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Circolare

Circolare numero 172 del 22-11-2017

Con la presente circolare s’illustra la misura di contrasto alla povertà, introdotta dal D.Lgs n. 147 del 15 settembre 2017, denominata Reddito di inclusione (ReI). Viene, inoltre, illustrato il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, operato dal decreto medesimo e la conseguente rideterminazione del Fondo povertà a decorrere dall’anno 2018. Indice Premessa e quadro normativo 1. Destinatari e requisiti 1.1.Requisiti di residenza e di soggiorno. 1.2.Requisiti familiari. 1.3.Requisiti economici. 2. Decorrenza e durata. 3. Misura. 4. Modalità di presentazione della domanda. 4.1.Punti per l’accesso. 5. Riconoscimento del ReI. 6. Erogazione del ReI. 6.1. Assegni per nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni. 6.2.Agevolazioni alle famiglie economicamente svantaggiate. 7. Valutazione multidimensionale del bisogno. 8. Progetto personalizzato. 9. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa. 10. Sanzioni: decurtazioni, sospensioni e decadenza. 10.1.Sanzioni per mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti previsti dal progetto personalizzato. 10.2.Sanzioni per violazioni del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il centro per l’impiego. 10.3.Sospensione per mancato rispetto del progetto personalizzato. 10.4.Sanzioni a seguito di dichiarazioni mendaci in sede di DSU. 10.5.Irrogazione delle sanzioni e recupero dell’indebito. 11. Regime fiscale 12. Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa. 12.1 Disposizioni finanziarie per le amministrazioni pubbliche. 13. Regime transitorio. 14. Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà. 14.1. SIA 14.2. ASDI. 14.3. Carta acquisti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra in modo organico l’istituzione del Reddito di inclusione (ReI) dal 1° gennaio 2018, definendone natura, destinatari, requisiti di accesso, importi, modalità di domanda ed erogazione tramite Carta ReI. Vengono inoltre disciplinati i rapporti con il SIA, l’ASDI e la carta acquisti, la valutazione multidimensionale del bisogno, il progetto personalizzato, la compatibilità con l’attività lavorativa e il sistema sanzionatorio in caso di inadempimenti o dichiarazioni mendaci. Sono infine richiamati il regime fiscale, i limiti di spesa, il monitoraggio e le disposizioni transitorie per il primo periodo di applicazione.

Reddito di inclusione (ReI): disciplina, requisiti, domanda, erogazione e sanzioni

Reddito di inclusione (ReI): quadro generale, requisiti, procedura e sanzioni

La circolare ricostruisce in modo completo la disciplina del Reddito di inclusione, introdotto dal d.lgs. n. 147 del 15 settembre 2017 in attuazione della legge delega n. 33 del 2017. La misura, operativa dal 1° gennaio 2018, è qualificata come intervento nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, con componente economica e componente di servizi alla persona, ed è condizionata alla verifica della situazione economica e alla partecipazione a un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa.

Natura della prestazione e soggetti istituzionali coinvolti

Il ReI è presentato come misura universale ma selettiva, perché subordinata alla prova dei mezzi e al rispetto di un percorso di attivazione. È erogato dall’INPS mediante Carta ReI, a fronte di domanda e presentazione della DSU, e costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse del Fondo Povertà. La circolare indica inoltre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale soggetto responsabile dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione, e richiama il ruolo del Comitato per la lotta alla povertà e dell’Osservatorio sulle povertà. Regioni e province autonome sono chiamate a programmare l’attuazione sul territorio e possono rafforzare la misura con risorse proprie.

Destinatari e requisiti soggettivi

L’accesso è riconosciuto ai nuclei familiari che, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, risultino in possesso congiunto dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto legislativo. In materia di residenza e soggiorno, il richiedente deve appartenere a una delle categorie ammesse dalla norma: cittadino UE o familiare titolare di diritto di soggiorno, cittadino di Paesi terzi con permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, apolide con analogo permesso o titolare di protezione internazionale; inoltre deve essere residente in Italia in via continuativa da almeno due anni.

Quanto ai requisiti familiari, in sede di prima applicazione il nucleo deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:

  • presenza di un minore di 18 anni;
  • presenza di una persona con disabilità e di almeno un genitore o tutore;
  • presenza di una donna con gravidanza accertata;
  • presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni disoccupato da almeno tre mesi, oppure privo di diritto a prestazioni di disoccupazione e disoccupato da almeno tre mesi.

Per la gravidanza è richiesta documentazione medica rilasciata da struttura pubblica, da allegare alla domanda, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto. Per il requisito del lavoratore over 55, la circolare chiarisce che sono considerati disoccupati anche coloro il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo comporti un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni IRPEF spettanti, con riferimento alle soglie di 8.000 euro e 4.800 euro richiamate dal testo. Il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente del nucleo, della NASpI o di altri ammortizzatori sociali per disoccupazione involontaria.

Requisiti economici e beni durevoli

I requisiti economici devono permanere per l’intera durata del beneficio e consistono, congiuntamente, in:

  • ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro;
  • ISRE ai fini ReI non superiore a 3.000 euro;
  • patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro;
  • patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, aumentati di 2.000 euro per ogni componente oltre il primo fino a un massimo di 10.000 euro;
  • situazione reddituale aggiornata, nei casi in cui intervengano variazioni dell’ISR o della situazione lavorativa.

La circolare precisa quale attestazione ISEE considerare: ISEE minorenni in presenza di figli minori, ISEE ordinario in assenza di minori, ISEE corrente se presente. In caso di omissioni o difformità dell’attestazione, l’INPS può richiedere documentazione integrativa e, se questa non viene prodotta entro 30 giorni, la domanda viene respinta. L’ISEE deve essere rinnovato alla scadenza per evitare sospensioni del beneficio.

Sul piano del tenore di vita, il nucleo non deve avere componenti intestatari o aventi piena disponibilità di autoveicoli o motoveicoli immatricolati nei 24 mesi antecedenti la domanda, salvo i veicoli agevolati per disabilità, né di navi o imbarcazioni da diporto.

Durata della prestazione e rinnovo

Il ReI decorre dall’1 gennaio 2018 e il beneficio economico è concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Se il nucleo proviene dal SIA, la durata del SIA già fruita viene sempre sottratta alla durata del ReI, anche se la domanda di ReI viene presentata dopo la cessazione del SIA. Il beneficio può essere rinnovato per non più di 12 mesi, solo dopo un intervallo di almeno sei mesi dalla cessazione, salvo eventuali ulteriori previsioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà, che può disciplinare rinnovi ulteriori con durate e sospensioni specifiche, fermo restando il limite massimo di 12 mesi per ciascun rinnovo.

Misura economica e criteri di quantificazione

Il beneficio annuo è pari a 3.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni del DPCM n. 159/2013, con applicazione in prima istanza del parametro del 75%. La misura è soggetta a un tetto massimo pari all’assegno sociale annuo, indicato per il 2017 in 5.824,80 euro. Il pagamento avviene mensilmente in dodicesimi.

La circolare precisa che l’importo può ridursi in diversi casi:

  • presenza di altri trattamenti assistenziali nel nucleo, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi;
  • presenza di erogazioni con periodicità diversa da quella mensile, da rapportare al periodo di riferimento;
  • erogazioni in unica soluzione, che vengono considerate pro quota nei dodici mesi successivi;
  • presenza di benefici particolari, come l’assegno di natalità, per il quale si deduce solo l’incremento pari a 80 euro mensili nei casi previsti.

L’ISR del nucleo concorre alla determinazione del beneficio: il ReI è ridotto dell’ISR al netto dei trattamenti assistenziali inclusi. La circolare richiama inoltre il meccanismo di calcolo dell’ISR, che sottrae i costi di locazione entro i limiti previsti e il 20% dei redditi da lavoro dipendente, entro una soglia massima.

Domanda, punti di accesso e iter di riconoscimento

La domanda deve essere presentata ai comuni o ai punti di accesso da essi individuati, con il modello predisposto dall’INPS e disponibile anche sui siti istituzionali. I punti per l’accesso sono identificati dai comuni, in coordinamento con gli ambiti territoriali, sulla base degli atti di programmazione regionali; l’elenco deve essere trasmesso entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

L’iter istruttorio è scandito da termini precisi:

  • i comuni trasmettono all’INPS, entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, le informazioni contenute nella domanda;
  • gli ambiti territoriali e i comuni verificano i requisiti di residenza e soggiorno entro lo stesso termine;
  • l’INPS verifica i requisiti entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione;
  • il possesso dei requisiti viene poi rivalutato trimestralmente, ferma la necessità di aggiornare l’ISEE alla scadenza.

Se l’esito è positivo, il ReI è riconosciuto dall’INPS, ma l’erogazione resta condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato, del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupazione, secondo i casi. Il pagamento decorre dal mese successivo alla richiesta e avviene con cadenza mensile.

Carta ReI e prestazioni accessorie

Il beneficio economico è materialmente erogato tramite la Carta ReI, emessa da Poste Italiane – Servizio BancoPosta. La carta consente prelievi di contante entro il limite mensile di metà del beneficio massimo attribuibile e può essere utilizzata per gli acquisti già ammessi dalla Carta acquisti. Sono previste commissioni per i prelievi agli sportelli automatici dei circuiti bancari e di Poste Italiane, nonché la possibilità di consultare saldo e movimenti presso gli ATM di Poste.

La carta viene emessa a seguito del provvedimento di accoglimento del ReI; il beneficiario riceve comunicazione per lettera e può ritirarla agli uffici postali abilitati con documento di identità, anche senza presentare la comunicazione stessa. Il PIN è inviato separatamente in busta chiusa al domicilio indicato.

La circolare collega inoltre al ReI ulteriori prestazioni:

  • assegno per nuclei familiari con tre o più figli minori, da richiedere tramite la dichiarazione nel quadro E della domanda;
  • agevolazioni per tariffe elettriche e compensazione per la fornitura di gas naturale, attivabili secondo le modalità previste per la Carta acquisti, subordinatamente all’adozione del relativo decreto attuativo.

Valutazione multidimensionale, analisi preliminare ed équipe

L’accesso ai servizi alla persona richiede una valutazione multidimensionale del bisogno, finalizzata a identificare i bisogni del nucleo e dei suoi componenti. La valutazione considera condizioni personali e sociali, situazione economica, situazione lavorativa e occupabilità, istruzione e formazione, condizione abitativa, reti familiari e sociali.

In caso di esito positivo delle verifiche, il comune programma un’analisi preliminare entro 25 giorni dalla domanda. Questa serve a orientare il percorso successivo e può condurre a diverse soluzioni:

  • se il bisogno è esclusivamente lavorativo, il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio o dal programma di ricerca intensiva di occupazione, con coinvolgimento del centro per l’impiego;
  • se emergono bisogni complessi, viene costituita un’équipe multidisciplinare con operatori sociali e altri soggetti della rete territoriale, in particolare dei servizi per l’impiego, formazione, politiche abitative, salute e istruzione;
  • se non emerge la necessità di un’équipe, il servizio sociale redige il progetto personalizzato, eventualmente in forma semplificata.

Progetto personalizzato: contenuti e gestione

L’erogazione del ReI è subordinata alla sottoscrizione del progetto personalizzato, salvo la disciplina transitoria. Il progetto deve essere definito entro 20 giorni lavorativi dall’analisi preliminare e comunicato all’INPS entro lo stesso termine. In assenza di sottoscrizione, il beneficio non può essere erogato.

Il progetto deve individuare:

  • gli obiettivi generali e i risultati specifici del percorso di fuoriuscita dalla povertà, di inserimento o reinserimento lavorativo e di inclusione sociale;
  • i sostegni e i servizi necessari oltre al beneficio economico;
  • gli impegni concreti cui è condizionato il beneficio.

La circolare sottolinea che il progetto deve essere proporzionato e appropriato rispetto ai bisogni rilevati, può avere durata superiore a quella del beneficio economico e deve essere costruito con la partecipazione del nucleo familiare, coinvolto anche nel monitoraggio. Va individuata una figura di riferimento incaricata del coordinamento e della verifica. Se alcuni componenti hanno già progetti per finalità diverse, questi devono essere integrati con la nuova disciplina.

Compatibilità con il lavoro e obblighi di comunicazione ReI-Com

Il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo, purché siano rispettati i requisiti economici previsti. In caso di variazione lavorativa, i componenti devono comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto tramite il modello ReI-Com, a pena di decadenza.

La sezione ReI-Com della domanda deve essere compilata anche al momento della presentazione della domanda quando nel nucleo siano presenti redditi da lavoro avviati dopo il 1° gennaio dell’anno di riferimento dell’ISEE. I dati comunicati servono a ricalcolare ISEE e ISRE ai fini della verifica del diritto e della misura del beneficio. Se l’avvio dell’attività lavorativa fa venir meno il requisito economico, la prestazione decade dal mese successivo alla rioccupazione o all’inizio dell’attività autonoma.

Sanzioni, sospensione, decadenza e recupero dell’indebito

La circolare disciplina in modo articolato il sistema sanzionatorio.

Per mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti previsti dal progetto personalizzato, senza giustificato motivo, si applicano:

  • decurtazione di un quarto di mensilità alla prima mancata presentazione;
  • decurtazione di una mensilità alla seconda;
  • decadenza dalla prestazione alla terza.

In caso di decadenza il ReI può essere richiesto solo dopo 6 mesi.

Per le violazioni del patto di servizio personalizzato:

  • alla prima mancata partecipazione alle iniziative di orientamento si applica la decurtazione di una mensilità;
  • alla ulteriore mancata partecipazione o al rifiuto di iniziative formative, di riqualificazione, di politica attiva o di un’offerta di lavoro congrua, scattano la decadenza dal beneficio e la decadenza dallo stato di disoccupazione.

Per il mancato rispetto degli impegni contenuti nel progetto personalizzato, la figura di riferimento richiama il nucleo; in caso di reiterazione può disporre la sospensione e, nei casi più gravi o reiterati, la decadenza. Dopo la decadenza la nuova domanda è possibile solo dopo 6 mesi.

Per le dichiarazioni mendaci in DSU, la circolare distingue tra percezione indebita parziale e percezione indebita totale:

  • se l’incremento mensile del beneficio è inferiore a 100 euro, si applica la decurtazione di una mensilità;
  • tra 100 e meno di 200 euro, la decurtazione è di due mensilità;
  • da 200 euro in su, si ha la decadenza dal beneficio.

Se il ReI è stato percepito integralmente senza diritto, oltre alla restituzione dell’indebito e alla decadenza, si applica anche la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 3, del d.l. n. 78/2010, in misura graduata in base all’importo mensile indebitamente percepito, fino alla misura massima di 5.000 euro nei casi più gravi. Nei casi di decadenza, il ReI può essere richiesto solo dopo un anno.

L’INPS è il soggetto che irroga le sanzioni e recupera l’indebito; le somme recuperate e le sanzioni confluiscono nel Fondo Povertà. I servizi competenti devono comunicare gli eventi sanzionabili entro 5 giorni lavorativi, così da evitare il pagamento della mensilità successiva. La mancata comunicazione può comportare responsabilità disciplinare e contabile.

Regime fiscale, finanziamento e monitoraggio della spesa

Il beneficio economico ha natura assistenziale ed è esente da IRPEF ai sensi dell’art. 34, comma 3, del DPR n. 601/1973.

La circolare illustra anche il quadro finanziario:

  • dal 1° gennaio 2018 il SIA non è più riconosciuto, salvo i diritti già maturati;
  • dal 1° gennaio 2018 anche l’ASDI cessa, con salvaguardia per chi ha maturato i requisiti entro tale data;
  • i nuclei con minori beneficiari della carta acquisti che presentano domanda di ReI ricevono il beneficio sulla medesima carta, con assorbimento della carta acquisti.

Il Fondo Povertà è rideterminato in 1.759 milioni di euro per il 2018 e 1.845 milioni annui dal 2019; ai fini del ReI i limiti di spesa sono fissati in 1.482 milioni per il 2018 e 1.568 milioni annui dal 2019, salvo disaccantonamenti. L’INPS accantona, al momento della concessione, le risorse necessarie per le mensilità spettanti e trasmette mensilmente a Ministero del lavoro e MEF la rendicontazione delle domande accolte, degli oneri e delle risorse accantonate. In caso di esaurimento delle risorse non accantonate, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni vengono sospese fino al decreto di rimodulazione del beneficio.

Regime transitorio e passaggio da SIA a ReI

Il ReI può essere richiesto già dal 1° dicembre 2017. Per le domande presentate nel dicembre 2017 da soggetti non già beneficiari di SIA, l’ISEE va aggiornato entro il primo trimestre 2018 per evitare la sospensione. Chi presenta la domanda dal 1° gennaio 2018 deve possedere l’attestazione ISEE 2018.

Per il 2018, in fase di avvio, l’INPS può erogare il beneficio anche prima della comunicazione di sottoscrizione del progetto personalizzato; tuttavia, la prestazione si sospende se tale comunicazione non interviene entro sei mesi dalla prima erogazione, salvo eventuale diversa determinazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà.

Per i beneficiari SIA già in corso:

  • chi ha esaurito il SIA al 1° dicembre 2017 e possiede i requisiti per il ReI riceve un bimestre aggiuntivo per consentire il passaggio senza interruzioni;
  • chi ha richiesto la trasformazione del SIA in ReI ottiene la nuova prestazione con riduzione della durata del ReI per i mesi già fruiti di SIA;
  • chi non ha richiesto la trasformazione può comunque accedere al ReI, senza soluzione di continuità, ma non prima del 1° dicembre 2017, con deduzione integrale del periodo di SIA dalla durata del ReI.

Riordino delle prestazioni di contrasto alla povertà

La circolare chiude ricordando il riordino complessivo delle misure assistenziali finalizzate al contrasto della povertà. Dal 1° gennaio 2018 il SIA e l’ASDI non sono più riconosciuti, secondo le regole di salvaguardia già indicate. Per la carta acquisti, il beneficio confluisce sulla Carta ReI per i nuclei con componenti minorenni che presentino domanda di ReI; i risparmi confluiscono nel Fondo Povertà, incrementato di 55 milioni di euro nel 2018 e di 93 milioni annui dal 2019.

Punti principali

Istituzione e natura del ReI

Il ReI è istituito dal d.lgs. n. 147/2017, in attuazione della legge delega n. 33/2017, come misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, con decorrenza 1° gennaio 2018. Ha carattere universale ma è subordinato alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. È composto da un beneficio economico e da una componente di servizi alla persona, è erogato dall’INPS tramite Carta ReI ed è considerato livello essenziale delle prestazioni nei limiti del Fondo Povertà.

Destinatari e requisiti di accesso

Possono accedere al ReI i nuclei familiari che, al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione, possiedano congiuntamente requisiti di residenza/soggiorno, familiari ed economici. Il richiedente deve essere cittadino UE, familiare titolare di diritto di soggiorno, cittadino di Paese terzo con permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, apolide con analogo permesso o titolare di protezione internazionale, e residente in Italia continuativamente da almeno due anni. In sede di prima applicazione il nucleo deve includere almeno un minore, oppure una persona con disabilità con un genitore/tutore, oppure una donna in gravidanza accertata, oppure almeno un lavoratore over 55 disoccupato da almeno tre mesi o privo di diritto a prestazioni di disoccupazione e disoccupato da almeno tre mesi. Sono inoltre previsti precisi limiti ISEE, ISRE, patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché l’assenza di determinati beni durevoli.

Misura economica e criteri di calcolo

Il beneficio annuo è pari a 3.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza del nucleo, al netto delle maggiorazioni del DPCM n. 159/2013, e moltiplicati per il parametro del 75% in prima applicazione. L’importo non può superare l’assegno sociale annuo (5.824,80 euro per il 2017) e viene corrisposto mensilmente in misura pari a un dodicesimo. Il valore è ridotto in presenza di altri trattamenti assistenziali, di redditi del nucleo e di determinati incrementi o erogazioni, con regole specifiche per assegno di natalità, redditi da lavoro e aggiornamento dell’ISR. Il calcolo tiene conto delle spese per affitto e di una quota dei redditi da lavoro dipendente, entro i limiti indicati dalla circolare.

Domanda, istruttoria e riconoscimento

La domanda va presentata ai comuni o ad altri punti di accesso individuati dai comuni, utilizzando il modello predisposto dall’INPS. I comuni trasmettono le domande all’INPS entro 15 giorni lavorativi, mentre l’INPS verifica i requisiti entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione. Segue un’analisi preliminare entro 25 giorni dalla domanda e, se necessario, la definizione di un progetto personalizzato o di un patto di servizio/programmazione di ricerca intensiva. Il pagamento decorre dal mese successivo alla richiesta ed è subordinato, in via ordinaria, alla sottoscrizione del progetto personalizzato.

Erogazione tramite Carta ReI e misure collegate

Il ReI è erogato tramite Carta ReI, emessa da Poste Italiane, che consente acquisti di beni consentiti e prelievi di contante entro il limite mensile fissato dalla normativa (con commissioni indicate per gli ATM bancari e Poste). Alla Carta possono essere collegati servizi e agevolazioni. I beneficiari possono accedere, se spettanti, all’assegno per nuclei con tre o più figli minori e alle agevolazioni per tariffe elettriche e gas previste per le famiglie economicamente svantaggiate, secondo le modalità della Carta acquisti.

Valutazione multidimensionale e progetto personalizzato

La circolare dettaglia la valutazione multidimensionale del bisogno, che considera condizioni personali e sociali, situazione economica e lavorativa, istruzione/formazione, condizione abitativa e reti familiari e sociali. In base all’esito dell’analisi preliminare può essere attivata un’équipe multidisciplinare oppure, nei casi in cui il bisogno sia solo lavorativo o non complesso, un percorso semplificato. Il progetto personalizzato definisce obiettivi, sostegni e impegni del nucleo, può durare anche oltre la prestazione economica e richiede la partecipazione attiva dei beneficiari, con individuazione di una figura di riferimento.

Compatibilità con il lavoro e obblighi di comunicazione

Il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa nei limiti dei requisiti economici previsti. I componenti del nucleo devono comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto tramite il modello ReI-Com; la mancata comunicazione o la perdita dei requisiti può comportare decadenza. La sezione ReI-Com deve essere compilata anche in domanda quando vi siano redditi da lavoro non pienamente rilevati dall’ISEE di riferimento.

Sanzioni, sospensioni, decadenza e dichiarazioni mendaci

Sono previste sanzioni per mancata presentazione alle convocazioni, per violazioni del patto di servizio, per mancato rispetto del progetto personalizzato e per dichiarazioni mendaci nella DSU. Le misure comprendono decurtazioni della mensilità, sospensione, decadenza e periodi di inibizione alla nuova richiesta (6 mesi o 1 anno, a seconda dei casi). In caso di indebita percezione per DSU falsa, oltre al recupero dell’indebito si applicano sanzioni pecuniarie graduate in base all’entità dell’illecito, fino alla misura massima di 5.000 euro nei casi più gravi. L’INPS cura irrogazione, recupero e disattivazione della Carta ReI in caso di decadenza.

Regime transitorio, riordino di SIA, ASDI e carta acquisti

Il ReI può essere richiesto dal 1° dicembre 2017; per le domande presentate nel dicembre 2017 è richiesto l’aggiornamento ISEE entro il primo trimestre 2018. Per il 2018 è prevista una deroga iniziale sull’erogazione anche prima della comunicazione del progetto personalizzato, con sospensione se la comunicazione non arriva entro sei mesi dalla prima erogazione. Dal 1° gennaio 2018 non sono più riconosciuti SIA e ASDI, salvo i diritti già maturati; il SIA può essere trasformato in ReI, con deduzione della durata già fruita, mentre la carta acquisti dei nuclei con minori confluisce nella Carta ReI.

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