Circolare numero 173 del 23-11-2017
Con la presente circolare s’illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo-SOLIMARE, istituito dal Decreto Interministeriale n. 90401/2015, modificato e integrato dal D.I. n. 95933/2016 e dal D.I. n.99295/2017. Il Fondo assicura una tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori marittimi, al personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali che occupano mediamente più di cinque dipendenti. 1. Premessa e quadro normativo 2. Finalità e ambito di applicazione. 3. Assegno ordinario. 3.1 Condizioni di accesso 3.2 Ambito di applicazione: beneficiari 3.3 Cause di intervento 3.4 Misura della prestazione 3.5 Durata dell’intervento 3.6 Durata massima complessiva della prestazione 3.7 Termini e modalità di presentazione della domanda 3.8 Procedura di consultazione sindacale 3.9 Pagamento della prestazione 3.10 Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa 3.11 Assegno ordinario e altre prestazioni 3.12 Assegno ordinario e lavoro straordinario 4. Contribuzione correlata 5. Contributo addizionale 6. Istruzioni operative 6.1 Istruttoria della domanda 6.2 Criteri di precedenza e turnazione. Tetto aziendale 6.3 Delibera di concessione 7. Equilibrio finanziario del Fondo 8. Monitoraggio della spesa 9. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce la disciplina applicativa dell'assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo (SOLIMARE), aggiornando il quadro normativo ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015 e dei successivi decreti interministeriali. Vengono chiariti ambito di applicazione, beneficiari, causali ammissibili, importo, durata, termini di domanda, consultazione sindacale, modalità di pagamento, contribuzione correlata, contributo addizionale, tetti aziendali e istruzioni contabili. Sono inoltre richiamate le peculiarità per le unità produttive navali e per le imprese autorizzate a posizioni contributive accentrate.
Istruzioni amministrative e operative sull'assegno ordinario del Fondo SOLIMARE
Assegno ordinario del Fondo SOLIMARE: istruzioni amministrative e operative
La circolare disciplina in modo organico l'assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo (SOLIMARE), alla luce del D.Lgs. n. 148/2015 e dei decreti interministeriali che hanno istituito e successivamente modificato il Fondo. Il documento chiarisce il perimetro soggettivo e oggettivo della prestazione, i requisiti di accesso, la misura e la durata del trattamento, nonché gli adempimenti procedurali, sindacali, contributivi e contabili necessari per la gestione delle domande.
Quadro normativo di riferimento
Il Fondo SOLIMARE nasce dall'accordo sindacale nazionale del 24 marzo 2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI. Successivamente, con l'accordo del 10 dicembre 2014 con Assorimorchiatori, l'ambito del Fondo è stato esteso anche alle imprese armatoriali esercenti il servizio di rimorchio portuale in concessione.
Tali accordi sono stati recepiti dal D.I. n. 90401 dell'8 giugno 2015, che ha istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, la disciplina dei Fondi di solidarietà è stata riordinata e i rinvii alla previgente legge n. 92/2012 devono ora intendersi riferiti alle corrispondenti norme del nuovo decreto legislativo.
L'accordo del 30 novembre 2015 ha poi esteso il Fondo a tutte le imprese armatoriali che occupano mediamente più di cinque dipendenti, con recepimento nel D.I. n. 95933 del 23 maggio 2016. Infine, il D.I. n. 99295 del 17 maggio 2017, sulla base dell'accordo del 9 settembre 2016, ha rimodulato il limite massimo dell'onere a carico del Fondo per la prestazione di assegno ordinario in rapporto alla contribuzione ordinaria dovuta dal singolo datore di lavoro.
Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo interviene a tutela del reddito del personale marittimo, del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, limitatamente alle causali riconducibili alla disciplina dell'integrazione salariale ordinaria e straordinaria previste dal decreto, con riferimento alla riorganizzazione e alla crisi aziendale.
L'ambito applicativo riguarda tutte le imprese armatoriali con più di cinque dipendenti, comprese le imprese di trasporto marittimo e quelle che esercitano il servizio di rimorchio in concessione. Restano escluse le imprese già obbligate al finanziamento di altri Fondi di solidarietà in quanto appartenenti a gruppi societari.
Beneficiari
Possono accedere all'assegno ordinario:
- i lavoratori marittimi;
- il personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali;
- gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante.
Sono esclusi i dirigenti. Sono inoltre esclusi i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché gli apprendisti di alta formazione e ricerca.
La circolare precisa che non è richiesto alcun requisito di anzianità aziendale in capo al lavoratore.
Causali ammissibili
L'assegno ordinario può essere richiesto per le seguenti causali:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti;
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale.
La circolare evidenzia che, nel sistema del D.Lgs. n. 148/2015, le precedenti causali di ristrutturazione e riconversione aziendale sono ricondotte alla più generale causale di riorganizzazione aziendale. Le istanze sono valutate secondo i criteri richiamati dai decreti ministeriali e dalle circolari ministeriali e INPS citate nel testo.
Misura della prestazione
L'assegno ordinario è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, calcolata entro i limiti dell'orario contrattuale. Su tale importo si applica una riduzione del 5,84%, corrispondente all'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti, che resta nella disponibilità del Fondo.
Per il 2017, i massimali richiamati dalla circolare sono quelli della CIGO:
- retribuzione pari o inferiore a 2.102,24 euro: tetto basso, importo lordo 971,71 euro e importo netto 914,96 euro;
- retribuzione superiore a 2.102,24 euro: tetto alto, importo lordo 1.167,91 euro e importo netto 1.099,70 euro.
Gli importi sono indicati al lordo e al netto della riduzione del 5,84% e sono rivalutati annualmente secondo le modalità previste per la CIGO.
Durata della prestazione e limiti massimi
Per le causali riconducibili alla CIGO, l'assegno ordinario può essere corrisposto per un massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un limite complessivo di 52 settimane.
Per le causali CIGS, la prestazione può essere concessa per un massimo di 12 mesi, anche continuativi, in un biennio mobile. La circolare richiama inoltre i limiti quantitativi relativi alle ore autorizzabili e le regole specifiche per la ripresentazione delle domande da parte dello stesso datore di lavoro.
Resta fermo il limite generale di durata massima complessiva pari a 24 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva.
Per il lavoratore marittimo in turno particolare, la durata massima della prestazione è rapportata in proporzione al periodo effettivo di imbarco negli ultimi due anni presso l'impresa armatoriale che richiede la prestazione; la circolare rinvia a successivo messaggio per le disposizioni operative di dettaglio.
Presentazione della domanda e consultazione sindacale
La domanda deve essere presentata:
- non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
- non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa.
Si tratta di termini ordinatori: il loro mancato rispetto non comporta perdita del diritto, ma determina, se la domanda è tardiva, lo slittamento della decorrenza della prestazione; se la domanda è presentata prima dei 30 giorni, essa è irricevibile.
La domanda va presentata per unità produttiva. La circolare richiama i criteri generali di individuazione dell'unità produttiva e, per il settore marittimo, chiarisce che essa può coincidere con la nave qualora siano presenti autonomia organizzativa o tecnico-funzionale, svolgimento a bordo di un ciclo produttivo o di una sua fase e assegnazione continuativa di equipaggio. In un caso particolare, quando l'armatore sia autorizzato all'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco ai sensi dell'art. 172-bis del codice della navigazione, l'unità produttiva è costituita dall'insieme delle navi interessate da tale autorizzazione.
Per accedere alla prestazione, l'impresa armatoriale deve attivare la consultazione sindacale, con comunicazione alle associazioni datoriali e alle segreterie nazionali e regionali competenti, nonché alle eventuali rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni firmatarie dell'accordo del 24 marzo 2014. Nella comunicazione devono essere indicati:
- le cause della situazione di eccedenza di personale;
- la durata prevedibile;
- il numero dei lavoratori interessati e i rispettivi profili professionali;
- la previsione di costo della prestazione richiesta.
Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, su richiesta delle segreterie competenti, si svolge l'esame congiunto. Se l'esame non viene richiesto entro tale termine, la procedura si intende esaurita. Se attivata, la consultazione deve concludersi entro 25 giorni dalla comunicazione. La circolare precisa che non è necessario che la procedura si chiuda con un accordo, ma l'adempimento degli obblighi di informazione e consultazione costituisce condizione di ammissibilità della domanda.
Pagamento della prestazione e termini di decadenza
Una volta deliberata la concessione dell'intervento, la struttura INPS competente rilascia l'autorizzazione necessaria al pagamento diretto ai lavoratori o al conguaglio/rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro. L'assegno è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
Per il conguaglio o la richiesta di rimborso, il D.Lgs. n. 148/2015 prevede un termine decadenziale di 6 mesi:
- dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'intervento;
- oppure dalla data del provvedimento di concessione, se successiva a tale momento.
Decorso il termine, il conguaglio non è più operabile, né con denuncia ordinaria né con flussi di regolarizzazione.
Il pagamento diretto può essere autorizzato, su richiesta del datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'azienda. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2018 e per eventi decorrenti da tale data, il pagamento delle prestazioni è anticipato dal datore di lavoro e poi conguagliato mensilmente; per le domande presentate prima di tale data resta invece esclusiva la modalità del pagamento diretto.
Assegno ordinario e reddito da attività lavorativa
La circolare richiama la disciplina generale in materia di compatibilità dell'integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa. Il lavoratore decade dal diritto se non comunica tempestivamente all'INPS l'attività svolta; tuttavia, le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro tramite UNILAV, UNIMARE o UNILAV SOM valgono ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione del lavoratore.
Resta invece a carico del lavoratore l'obbligo di comunicare l'avvio di un'attività autonoma.
Assegno ordinario e altre prestazioni
Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non è dovuto l'assegno per il nucleo familiare, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo.
Per la compatibilità con istituti quali infortunio, malattia e maternità, si applicano, per quanto compatibili, le regole vigenti in materia di CIGO.
Assegno ordinario e lavoro straordinario
Considerata la particolare organizzazione del lavoro a bordo e il collegamento del lavoro straordinario alle esigenze dell'esercizio commerciale del mezzo navale, l'accesso all'assegno ordinario non esclude la possibilità di ricorrere al lavoro straordinario per i lavoratori non coinvolti nella procedura.
Contribuzione correlata
Per i periodi in cui viene erogato l'assegno ordinario, il Fondo versa alla gestione di iscrizione dei lavoratori la contribuzione correlata, utile sia ai fini del diritto a pensione, anche anticipata, sia ai fini della misura della pensione.
La contribuzione è calcolata sulla base della retribuzione persa, intesa come retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, determinata secondo gli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. La circolare rinvia alla circolare n. 9/2017 per l'algoritmo di calcolo coerente con la disciplina dell'integrazione salariale.
Le somme necessarie alla copertura della contribuzione correlata sono versate dal Fondo con riferimento all'aliquota di finanziamento vigente della gestione di iscrizione, entro il trimestre successivo a quello di competenza. Si applica inoltre l'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile; per il 2017 tale massimale è pari a 100.324,00 euro.
Contributo addizionale
In caso di fruizione dell'assegno ordinario, il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo addizionale nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati.
La base di calcolo è costituita dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione dell'orario. Le modalità di recupero e di versamento seguono schemi analoghi a quelli previsti per il contributo addizionale della CIG.
Istruzioni operative e istruttoria delle domande
L'INPS ha predisposto una procedura informatica dedicata alla gestione dell'intero processo amministrativo dei Fondi di solidarietà, incluso SOLIMARE: acquisizione della domanda, stima dell'importo, inoltro al Comitato amministratore e rilascio della conforme autorizzazione per il pagamento.
Le strutture territoriali, ricevuta la domanda, devono verificare:
- l'appartenenza del datore di lavoro al campo di applicazione del Fondo;
- il rispetto dei termini di presentazione;
- la proporzionalità tra tetto aziendale e importo richiesto;
- la correttezza e completezza degli allegati;
- la coerenza della durata con le regole del Fondo;
- l'integrabilità della causale;
- la compatibilità dei lavoratori.
Le domande sono accoglibili solo nei limiti delle risorse disponibili. A conclusione dell'istruttoria, la struttura territoriale predispone la proposta di delibera da inviare alla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, che verifica la capienza del Fondo e trasmette la pratica al Comitato amministratore.
Criteri di precedenza e tetto aziendale
L'accesso alla prestazione avviene secondo criteri di precedenza e turnazione, nel rispetto della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi versati.
Il D.I. n. 99295/2017 ha introdotto un tetto aziendale: l'onere a carico del Fondo per l'assegno ordinario non può superare quattro volte la contribuzione ordinaria dovuta dal singolo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo.
In fase transitoria, per gli eventi decorrenti:
- nel 2016: nessun tetto aziendale;
- nel 2017: tetto pari a 10 volte la contribuzione ordinaria;
- nel 2018: 8 volte;
- nel 2019: 7 volte;
- nel 2020: 6 volte;
- nel 2021: 5 volte;
- dal 2022 in poi: 4 volte.
Se la prestazione supera tali limiti, la differenza resta a carico del datore di lavoro. Nuove domande dello stesso datore possono essere esaminate solo dopo le richieste di altri datori aventi titolo di precedenza.
Delibera di concessione e controlli sul Fondo
La concessione dell'intervento è deliberata dal Comitato amministratore del Fondo. I ricorsi contro le deliberazioni sono decisi in unica istanza dal medesimo Comitato.
Se l'esecuzione delle decisioni del Comitato presenta profili di illegittimità, il Direttore generale dell'INPS può sospendere la determinazione entro cinque giorni, con sottoposizione al Presidente dell'INPS, che decide entro i tre mesi successivi se confermare o annullare la decisione. In mancanza di intervento entro tale termine, la decisione diventa esecutiva.
Il Fondo è gestito dall'INPS senza personalità giuridica, con autonomia finanziaria e patrimoniale, e opera in pareggio di bilancio. Non possono essere erogate prestazioni in carenza di disponibilità; il Fondo deve inoltre predisporre un bilancio tecnico di previsione a otto anni, che può condurre a proposte di modifica di prestazioni o aliquote contributive.
Monitoraggio della spesa e consolidamento delle somme
Il monitoraggio della spesa è trasmesso al Comitato amministratore mediante schede dedicate che evidenziano risorse disponibili e importi autorizzati, aggiornati in base alle somme effettivamente fruite.
Per il pagamento diretto, i datori di lavoro devono comunicare entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata, oppure entro sei mesi dall'autorizzazione se successiva, i dati necessari all'erogazione. Decorso il termine, le somme residue tornano nella disponibilità del Fondo.
In caso di anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, scaduto il termine decadenziale i relativi importi non utilizzati sono riacquisiti al Fondo.
Istruzioni contabili
La circolare istituisce nuovi conti per la contabilizzazione delle prestazioni e dei relativi movimenti finanziari, tra cui:
- SMR30100 per gli assegni ordinari a sostegno del reddito;
- SMR10130 per i debiti verso i lavoratori beneficiari;
- SMR22100 per la trattenuta pari ai contributi di cui all'art. 26 della legge n. 41/1986, che resta nella disponibilità del Fondo;
- SMR32141 per l'onere della contribuzione figurativa relativa ai periodi di erogazione degli assegni ordinari;
- SMR24130 per i recuperi di assegni ordinari;
- SMR00130 per le partite creditorie residue a fine esercizio;
- SMR55150 e SMR55151 quale contropartita per il riporto a nuovo dei saldi dare e avere.
Sono inoltre richiamati i codici di bilancio da utilizzare nei partitario contabili per somme non riscosse, recuperi e crediti inesigibili, nonché l'aggiornamento della procedura automatizzata di liquidazione e della struttura contabile già in uso per i pagamenti diretti della CIG.
Punti principali
Quadro normativo e aggiornamento del Fondo
Viene ricostruita l'evoluzione del Fondo SOLIMARE, nato dagli accordi sindacali del 24 marzo 2014 e del 10 dicembre 2014 e recepito dal D.I. n. 90401 dell'8 giugno 2015. Successivamente, l'accordo del 30 novembre 2015 ha esteso l'ambito del Fondo a tutte le imprese armatoriali con più di cinque dipendenti, con recepimento nel D.I. n. 95933 del 23 maggio 2016. Il D.I. n. 99295 del 17 maggio 2017 ha rimodulato il tetto massimo di onere a carico del Fondo per l'assegno ordinario. La circolare precisa inoltre che i rinvii alla previgente legge n. 92/2012 devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 148/2015.
Finalità, beneficiari e ambito di applicazione
Il Fondo tutela il reddito del personale marittimo e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per causali analoghe a quelle della CIGO e della CIGS, limitatamente alla riorganizzazione e alla crisi aziendale. Dopo l'accordo del 30 novembre 2015, l'intervento riguarda tutte le imprese armatoriali con più di cinque dipendenti, comprese le imprese di trasporto marittimo e quelle esercenti il rimorchio portuale in concessione, con esclusione delle imprese già tenute ad altri Fondi di solidarietà per appartenenza a gruppi societari. Possono accedere i lavoratori marittimi, il personale amministrativo e di terra e gli apprendisti professionalizzanti, esclusi i dirigenti e alcune tipologie di apprendistato specificamente indicate, senza requisito di anzianità aziendale.
Causali ammissibili e criteri di valutazione
L'assegno ordinario può essere richiesto per eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato, riorganizzazione aziendale e crisi aziendale. La circolare chiarisce che, per effetto del D.Lgs. n. 148/2015, le causali di ristrutturazione e riconversione sono ricondotte alla riorganizzazione aziendale. Le domande per causali CIGO e CIGS vengono valutate secondo i criteri richiamati dai decreti ministeriali applicabili e dalle istruzioni INPS e ministeriali citate nel testo.
Misura della prestazione e massimali
L'assegno ordinario è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate, con riduzione del 5,84% prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, percentuale che resta nella disponibilità del Fondo. Per il 2017 sono indicati i massimali CIGO: retribuzione fino a 2.102,24 euro con importo lordo 971,71 euro e netto 914,96 euro; retribuzione superiore con importo lordo 1.167,91 euro e netto 1.099,70 euro, rivalutabili annualmente secondo le regole CIGO.
Durata della prestazione e limiti complessivi
Per le causali CIGO la prestazione può essere concessa fino a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a 52 settimane; per le causali CIGS fino a 12 mesi, anche continuativi, in un biennio mobile. La circolare richiama anche il limite complessivo di 24 mesi in un quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva. Sono inoltre disciplinati i limiti specifici per la ripresentazione delle domande, le ore autorizzabili e il caso del lavoratore marittimo in turno particolare, per il quale la durata è rapportata al periodo effettivo di imbarco.
Domanda, consultazione sindacale e unità produttiva
La domanda va presentata non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività; i termini sono ordinatori, ma la presentazione tardiva comporta slittamento della decorrenza. La domanda deve essere presentata per unità produttiva, identificata secondo i criteri generali e, per il settore marittimo, anche con riferimento alla nave se dotata dei requisiti di autonomia organizzativa e tecnico-funzionale; in casi particolari, come l'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco ex art. 172-bis cod. nav., l'unità produttiva coincide con l'insieme delle navi interessate. È inoltre necessaria la preventiva consultazione sindacale con comunicazione alle organizzazioni datoriali e sindacali competenti; la procedura deve concludersi entro 25 giorni, ma non è richiesto un accordo finale.
Pagamento, conguaglio, pagamento diretto e termini di decadenza
Una volta deliberato l'intervento, l'INPS rilascia l'autorizzazione per il pagamento diretto o per il conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2018 e per eventi decorrenti da tale data, il pagamento è anticipato dal datore di lavoro e poi conguagliato in denuncia contributiva mensile; il pagamento diretto resta esclusivo per le domande antecedenti al 1° gennaio 2018. La circolare evidenzia il termine decadenziale di sei mesi per il conguaglio o rimborso delle integrazioni anticipate, decorrente dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della durata autorizzata oppure dalla data del provvedimento di concessione se successiva.
Contribuzione correlata e contributo addizionale
Per i periodi di assegno ordinario il Fondo versa la contribuzione correlata alla gestione di iscrizione dei lavoratori, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, calcolata sulla retribuzione persa e secondo le regole richiamate dalla circolare n. 9/2017. È inoltre previsto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all'1,5% delle retribuzioni imponibili perse dai lavoratori beneficiari, da gestire con modalità analoghe a quelle previste per la CIG.
Tetto aziendale, precedenza e regole finanziarie
L'accesso avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto della proporzionalità tra prestazioni e contributi. Il D.I. n. 99295/2017 introduce un tetto aziendale pari a quattro volte i contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro; in fase transitoria il limite è stato progressivamente elevato per gli eventi iniziati dal 2016 al 2021, con regime a quattro volte dal 1° gennaio 2022. La circolare ribadisce inoltre il principio di equilibrio finanziario del Fondo, l'obbligo di bilancio in pareggio e la non erogabilità delle prestazioni in carenza di disponibilità.
Istruzioni operative e contabili
La circolare descrive la procedura informatica per la gestione della domanda, dell'istruttoria, della proposta di delibera e dell'autorizzazione al pagamento. Vengono poi indicati i controlli istruttori delle strutture territoriali e i nuovi conti istituiti per la rilevazione contabile degli assegni ordinari, della contribuzione correlata, dei riaccrediti e dei recuperi, oltre ai conti di riporto a nuovo dei saldi. Sono richiamate anche le istruzioni già vigenti per la gestione del contributo addizionale e per l'aggiornamento delle procedure UNIEMENS e amministrative.
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