Regolamento (UE) 2016/1695
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1695 della Commissione, del 21 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1695 aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione relativo all’Iraq modificando l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. In particolare, recepisce la decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 16 settembre 2016, che ha cancellato 19 entità dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche. L’effetto pratico è la rimozione di tali soggetti dall’elenco sanzionatorio UE, con applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 mediante soppressione di 19 entità dall'elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche relativo all'Iraq.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sulle persone giuridiche e sugli organismi elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, cioè enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell'ex governo iracheno soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003. L'intervento riguarda esclusivamente l'aggiornamento dell'elenco allegato, con cancellazione di specifiche voci; non introduce nuove categorie di soggetti né estende il regime sanzionatorio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1695: modifica del regime sanzionatorio UE relativo all’Iraq
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell’Iraq, in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinati soggetti collegati all’ex governo iracheno. La modifica è resa necessaria dall’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio conseguente a una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 16 settembre 2016.
Ambito e finalità della misura
L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, cioè l’elenco degli enti pubblici, delle entità giuridiche, delle agenzie, delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità dell’ex governo iracheno cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq il 22 maggio 2003. Non vengono introdotte nuove misure restrittive, ma soltanto aggiornato l’elenco dei soggetti già assoggettati al regime.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III "conformemente all’allegato" del regolamento di esecuzione. L’allegato elimina 19 voci dall’elenco sanzionatorio, tra cui diverse imprese industriali, cementifici, enti statali di trasporto e costruzione, nonché altre strutture pubbliche o para-pubbliche irachene.
Effetti pratici per operatori e intermediari
La soppressione delle voci dall’allegato III comporta la rimozione dei relativi soggetti dall’elenco UE delle entità sottoposte a congelamento. Per banche, intermediari finanziari e operatori economici, ciò significa che le verifiche di compliance sanzionatoria dovranno essere aggiornate in base al nuovo testo dell’allegato, non potendosi più considerare tali soggetti come destinatari del congelamento previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di 19 voci dall’elenco dei soggetti soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche.
Base e finalità della modifica
Nei considerando si precisa che l’allegato III elenca enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq il 22 maggio 2003. La modifica è adottata in seguito alla decisione del Comitato per le sanzioni ONU del 16 settembre 2016 di cancellare 19 entità dall’elenco.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Voci soppresse dall’allegato III
L’allegato del regolamento elimina, tra le altre, le voci relative a AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY, GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL CARGO, INDUSTRIAL COMPLEX — DIALA, INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA, IRAQI BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY, IRAQI CEMENT STATE ENTERPRISE, MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY, NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY, NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE, READY MADE CLOTHES CO. SA., SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE, SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES, STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION, STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC, STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES, STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES, STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES, STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES, STATE ENTERPRISE FOR LIGHTWEIGHT CONCRETE AND SAND LIME BRICKS INDUSTRIES.
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