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Legge

L.R. Valle d'Aosta 14/2012

Disciplina dell’attività di acconciatore.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 14/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina l’attività di acconciatore in Valle d’Aosta, in coerenza con la normativa statale. Regola esercizio, SCIA, requisiti dei locali, formazione, controlli e sanzioni. Prevede norme transitorie per acconciatori, parrucchieri e barbieri già qualificati e una disciplina finanziaria limitata al triennio 2022/2024 e dal 2025.

Disciplina dell’attività di acconciatore in Valle d’Aosta

Disciplina dell’attività di acconciatore in Valle d’Aosta

La legge regionale regola l’esercizio dell’attività professionale di acconciatore nel territorio della Valle d’Aosta, coordinandosi con la legge n. 174/2005 e con la disciplina regionale sul procedimento amministrativo e sulla formazione professionale. Definisce requisiti, modalità di avvio, vigilanza, sanzioni e alcune disposizioni transitorie per le qualifiche già acquisite.

Ambito di applicazione e soggetti abilitati

L’attività di acconciatore è svolta in forma di impresa da soggetti in possesso dell’abilitazione professionale prevista dalla normativa statale. Per ogni sede dell’impresa deve essere designato almeno un responsabile tecnico abilitato e iscritto al REA, individuato tra titolare, socio partecipante al lavoro, familiare coadiuvante o dipendente.

Modalità di esercizio dell’attività

L’attività può essere svolta:

  • presso la sede dell’impresa;
  • presso il domicilio dell’esercente, purché i locali siano separati dall’abitazione, dotati dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza e con ingressi e servizi igienici autonomi;
  • presso il domicilio del cliente o in altri luoghi, in caso di malattia, difficoltà di deambulazione, età avanzata o altre necessità del cliente;
  • nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi convenzionati con pubbliche amministrazioni.

È vietato l’esercizio in forma ambulante o di posteggio. Le imprese possono anche svolgere semplici prestazioni di manicure e pedicure. La vendita o cessione di cosmetici, parrucche, affini e altri beni accessori connessi ai trattamenti non è assoggettata alla disciplina del commercio.

Avvio dell’attività e SCIA

L’esercizio dell’attività è subordinato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l’attività. La SCIA deve attestare il possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale e deve essere aggiornata con la comunicazione, entro 30 giorni, di ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità dichiarati.

Sospensione e chiusura dell’esercizio

Se vengono meno uno o più requisiti per l’esercizio o se l’attività è svolta in contrasto con la normativa vigente, lo sportello unico sospende l’attività fino a un massimo di 60 giorni, previa diffida ad adeguarsi secondo le procedure e i termini stabiliti dal regolamento comunale. Se l’interessato non ottempera entro il termine assegnato, lo sportello unico ordina la chiusura dell’esercizio e ne informa la Chambre valdôtaine.

Formazione professionale e abilitazione

Le azioni formative devono essere predisposte e attuate tenendo conto dell’accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007 e della disciplina regionale in materia di formazione professionale, standard, certificazione delle competenze e crediti formativi. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce:

  • il corso di qualificazione di base di durata biennale e il corso di specializzazione;
  • il corso di formazione teorica;
  • il corso di riqualificazione professionale;
  • i contenuti tecnico-culturali dei programmi;
  • gli standard di preparazione per l’abilitazione;
  • le modalità d’esame e la composizione della commissione.

Ai fini dell’abilitazione sono riconosciuti validi solo i corsi istituiti o riconosciuti da Regioni e Province autonome conformi allo standard professionale nazionale.

Regolamenti comunali, requisiti e obblighi di esposizione

I Comuni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, adottano propri regolamenti su:

  • requisiti edilizi, di sicurezza, igienico-sanitari e ambientali dei locali;
  • modalità di utilizzo e conservazione delle attrezzature;
  • criteri di controllo sui requisiti per l’esercizio;
  • obbligo di esposizione delle tariffe professionali;
  • obbligo di esposizione del cartello con gli orari di apertura;
  • obbligo di esporre copia della SCIA e, se l’attività è svolta presso il cliente, di portarne con sé copia ed esibirla su richiesta degli organi di vigilanza.

Vigilanza e controlli

La vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti spettano ai Comuni, salve le competenze dell’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta in materia di igiene e sanità. I Comuni verificano anche, durante l’orario di lavoro, la presenza del responsabile tecnico abilitato.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni amministrative per le principali violazioni:

  • da 1.000 a 5.000 euro per esercizio senza abilitazione professionale;
  • da 1.000 a 2.000 euro per esercizio ambulante o di posteggio e per esercizio senza SCIA;
  • da 100 a 500 euro per mancata esposizione della SCIA, delle tariffe o del cartello orari, nonché per inosservanza della disciplina degli orari di apertura e chiusura;
  • da 250 a 1.000 euro per ogni altra violazione della legge o del regolamento comunale.

L’irrogazione è di competenza del Comune nel cui territorio la violazione è accertata, che incassa anche i proventi. Si applica la legge n. 689/1981.

Disposizioni transitorie per qualifiche pregresse

Chi, alla data di entrata in vigore della legge, possiede la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna acquisisce di diritto la qualifica di acconciatore ed è equiparato ai soggetti abilitati dalla legge n. 174/2005.

Per i barbieri è prevista una disciplina specifica: per ottenere l’abilitazione possono frequentare un corso di riqualificazione, sostenere il relativo esame oppure richiedere, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, il rilascio dell’abilitazione in considerazione dell’esperienza professionale maturata.

Chi ha maturato almeno tre anni di esperienza qualificata come dipendente, familiare, coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere è ammesso all’esame, previa frequenza del corso di riqualificazione, che può essere seguito anche durante il terzo anno di attività specifica.

Resta comunque garantito il diritto di svolgere l’attività di barbiere per chi, alla data di entrata in vigore, possieda la relativa qualifica ed eserciti o abbia già esercitato tale attività. La precedente legge n. 161/1963 continua ad applicarsi solo per le modalità di acquisizione dell’abilitazione fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale sui corsi.

Disposizioni finanziarie

L’onere complessivo a carico del bilancio regionale è quantificato in 500 euro annui per il triennio 2022/2024 e in 1.000 euro annui a decorrere dal 2025. La copertura è prevista nel bilancio regionale, nella Missione 14, Programma 01, Titolo 1, con possibilità per la Giunta regionale di apportare le variazioni contabili necessarie.

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