L.R. Valle d'Aosta 16/2012
Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 64/1994 su organizzazione venatoria, assegnazione dei cacciatori, gestione di capi rinvenuti o abbattuti, requisiti d’esame e composizione degli organi venatori. Prevede anche disposizioni transitorie per le sezioni comunali con più di 80 iscritti e per l’entrata in vigore di alcune novità dal 2013.
Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e sull'attività venatoria
Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e sull’attività venatoria
La legge regionale della Toscana interviene sulla l.r. 27 agosto 1994, n. 64, aggiornando varie regole sull’organizzazione venatoria, sulla gestione delle sezioni comunali cacciatori, sugli organi di governo del settore e su alcuni profili procedurali connessi all’attività venatoria.
Organizzazione delle sezioni comunali cacciatori e assegnazione dei cacciatori
La disciplina risultante rafforza il collegamento tra iscrizione alle sezioni comunali cacciatori e residenza nel Comune, con l’obiettivo di rendere più ordinata la distribuzione dei cacciatori sul territorio. Per le sezioni con un numero di iscritti superiore a 80 sono previste regole transitorie specifiche, volte a evitare ulteriori assegnazioni fino all’adeguamento alla nuova disciplina.
Gestione dei capi rinvenuti o abbattuti e relativi obblighi di comunicazione
In materia di rinvenimento o abbattimento di capi di fauna selvatica, viene introdotto l’obbligo per il soggetto che rilascia la ricevuta di comunicare tempestivamente alla struttura regionale competente il rinvenimento o l’abbattimento del capo. Tale previsione non si applica al ritrovamento di palchi caduchi di cervidi.
Attività venatoria, requisiti e organi regionali
La legge modifica varie disposizioni connesse all’esercizio dell’attività venatoria, includendo l’aggiornamento di alcune procedure e requisiti. Viene altresì ridefinita la competenza al rilascio di un provvedimento prima attribuita al Presidente della Giunta regionale o a un Assessore delegato, ora affidata al Comitato regionale per la gestione venatoria.
Disposizioni transitorie e decorrenza
Per le sezioni comunali cacciatori con oltre 80 iscritti alla data di entrata in vigore della legge, la nuova regola sull’assegnazione dei cacciatori si applica solo dall’approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio successivo. Fino ad allora non possono essere assegnati nuovi cacciatori a tali sezioni, salvo che il Comitato regionale, in presenza di sovrannumero che comprometta la gestione faunistica, disponga assegnazioni d’ufficio ad altre sezioni. Alcune modifiche relative agli esami si applicano dalle sessioni d’esame dell’anno 2013. I rappresentanti dei cacciatori già in carica nel Comitato regionale restano fino al termine della legislatura in corso.
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