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Legge

L.R. Valle d'Aosta 15/2012

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Modificazioni e abrogazioni di leggi in attuazione di obblighi comunitari. Legge comunitaria regionale 2012.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 15/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua la normativa regionale valdostana agli obblighi comunitari, soprattutto in materia di agriturismo e procedimento amministrativo, e dispone varie abrogazioni. Per l’agriturismo sostituisce il Comune con lo sportello unico e introduce la SCIA; elimina inoltre alcune previsioni ormai superate. Alcune modifiche incidono sulla disciplina dei procedimenti e dell’accesso ai documenti. Sono abrogate numerose disposizioni di leggi regionali precedenti.

Legge comunitaria regionale 2012 della Valle d'Aosta: adeguamenti normativi e abrogazioni

Legge comunitaria regionale 2012 della Valle d’Aosta

La legge adegua e coordina diverse disposizioni regionali della Valle d’Aosta agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. L’intervento riguarda soprattutto la disciplina dell’agriturismo, con il superamento di alcune autorizzazioni comunali e l’allineamento alla SCIA, oltre a modifiche puntuali in materia di procedimento amministrativo e abrogazioni di norme non più coerenti.

Interventi sulla disciplina dell’agriturismo

La parte più significativa della legge riguarda la legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 sulla nuova disciplina dell’agriturismo. Le modifiche sostituiscono in più punti il riferimento al Comune con quello allo sportello unico competente per il territorio in cui è ubicata l’azienda, che diventa il principale interlocutore amministrativo per l’operatore.

In particolare:

  • le comunicazioni e le istanze previste dalla disciplina agrituristica sono indirizzate allo sportello unico;
  • viene eliminato il riferimento all’“autorizzazione comunale all’esercizio”, sostituito dal più generico riferimento all’esercizio dell’attività;
  • per taluni adempimenti si richiama espressamente la SCIA come titolo rilevante ai fini dell’avvio dell’attività;
  • alcune previsioni che collegavano la classificazione o altri adempimenti al rilascio dell’autorizzazione comunale vengono soppresse;
  • anche le disposizioni sanzionatorie e di controllo vengono adeguate sostituendo il riferimento ai titolari dell’autorizzazione con quello agli esercenti l’attività agrituristica.

Sono inoltre abrogate specifiche disposizioni della stessa legge agrituristica, tra cui l’articolo 10 e parti dell’articolo 12, con effetto di semplificazione e riallineamento del sistema autorizzatorio.

Modifiche in materia di procedimento amministrativo e accesso

La legge interviene sulla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, sopprimendo nel catalogo delle definizioni o dei rinvii normativi il riferimento “della salute”. Il testo consolidato evidenzia quindi un aggiustamento puntuale dell’articolato, senza introdurre una disciplina generale nuova.

Ulteriore modifica puntuale alla legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2

È prevista anche una modifica alla legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2, mediante l’inserimento di un comma aggiuntivo nell’articolo 7. Il contenuto sostanziale della modifica, nel testo fornito, non è specificato oltre il richiamo tecnico all’inserimento del comma 4-bis.

Abrogazioni disposte

La legge contiene una ampia clausola di abrogazione di disposizioni eterogenee di precedenti leggi regionali, con eliminazione di articoli e commi non più coerenti con il nuovo assetto normativo.

Sono abrogati:

  • alcune disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1, tra cui il comma 6 dell’articolo 7, l’ultimo periodo e il comma 4 dell’articolo 10, nonché l’articolo 12;
  • l’articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7;
  • l’articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44;
  • l’articolo 10 e le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 29/2006, coerentemente con la revisione della disciplina agrituristica;
  • l’articolo 35 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;
  • il comma 8 dell’articolo 33 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;
  • l’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 31;
  • l’articolo 16 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 33;
  • l’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 35.

Regime temporale e attualità

Il testo non indica una disciplina transitoria specifica né limiti temporali di applicazione diversi dall’entrata in vigore ordinaria della legge. Tuttavia, per il contenuto e per l’elenco delle abrogazioni e delle modifiche sostanziali, l’atto ha natura di legge di coordinamento e aggiornamento ormai storicizzata: conserva interesse soprattutto per la ricostruzione del testo normativo consolidato e per il regime dell’agriturismo e degli istituti toccati dalle modifiche, ma non introduce una disciplina autonoma di durata limitata.

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