Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28158/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

La proprietaria di un'unità immobiliare in un fabbricato agiva contro due altri comproprietari/occupanti di porzioni dello stesso edificio per far accertare l'illegittimità di alcuni lavori da loro eseguiti: collocazione di una canna fumaria in un muro che la ricorrente assumeva di sua proprietà esclusiva, convogliamento dei fumi verso la propria proprietà, rumori provenienti da un aspiratore e compromissione della sicurezza statica dell'edificio. Chiedeva la rimozione in pristino, la cessazione delle immissioni e il risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale respingeva quasi tutte le domande, riconoscendo solo un modesto danno per fessurazioni interne; la corte d'appello confermava integralmente. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi relativi alla canna fumaria, ai materiali impiegati e alla perizia di parte; 2) violazione degli artt. 1102, 1122 e 2043 c.c. per l'uso della cosa comune e per il danno asseritamente derivato; 3) violazione di legge e motivazione apparente per la mancata rinnovazione della CTU e per l'asserita adesione acritica alle conclusioni del consulente d'ufficio, in contrasto con la perizia di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi perché, pur formalmente prospettati come omesso esame di fatti decisivi, violazione di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, in particolare della CTU e della perizia di parte. La Corte ha ribadito che la perizia di parte ha valore meramente indiziario, che il giudice di merito non è tenuto a seguirla, che il sindacato di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito e che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica del fatto storico decisivo omesso. Ha inoltre osservato che la mancata rinnovazione della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che la motivazione della sentenza d'appello non era apparente, essendo logicamente comprensibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo per violazione o falsa applicazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e dimostrare in modo intelligibile il contrasto tra la sentenza impugnata e le norme regolatrici della fattispecie o la loro interpretazione giurisprudenziale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione del fatto storico decisivo omesso, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso tra le parti e della sua decisività; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere censure specifiche e autosufficienti, pena l'inammissibilità.

  • artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Per il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. il ricorrente deve rispettare rigorosi oneri di indicazione e produzione degli atti rilevanti.

  • art. 1102 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di uso della cosa comune, ma non ritenuto violato dalla Corte di merito secondo la prospettazione accolta in cassazione.

  • art. 1122 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di opere eseguite sulla proprietà individuale o sulle parti comuni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a un nuovo apprezzamento dei fatti.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il risarcimento del danno, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per la sua natura di richiesta di riesame del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 116 c.p.c.

    L'ammissione e la valutazione dei mezzi di prova restano affidate al giudice di merito e il mancato rinnovo della CTU non è sindacabile in cassazione, se la decisione è sorretta da motivazione non illogica e non superflua.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se si limita a contestare la valutazione delle prove o a richiedere una nuova lettura del compendio istruttorio, senza individuare con precisione il fatto storico omesso e la sua decisività.
  • La perizia di parte ha valore indiziario e non vincola il giudice di merito, che può legittimamente aderire alla CTU se la motivazione dà conto in modo logico e plausibile delle ragioni della decisione.
  • In cassazione non è consentito sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito, essendo il controllo di legittimità limitato alla verifica della tenuta logico-giuridica della motivazione.
  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede una critica specifica e argomentata alla ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente invocare in astratto le norme asseritamente violate.
  • La mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando l'indagine sia ritenuta superflua o irrilevante sulla base degli elementi già acquisiti.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di percepire l'iter logico seguito dal giudice; se invece la sentenza espone ragioni comprensibili e coerenti, il relativo vizio non è configurabile.

Come è indicizzato

MaterieProprietàParti comuniProveImpugnazioni
RamiDiritti realiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.