Circolare numero 174 del 23-11-2017
Indice: Premessa e quadro normativo. 1. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, e con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica 2. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali 3. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse 4. Compatibilità della indennità di disoccupazione con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario 4.a Redditi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di amministratore, consigliere e sindaco di società 4.b Redditi derivanti dalla condizione di socio di società di persone e di società di capitali 4.b.1. Premessa 4.b.2 Soci di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) 4.b.3 Soci di società di capitali 5. Effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA sulla indennità di disoccupazione 6. Implementazioni procedurali 7. Incentivo all’autoimprenditorialità 7.a Attività per le quali l’incentivo può essere riconosciuto 7.b. Adempimenti del richiedente Con la presente circolare sono impartite le istruzioni applicative necessarie alla gestione, ai fini della compatibilità e del cumulo con la NASpI, di ulteriori attività produttrici di reddito rispetto a quelle espressamente contemplate nelle circolari n.94 e n.142 del 2015. Sono inoltre contenute precisazioni in merito all’incentivo all’autoimprenditorialità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando la NASpI (e, per i casi residui, ASpI e mini ASpI) è compatibile con redditi e compensi derivanti da attività diverse dal lavoro subordinato, autonomo o di impresa, precisando limiti di reddito, obblighi di comunicazione all’INPS e casi di decadenza o cumulabilità integrale. Vengono disciplinati borse di studio, stage e tirocini, attività sportive dilettantistiche, lavoro occasionale, redditi di professionisti iscritti a casse, funzioni in ambito societario, effetti di partita IVA e iscrizione ad Albi professionali. Infine, sono fornite istruzioni sull’incentivo all’autoimprenditorialità mediante anticipazione in unica soluzione della NASpI, con indicazione delle attività ammissibili e dei termini per la domanda.
Compatibilità NASpI/ASpI con attività lavorative, redditi e incentivo all'autoimprenditorialità
Compatibilità della NASpI con attività lavorative e redditi ulteriori
La circolare interviene sul coordinamento tra indennità di disoccupazione NASpI e lo svolgimento di attività che producono redditi o compensi ulteriori, richiamando il quadro degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e precisando gli effetti anche per i residui casi di ASpI e mini ASpI. L’impostazione seguita è sostanziale: quando il percettore della prestazione dispone di ulteriori entrate, anche se non immediatamente riconducibili a un rapporto di lavoro subordinato o autonomo in senso stretto, trovano applicazione le regole di compatibilità, riduzione, sospensione o decadenza previste dalla normativa di riferimento.
Borse di studio, stage, tirocini e attività sportiva dilettantistica
Per le borse lavoro, gli stage e i tirocini professionali, nonché per i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, la circolare esclude la configurabilità di una vera attività lavorativa remunerata. Pur essendo tali somme fiscalmente assimilate a redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR, esse sono considerate interamente cumulabili con la NASpI e non comportano obblighi di comunicazione all’INPS.
Diversa è la posizione delle borse di studio e degli assegni di ricerca, compresi assegnisti e dottorandi con borsa. Tali attività vengono ricondotte ad attività lavorativa, con conseguente applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015. In questo caso i compensi non possono superare il limite annuo di 8.000 euro; il beneficiario, a pena di decadenza, deve comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, oppure dalla domanda di NASpI se l’attività era già in corso, il reddito annuo presunto, anche se pari a zero.
I compensi e i premi derivanti dall’attività sportiva dilettantistica, richiamati dall’art. 67, lettera m), del TUIR, sono invece integralmente cumulabili con la NASpI e non richiedono comunicazioni all’Istituto.
Prestazioni di lavoro occasionale
La circolare richiama l’art. 54-bis del D.L. n. 50 del 2017, che disciplina le prestazioni di lavoro occasionale. Per tali prestazioni è previsto un limite complessivo di 5.000 euro per anno civile per prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori. Entro tale soglia i compensi sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.
Di conseguenza, il beneficiario di NASpI può svolgere lavoro occasionale entro il predetto limite, con piena cumulabilità tra prestazione di disoccupazione e compensi percepiti. Non è dovuta alcuna comunicazione all’INPS relativamente ai compensi di lavoro occasionale. La circolare segnala inoltre che, per i prestatori occasionali percettori di prestazioni di sostegno al reddito, l’INPS deve sottrarre dalla contribuzione figurativa gli accrediti contributivi derivanti da tali prestazioni.
Attività professionale di liberi professionisti iscritti a casse
Per i liberi professionisti iscritti a specifiche casse previdenziali non gestite dall’INPS, la circolare evidenzia l’impossibilità di applicare in concreto il meccanismo del riversamento contributivo previsto dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 2015. Non essendo possibile riversare la contribuzione alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti, si afferma che la disciplina va adattata per evitare disparità di trattamento.
Ne deriva che la NASpI può essere compatibile con il reddito derivante dall’attività professionale, con riduzione della prestazione secondo le modalità di legge, ma senza riversamento contributivo. Il limite di reddito consentito è fissato in 4.800 euro annui. Anche in questo caso il beneficiario deve comunicare all’INPS entro un mese l’inizio dell’attività o la sua preesistenza, dichiarando il reddito annuo presunto, anche se pari a zero.
Redditi e funzioni in ambito societario
La circolare distingue diverse situazioni in ambito societario.
Per i compensi derivanti da funzioni di amministratore, consigliere o sindaco di società, l’art. 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR li assimila ai redditi da lavoro dipendente. Pertanto si applica l’art. 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015, con limite di reddito pari a 8.000 euro e obbligo di comunicazione entro un mese all’INPS, indicando il reddito annuo presunto.
Per i soci di società di persone, per i familiari collaboratori e per i soci accomandatari che svolgano attività con carattere di abitualità e prevalenza e siano iscritti alla Gestione artigiani o commercianti, si applica invece l’art. 10 del D.Lgs. n. 22 del 2015, con limite di 4.800 euro. La stessa disciplina è estesa ai soci accomandanti che operano come coadiutori e risultano iscritti alle medesime gestioni.
La circolare precisa inoltre che, per i soci di società di capitali, se si percepiscono soltanto redditi di capitale, la NASpI spetta per intero. Analogamente, i promotori e i soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che partecipano agli utili senza svolgere attività lavorativa non subiscono riduzioni della prestazione. Diversamente, per i soci di S.r.l. che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale, ed è configurabile l’iscrizione alle gestioni previdenziali degli artigiani, commercianti o agricoltura, si applica l’art. 10 con limite di 4.800 euro e obbligo di comunicazione entro un mese.
Iscrizione ad albi professionali e partita IVA
La mera iscrizione ad un Albo professionale o la sola titolarità di partita IVA non sono considerate, di per sé, elementi sufficienti a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa autonoma. La circolare impone alle strutture territoriali di verificare concretamente se l’attività sia effettivamente esercitata, contattando l’interessato quando emergano tali situazioni.
Se l’attività è effettivamente svolta e non è stata comunicata all’INPS con l’indicazione del reddito presunto, si determina la decadenza dalla prestazione. Se invece l’attività non è svolta, la prestazione può continuare ad essere corrisposta. Particolare attenzione è richiesta nei casi in cui l’iscrizione all’albo o la partita IVA siano preesistenti rispetto alla domanda di NASpI: in attesa dell’adeguamento della procedura telematica, le strutture devono verificare in istruttoria l’effettivo svolgimento dell’attività e, se accertano che non vi è attività, la prestazione resta erogabile; se l’attività è iniziata prima della domanda, la prestazione non può essere riconosciuta.
Incentivo all’autoimprenditorialità
La circolare dedica un’ultima parte all’art. 8 del D.Lgs. n. 22 del 2015, che consente al lavoratore avente diritto alla NASpI di richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo ancora spettante, quale incentivo all’avvio di un’attività autonoma o di impresa individuale, oppure per la sottoscrizione di una quota di capitale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione lavorativa del socio.
L’incentivo è riconoscibile per:
- attività professionale di liberi professionisti, anche iscritti a casse specifiche;
- impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
- sottoscrizione di quota di capitale di cooperativa con prestazione lavorativa del socio;
- costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s., S.p.A.) con unico socio, a condizione che siano rispettati gli adempimenti previsti per la responsabilità limitata;
- costituzione o ingresso in società di persone (S.n.c. o S.a.s.), in ragione della qualificazione fiscale del reddito come reddito d’impresa;
- costituzione o ingresso in società di capitali, quando il reddito derivante dall’attività sia fiscalmente qualificato come reddito d’impresa.
Non spetta invece ai meri soci di capitale che conferiscano solo capitale senza svolgere attività lavorativa, poiché la loro partecipazione non è riconducibile ad attività autonoma o di impresa.
Termini e modalità di domanda per l’anticipazione
La domanda di anticipazione della NASpI deve essere presentata all’INPS in via telematica, a pena di decadenza, entro 30 giorni:
- dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
- dalla presentazione della domanda di NASpI, se l’attività era già in essere;
- dalla data di sottoscrizione della quota di capitale sociale della cooperativa.
Ai fini dell’individuazione dell’inizio dell’attività, la circolare precisa che rileva la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa. La domanda per l’incentivo all’autoimprenditorialità deve quindi essere proposta entro 30 giorni da tale invio.
Punti principali
Quadro generale e criterio interpretativo
La circolare estende a NASpI, e ai residui casi di ASpI e mini ASpI, le istruzioni operative per le situazioni in cui il beneficiario svolga attività che producono reddito o compensi ulteriori. Il criterio adottato è che, anche per attività non formalmente inquadrate come lavoro subordinato, autonomo o impresa individuale, si applicano per analogia le discipline degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. n. 22 del 2015 quando vi sia produzione di reddito aggiuntivo rispetto alla prestazione di disoccupazione. L’obiettivo è evitare disparità di trattamento tra chi percepisce solo la prestazione e chi dispone anche di altre risorse economiche.
Borse di studio, stage, tirocini e attività sportiva dilettantistica
Le somme percepite per borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, sono considerate interamente cumulabili con la NASpI e non impongono comunicazioni all’INPS, perché non configurano una vera attività lavorativa remunerata. Diversamente, borse di studio e assegni di ricerca, compresi assegnisti e dottorandi con borsa, sono ricondotti ad attività lavorativa e soggiacciono alla disciplina dell’art. 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015: è previsto un limite annuo di 8.000 euro e l’obbligo di comunicare all’INPS entro un mese l’inizio dell’attività o la situazione preesistente, dichiarando il reddito presunto anche se pari a zero. I premi e compensi per attività sportiva dilettantistica sono invece totalmente cumulabili con la NASpI e non richiedono comunicazioni.
Prestazioni di lavoro occasionale
Le prestazioni di lavoro occasionale, disciplinate dall’art. 54-bis del D.L. n. 50 del 2017, sono compatibili con la NASpI entro il limite complessivo di 5.000 euro per anno civile per prestatore, considerando la totalità degli utilizzatori. Entro tale soglia i compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e la NASpI è interamente cumulabile, senza obbligo di comunicare all’INPS i compensi percepiti. Inoltre, per i percettori di prestazioni di sostegno del reddito che svolgono lavoro occasionale, l’INPS sottrae dalla contribuzione figurativa gli accrediti contributivi derivanti da tali prestazioni.
Liberi professionisti iscritti a casse e limiti di reddito
Per i professionisti iscritti a specifiche casse previdenziali non gestite dall’INPS, la circolare osserva che non è possibile applicare il meccanismo del riversamento della contribuzione previsto dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 2015. Per evitare disparità di trattamento viene comunque riconosciuta la compatibilità tra NASpI e reddito professionale, con riduzione della prestazione secondo le regole dell’art. 10, comma 1, e senza riversamento contributivo. Il limite di reddito è fissato in 4.800 euro annui. Anche in questo caso il beneficiario deve comunicare all’INPS entro un mese l’avvio dell’attività o la preesistenza della stessa, indicando il reddito annuo presunto anche se pari a zero.
Attività in ambito societario: amministratori, soci e redditi di capitale
Per amministratori, consiglieri e sindaci di società, i compensi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente e si applica l’art. 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015, con limite di 8.000 euro e obbligo di comunicazione entro un mese. Per i soci di società di persone, i familiari collaboratori e i soci accomandatari che svolgono attività abituale e prevalente con iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti, si applica invece l’art. 10, con limite di 4.800 euro e medesimo obbligo dichiarativo. Per i soci accomandanti coadiutori iscritti alle stesse gestioni opera la stessa disciplina. Per i soci di società di capitali, se si percepiscono solo redditi di capitale, la NASpI spetta per intero; se vi è un rapporto di lavoro subordinato con la società, si applica l’art. 9 con limite di 8.000 euro. I promotori e soci fondatori che partecipano agli utili senza svolgere attività lavorativa possono percepire la prestazione per intero. Per i soci di S.r.l. che esercitano personalmente, continuativamente e prevalentemente l’attività sociale ed risultano iscrivibili alla Gestione artigiani, commercianti o agricoltura, si applica l’art. 10 con limite di 4.800 euro.
Iscrizione ad Albi professionali e partita IVA
La semplice iscrizione ad Albo professionale o la sola apertura di partita IVA non bastano, di per sé, a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa e non determinano automaticamente incompatibilità con la prestazione di disoccupazione. Le strutture territoriali devono verificare concretamente se l’attività sia effettivamente svolta, contattando l’interessato. Se l’attività è svolta senza la relativa comunicazione, si produce la decadenza; se l’attività non è svolta, la prestazione continua a essere erogata. La circolare richiama attenzione particolare ai casi in cui iscrizione ad Albo o partita IVA siano preesistenti alla domanda di NASpI, prevedendo l’adeguamento della procedura telematica e, nel frattempo, controlli istruttori specifici.
Incentivo all’autoimprenditorialità e anticipazione NASpI
L’art. 8 del D.Lgs. n. 22 del 2015 consente la liquidazione anticipata in unica soluzione della NASpI per avviare un’attività autonoma o di impresa individuale, oppure per sottoscrivere quote di capitale di una cooperativa con prestazione lavorativa del socio. La circolare precisa che l’incentivo è riconoscibile anche per l’attività professionale di liberi professionisti, per imprese individuali commerciali, artigiane e agricole, per società unipersonali, per costituzione o ingresso in società di persone e di capitali quando il reddito sia fiscalmente qualificato come reddito di impresa. Non spetta invece ai meri soci di capitale che conferiscono solo capitale senza svolgere attività lavorativa. La domanda di anticipazione va presentata telematicamente, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, dalla domanda NASpI se l’attività era preesistente, o dalla sottoscrizione della quota cooperativa; per "inizio di attività" si intende la data di invio della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.
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