Salta al contenuto
Legge

L.R. Valle d'Aosta 16/2012

Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 16/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 64/1994 su organizzazione venatoria, assegnazione dei cacciatori, gestione di capi rinvenuti o abbattuti, requisiti d’esame e composizione degli organi venatori. Prevede anche disposizioni transitorie per le sezioni comunali con più di 80 iscritti e per l’entrata in vigore di alcune novità dal 2013.

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e sull'attività venatoria

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e sull’attività venatoria

La legge regionale della Toscana interviene sulla l.r. 27 agosto 1994, n. 64, aggiornando varie regole sull’organizzazione venatoria, sulla gestione delle sezioni comunali cacciatori, sugli organi di governo del settore e su alcuni profili procedurali connessi all’attività venatoria.

Organizzazione delle sezioni comunali cacciatori e assegnazione dei cacciatori

La disciplina risultante rafforza il collegamento tra iscrizione alle sezioni comunali cacciatori e residenza nel Comune, con l’obiettivo di rendere più ordinata la distribuzione dei cacciatori sul territorio. Per le sezioni con un numero di iscritti superiore a 80 sono previste regole transitorie specifiche, volte a evitare ulteriori assegnazioni fino all’adeguamento alla nuova disciplina.

Gestione dei capi rinvenuti o abbattuti e relativi obblighi di comunicazione

In materia di rinvenimento o abbattimento di capi di fauna selvatica, viene introdotto l’obbligo per il soggetto che rilascia la ricevuta di comunicare tempestivamente alla struttura regionale competente il rinvenimento o l’abbattimento del capo. Tale previsione non si applica al ritrovamento di palchi caduchi di cervidi.

Attività venatoria, requisiti e organi regionali

La legge modifica varie disposizioni connesse all’esercizio dell’attività venatoria, includendo l’aggiornamento di alcune procedure e requisiti. Viene altresì ridefinita la competenza al rilascio di un provvedimento prima attribuita al Presidente della Giunta regionale o a un Assessore delegato, ora affidata al Comitato regionale per la gestione venatoria.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Per le sezioni comunali cacciatori con oltre 80 iscritti alla data di entrata in vigore della legge, la nuova regola sull’assegnazione dei cacciatori si applica solo dall’approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio successivo. Fino ad allora non possono essere assegnati nuovi cacciatori a tali sezioni, salvo che il Comitato regionale, in presenza di sovrannumero che comprometta la gestione faunistica, disponga assegnazioni d’ufficio ad altre sezioni. Alcune modifiche relative agli esami si applicano dalle sessioni d’esame dell’anno 2013. I rappresentanti dei cacciatori già in carica nel Comitato regionale restano fino al termine della legislatura in corso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.