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Sentenza

Sentenza n. 9117/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 154/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 28155/2024, pubblicata in data 08/01/2025 e notificata il 15/02/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202512775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza n. 154/2025 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 154/2025 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, e l'inadempimento del Ministero, rimasto inerte nell'esecuzione del titolo. Ha chiesto che fosse ordinata l'esecuzione della decisione, con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare le deduzioni della ricorrente né allegare elementi ostativi o sopravvenienze.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'Amministrazione, rilevando che il Ministero non aveva contestato le specifiche deduzioni della ricorrente né fornito elementi contrari. Richiamando anche i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale inutile decorso del termine, il Direttore generale competente quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la sentenza da eseguire risaliva a meno di due anni prima dell'udienza e tale periodo non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare una volontà persistente di inadempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario; il testo non richiama espressamente la disposizione, ma la decisione applica la disciplina dell'ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice ha ordinato l'esecuzione del giudicato e ha nominato fin d'ora un Commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione; il testo non richiama espressamente la disposizione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La domanda di penalità di mora è stata respinta perché, in relazione alla prossimità temporale della sentenza ottemperanda, non risultava ancora sufficientemente dimostrata una persistente volontà di non adempiere; il testo non indica espressamente il comma.

  • Cass. civ., Sez. Unite, n. 13533/2001

    Il giudice richiama i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, valorizzando la mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato del titolo e deduce l'inadempimento dell'Amministrazione, la mancata contestazione specifica da parte dell'Amministrazione e l'assenza di elementi ostativi o sopravvenienze consentono di ritenere fondata la pretesa esecutiva.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d'ora un Commissario ad acta, destinato a intervenire senza compenso in caso di inutile decorso del termine.
  • La penalità di mora non è automaticamente conseguente all'accertamento dell'inadempimento: può essere negata quando, in ragione del tempo ancora relativamente breve trascorso dalla formazione del titolo, non emerga una volontà sufficientemente comprovata dell'Amministrazione di non adempiere.
  • La parziale soccombenza derivante dal rigetto della domanda di penalità di mora giustifica una pronuncia di accoglimento parziale dell'ottemperanza, pur restando a carico dell'Amministrazione le spese del giudizio quando essa risulti soccombente sulla domanda principale di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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