L.R. Valle d'Aosta 17/2012
Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e ad altre disposizioni in materia di governo del territorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna in modo organico la l.r. Valle d’Aosta n. 11/1998 su pianificazione urbanistica, PRG, vincoli territoriali, titoli edilizi, PUD, regolamento edilizio, SCIA e permesso di costruire. Interviene anche su tutela paesaggistica, coperture in lose di pietra e altre norme di settore. Prevede diversi termini transitori, tra cui scadenze per l’adeguamento comunale e per gli strumenti attuativi già avviati.
Modifiche alla normativa urbanistica e di governo del territorio della Valle d'Aosta
Modifiche alla disciplina urbanistica e di governo del territorio in Valle d’Aosta
La legge interviene in modo esteso sulla normativa urbanistica regionale, soprattutto sulla l.r. 11/1998, con l’obiettivo di aggiornare procedure, titoli abilitativi, strumenti attuativi e discipline di tutela del territorio. Si applica esclusivamente alla Regione autonoma Valle d’Aosta e coordina anche altre leggi regionali in materia di paesaggio, beni culturali e coperture in lose di pietra.
Pianificazione urbanistica comunale e varianti al PRG
Sono precisate le regole sulle varianti al PRG, distinguendo varianti sostanziali e non sostanziali e rafforzando alcuni effetti preclusivi in caso di inerzia comunale. In particolare:
- nelle varianti sostanziali vengono disciplinati tempi, pubblicazione, osservazioni e adozione del testo definitivo;
- in caso di mancata trasmissione della bozza di variante sostanziale entro il 31 dicembre 2012, i Comuni non possono adottare varianti al PRG, comprese quelle per opere pubbliche, né chiedere finanziamenti per tali opere fino alla trasmissione della bozza;
- per le zone territoriali di tipo E sono introdotte limitazioni più puntuali alle nuove edificazioni e alla riduzione della perimetrazione delle zone di pregio ambientale o agricolo.
Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore
Quando una variante al PRG deriva da una legge di settore e non sia già regolata la fase di pubblicazione, l’amministrazione competente deve trasmettere al Comune gli atti autorizzativi e gli elaborati urbanistici. Il Comune apporta le variazioni al PRG, le pubblica per 30 giorni consecutivi e trasmette la documentazione, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in urbanistica.
Disposizioni su zone agricole, pertinenze e classificazione degli edifici
La legge amplia e precisa la disciplina delle zone territoriali, soprattutto per le aree di tipo E e per alcune pertinenze edilizie. In sintesi:
- viene modificata la disciplina delle nuove edificazioni e delle riduzioni di perimetrazione nelle zone E di particolare pregio;
- per gli standard agricoli, la valutazione dei progetti è affidata alla struttura regionale competente in agricoltura con parere vincolante di razionalità;
- sono ammesse strutture pertinenziali agli edifici esistenti con destinazioni d’uso agricole o assimilate, prevalendo sulle norme dei PRG, salvo eventuali esclusioni comunali per motivi paesaggistici o agricoli;
- nelle zone A, in assenza di strumenti attuativi, sono ammesse piccole strutture pertinenziali agli edifici principali, con possibilità per i Comuni di escluderle in aree di particolare pregio.
Riqualificazione del patrimonio edilizio degli enti locali
È introdotta una disciplina specifica per gli enti locali volta alla valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari va allegato al bilancio pluriennale di previsione. L’inserimento degli immobili nel piano comporta la classificazione come patrimonio disponibile e, se necessario, la variante non sostanziale al PRG secondo procedura semplificata. La deliberazione di approvazione del piano vale anche come approvazione della variante.
Disciplina delle aree sensibili: zone umide, laghi, frane, inondazioni e valanghe
La legge riscrive in modo organico la disciplina delle aree esposte a criticità ambientali e idrogeologiche.
Zone umide e laghi
Vengono definite le nozioni di zona umida, lago naturale e lago artificiale e disciplinate le trasformazioni ammissibili:
- i Comuni devono individuare e delimitare tali ambiti in cartografia catastale;
- entro 20 metri dalle sponde si applicano gli interventi previsti dalle norme del PTP;
- tra 20 e 100 metri sono possibili, oltre a quelli di fascia stretta, ulteriori trasformazioni e usi definiti dalla Giunta regionale;
- in casi eccezionali, per interventi di interesse generale con rilevanza sociale ed economica, la Giunta può derogare alla disciplina ordinaria;
- gli interventi devono essere corredati da uno studio di compatibilità idrogeologica e ambientale.
Frane e trasporto in massa
I terreni sede di frane e colate detritiche sono classificati per gradi di pericolosità. I Comuni perimetrano le aree sulla base di studi tecnici e la Giunta regionale stabilisce con deliberazione gli interventi e gli usi consentiti. I progetti devono essere accompagnati, quando richiesto, da uno studio di compatibilità con il dissesto e con le misure di mitigazione.
Rischio di inondazione
Per i terreni a rischio di inondazione della Dora Baltea e per gli altri corsi d’acqua interessati:
- le fasce fluviali del PAI sono recepite nella cartografia comunale;
- i Comuni delimitano le aree a rischio con studi di pericolosità;
- la Giunta regionale definisce gli interventi consentiti;
- i progetti possono richiedere studi di compatibilità idraulica;
- il PRG disciplina divieti e prescrizioni, in particolare per le fasce C del PAI.
Rischio valanghivo
I terreni soggetti a valanghe o slavine sono distinti per classi di pericolosità. Sono consentiti soltanto gli interventi compatibili con un adeguato livello di sicurezza, quelli di difesa e consolidamento e quelli volti a ridurre la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture esistenti.
Compiti dei Comuni e aggiornamento delle cartografie
I Comuni devono individuare e perimetrare tutte le aree di rischio su carta catastale e carta tecnica regionale. La cartografia fa parte integrante del PRG ed è approvata dalla Giunta regionale entro 90 giorni, con silenzio-assenso decorso il termine. Sono previste procedure di revisione per eventi calamitosi, nuovi studi di dettaglio, mutamenti del quadro di dissesto ed errori formali. In attesa degli aggiornamenti, il Comune può valutare la compatibilità di interventi su base di relazione tecnica asseverata e, se necessario, revocare titoli abilitativi già rilasciati. In casi di interesse pubblico, la Giunta può autorizzare interventi anche altrimenti non consentiti.
Fasce di rispetto stradale e dei corsi d’acqua
La disciplina delle fasce di rispetto viene ampliata e resa più dettagliata. Nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi, oltre agli interventi ordinari, anche ristrutturazioni con sostituzione e ampliamento, nuove costruzioni nel sottosuolo, percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi, impianti carburanti, servizi agli utenti e serbatoi GPL interrati entro specifici limiti. Tali regole prevalgono sulle norme del PRG, salvo diverse scelte comunali.
Per i corsi d’acqua naturali è prevista una fascia di rispetto di 10 metri, nella quale sono vietate nuove costruzioni, ampliamenti e scavi o riporti di terreno; in casi eccezionali la struttura regionale competente in idraulica può autorizzare deroghe motivate.
Programmi di sviluppo turistico e strumenti attuativi
La legge ridefinisce i programmi di sviluppo turistico (PST), prevedendo che:
- siano strumenti attuativi coerenti con PTP e PRG;
- debbano essere redatti e approvati dalle grandi stazioni turistiche, dalle stazioni atipiche e, in alcuni casi, da stazioni minori o località turistiche;
- siano predisposti dai Comuni, singolarmente o in forma associata, previa concertazione con le strutture regionali competenti;
- siano adottati e approvati secondo le procedure urbanistiche, con trasmissione alle strutture regionali e alla Comunità montana competente.
Per i PUD è fissato un termine di attuazione di 10 anni, prorogabile una sola volta per massimo 5 anni. Decorso il termine, non sono più ammessi interventi di nuova edificazione fino all’adeguamento dell’area tramite variante non sostanziale. Sono inoltre precisati i requisiti del PUD di iniziativa privata, le modalità di approvazione, la pubblicità degli atti, le osservazioni e la trasmissione alla struttura regionale competente.
Regolamento edilizio, commissione edilizia e titoli abilitativi
La legge disciplina in modo organico i titoli edilizi e il regolamento edilizio comunale.
Regolamento edilizio
La Giunta regionale approva un regolamento edilizio tipo. I Comuni possono adottare un regolamento conforme al tipo, anche con integrazioni limitate, oppure un testo autonomo; in entrambi i casi sono previsti pareri regionali sulla coerenza con la normativa urbanistica e di settore. I Comuni devono adeguare il regolamento edilizio entro 12 mesi dall’adeguamento del PRG al PTP.
Commissione edilizia
Ogni Comune può istituire una commissione edilizia, anche in forma associata, con pareri preventivi obbligatori ma non vincolanti su PUD, programmi, intese, concertazioni, permessi di costruire e relative varianti. I membri devono essere scelti tra soggetti esperti in edilizia, urbanistica e ambiente.
Titoli abilitativi e permesso di costruire
I titoli abilitativi sono ricondotti a permesso di costruire, SCIA edilizia, comunicazione di varianti in corso d’opera e altri titoli previsti da leggi di settore. Il permesso di costruire:
- è rilasciato al proprietario o a chi ne abbia titolo;
- è trasferibile con l’immobile;
- deve rispettare PRG, regolamento edilizio e normativa vigente;
- deve fissare termini di inizio e fine lavori;
- decade se i termini non sono rispettati, salvo proroga una sola volta fino a 24 mesi.
Il procedimento di rilascio è scandito da termini precisi, con eventuale conferenza di servizi per acquisire gli atti di assenso e con formazione del silenzio-assenso se i termini conclusivi decorrono inutilmente.
SCIA edilizia
La SCIA edilizia è prevista per una ampia serie di interventi minori, tra cui manutenzioni straordinarie, restauro e risanamento conservativo senza cambio d’uso, opere interne, pertinenze, piccoli manufatti e altri interventi elencati dalla legge. È efficace dalla presentazione, ma il Comune può vietare la prosecuzione entro 30 giorni se mancano i presupposti di legge. L’ultimazione dei lavori deve avvenire entro un anno.
Varianti in corso d’opera
Sono regolati anche i casi di varianti in corso d’opera non soggette ad approvazione espressa ma a semplice comunicazione, purché non incidano su volumi, superfici, sagoma, altezza, destinazione d’uso o numero di unità immobiliari e rispettino le altre condizioni previste per la SCIA edilizia.
Interventi su edifici storici e tutela paesaggistica
Per i fabbricati soggetti alla disciplina del d.lgs. 42/2004 o classificati dai PRG come monumento, documento o di pregio, vengono consentiti in opere di restauro o risanamento conservativo specifici mantenimenti di situazioni di fatto relative a locali abitativi e non abitativi, limitatamente ad alcuni parametri igienico-edilizi. Inoltre, la legge aggiorna il raccordo con la normativa statale in materia di beni culturali e chiarisce che alcune opere interne non richiedono autorizzazioni paesaggistiche se non alterano l’aspetto esteriore o i valori tutelati.
Coperture in lose di pietra e benefici economici
La legge modifica la disciplina regionale sulle lose di pietra. L’obbligo di copertura in lose si applica a:
- edifici classificati come monumento, documento o di pregio;
- edifici in zona A;
- altri edifici o manufatti sottoposti a tutela paesaggistica nei casi indicati dalla struttura regionale competente.
È previsto anche un regime di deroga per specifiche situazioni costruttive, statiche, agricole, di pubblica utilità o di manutenzione ordinaria. Cambiano inoltre i criteri di quantificazione del contributo economico per alcuni interventi di ricostruzione o recupero delle lose.
Coordinamento, transitorio e abrogazioni
La legge contiene disposizioni di coordinamento per adeguare i rinvii normativi alla nuova disciplina dei titoli edilizi e dei beni culturali. Prevede inoltre regole transitorie, tra cui:
- applicazione differita di alcune norme sulla variante sostanziale;
- termine del 31 dicembre 2013 per i PST dei Comuni classificati grandi stazioni turistiche o stazioni atipiche;
- salvezza degli strumenti già approvati in materia di zone umide e laghi;
- applicazione immediata di alcune disposizioni ai procedimenti in corso.
Sono infine abrogate varie disposizioni della l.r. 11/1998 e di altre leggi regionali collegate, nonché parti della disciplina previgente sui beni culturali, sulle coperture in lose e su altri istituti urbanistico-edilizi.
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