Regolamento (UE) 2016/1686
Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, in attuazione della decisione PESC 2016/1693, un regime sanzionatorio UE contro persone ed entità associate a ISIL (Dàesh) e Al Qaeda. Il nucleo del regime è il congelamento di fondi e risorse economiche e il divieto di metterli a disposizione dei soggetti elencati, accompagnati da divieti su assistenza tecnica e finanziaria per attività militari. Sono previste procedure di inserimento e riesame in elenco, deroghe limitate, obblighi di cooperazione informativa e un sistema di sanzioni demandato agli Stati membri.
Misure restrittive supplementari dell’UE contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda, con congelamento dei fondi, divieti di messa a disposizione di risorse economiche e misure connesse.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi inseriti nell’allegato I perché associati a ISIL (Dàesh) o Al Qaeda secondo i criteri dell’articolo 3. Le misure operano nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, nei confronti dei cittadini di uno Stato membro ovunque si trovino, nonché delle persone giuridiche, entità e organismi costituiti o registrati nel diritto di uno Stato membro e di quelli che svolgono attività economiche, in tutto o in parte, nell’Unione. Il regolamento prevede esclusioni/deroghe limitate autorizzabili dalle autorità competenti per esigenze di base, servizi legali, gestione/custodia dei beni, spese straordinarie, soddisfacimento di crediti derivanti da decisioni anteriori o pagamento di obbligazioni preesistenti.
Misure restrittive supplementari contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda
Il regolamento attua, sul piano del diritto dell’Unione, il rafforzamento delle misure restrittive contro ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e i soggetti a essi associati, in coerenza con la decisione PESC 2016/1693. Il legislatore dell’Unione richiama la minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali già affrontata dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU e sottolinea la necessità di un’applicazione uniforme delle misure da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regime colpisce persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I. L’inserimento in lista avviene per associazione con ISIL (Dàesh) o Al Qaeda sulla base di criteri puntuali, che comprendono il finanziamento, la partecipazione ad atti o addestramento terroristico, i traffici di petrolio, prodotti petroliferi, beni culturali e altre risorse, la fornitura di armi, i viaggi o tentativi di viaggio per finalità terroristiche, il reclutamento, l’incitamento pubblico e la complicità in gravi violazioni dei diritti umani commesse fuori dall’Unione per conto o nel nome di tali organizzazioni.
L’elenco è corredato, ove disponibili, da dati identificativi utili alla certezza giuridica: per le persone fisiche, ad esempio, nome e pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numeri di documento, indirizzo e funzione; per gli enti, denominazione, dati di registrazione e sede.
Congelamento dei fondi e divieto di disponibilità
La misura centrale è il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, dai soggetti elencati, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. È inoltre vietato mettere tali fondi o risorse a disposizione dei soggetti designati o destinarli a loro vantaggio.
Le definizioni dell’articolo 1 sono particolarmente ampie e coprono non solo il denaro e gli strumenti finanziari, ma anche beni e diritti idonei a generare fondi, beni o servizi. Il concetto di "richiesta" comprende ogni pretesa contrattuale o connessa, anche successiva all’iscrizione in elenco, incluse azioni di esecuzione di sentenze o lodi arbitrali.
Divieti ulteriori su assistenza tecnica e finanziaria
Oltre al congelamento patrimoniale, il regolamento vieta la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi correlati ad attività militari verso i soggetti dell’allegato I, con riferimento ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari. È altresì vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attività militari, inclusi sovvenzioni, prestiti e coperture assicurative o riassicurative per operazioni su armi e materiale connesso.
Procedure di inserimento, comunicazione e riesame
Quando il Consiglio decide di applicare le misure a un soggetto, modifica l’allegato I e comunica la decisione e i motivi dell’inserimento, se possibile direttamente o altrimenti mediante avviso pubblico. Il soggetto interessato può presentare osservazioni; in tal caso, o se emergono nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione. L’elenco è comunque sottoposto a riesame regolare e almeno ogni dodici mesi.
Deroghe autorizzabili dalle autorità competenti
Il regolamento prevede deroghe limitate che possono essere autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri. In particolare, lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati può essere consentito per:
- esigenze di base del soggetto designato e dei familiari a carico, inclusi alimenti, locazioni o ipoteche, medicinali, cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze;
- onorari professionali e spese legali ragionevoli;
- spese ordinarie di gestione o custodia dei beni congelati;
- spese straordinarie.
Ulteriori deroghe sono ammesse per dare esecuzione a decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative anteriori o comunque efficaci, purché i fondi servano esclusivamente a soddisfare crediti validamente accertati, la decisione non favorisca un soggetto elencato e il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico. È prevista anche una deroga per pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento in lista, sempre previa autorizzazione dell’autorità competente e senza violare il divieto di messa a disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2.
Operatività bancaria, cooperazione e antielusione
Gli enti finanziari e creditizi dell’Unione possono accreditare somme su conti congelati, ma tali importi restano congelati; l’operazione va comunicata immediatamente all’autorità competente. Il regolamento impone inoltre un obbligo generale di cooperazione informativa tra soggetti privati, autorità competenti, Commissione e Stati membri, con uso delle informazioni solo per le finalità per cui sono state raccolte.
È vietata qualunque partecipazione consapevole e deliberata ad attività volte a eludere le misure. Eventuali informazioni su aggiramenti devono essere comunicate alle autorità competenti e alla Commissione.
Garanzie, responsabilità e assenza di diritti risarcitori
Il testo tutela chi agisca in buona fede per conformarsi al regolamento: il congelamento o il rifiuto di mettere fondi a disposizione non comportano responsabilità, salvo il caso di negligenza. È inoltre esclusa la responsabilità di chi non sapeva e non aveva motivo ragionevole di sospettare la violazione.
Non è riconosciuto alcun diritto, incluso un diritto all’indennizzo o alla compensazione, in relazione a contratti o operazioni incise dalle misure restrittive, a favore dei soggetti designati o di chi faccia valere diritti per loro tramite o a loro favore.
Sanzioni nazionali, autorità competenti e applicazione territoriale
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e adottare tutte le misure necessarie a garantirne l’attuazione, notificandole alla Commissione e comunicando ogni modifica successiva. Devono inoltre designare le autorità competenti e indicarle nei siti web riportati nell’allegato II, con aggiornamento degli estremi e degli indirizzi per le comunicazioni alla Commissione.
L’ambito di applicazione territoriale è ampio: comprende il territorio dell’Unione, lo spazio aereo, gli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, i cittadini degli Stati membri ovunque si trovino e le persone giuridiche, entità e organismi dell’Unione o che svolgano attività economiche nell’Unione.
Entrata in vigore e carattere direttamente applicabile
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. L’effetto è immediato, in coerenza con l’obiettivo di assicurare l’efficacia delle misure restrittive contro la minaccia terroristica internazionale rappresentata da ISIL (Dàesh) e Al Qaeda.
Disposizioni principali
Definizioni chiave
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "fondi", "risorse economiche", "congelamento di fondi", "congelamento di risorse economiche", "autorità competenti" e "richiesta". Le nozioni sono ampie e comprendono attività finanziarie, beni materiali e immateriali, nonché qualunque domanda connessa a contratti o transazioni, anche successiva all’inserimento in elenco.
Congelamento dei beni e divieto di disponibilità
L’articolo 2 impone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, dai soggetti elencati nell’allegato I, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. È inoltre vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di tali soggetti o destinarli a loro vantaggio.
Criteri di inserimento in allegato I
L’articolo 3 individua le categorie di persone, entità e organismi che possono essere elencati: soggetti associati a ISIL (Dàesh) o Al Qaeda per finanziamento, supporto operativo, addestramento terroristico, commercio di petrolio, prodotti petroliferi, raffinati modulari, altre risorse naturali e beni culturali, fornitura di armi; soggetti che viaggiano o cercano di recarsi fuori o nell’Unione per compiere o supportare atti terroristici o addestramento; soggetti che reclutano, sostengono, incitano o provocano pubblicamente attività connesse; soggetti coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani, incluso sequestro, stupro, violenza sessuale, matrimonio forzato e riduzione in schiavitù, fuori dal territorio dell’Unione. L’allegato I contiene, ove disponibili, dati identificativi dettagliati.
Procedura di inserimento, notifica e riesame
Ai sensi dell’articolo 4, quando il Consiglio decide di applicare le misure degli articoli 2 e 9, modifica l’allegato I. La decisione e i motivi dell’inserimento sono comunicati direttamente, se possibile, oppure mediante avviso; l’interessato può presentare osservazioni. In presenza di osservazioni o nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione. L’elenco è riesaminato periodicamente e comunque almeno ogni dodici mesi.
Deroghe per esigenze essenziali e spese autorizzate
L’articolo 5 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi/risorse economiche congelati per esigenze di base, compresi alimenti, locazioni o ipoteche, medicinali, cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze; per onorari legali ragionevoli; per spese di normale gestione o custodia dei beni; oppure per spese straordinarie.
Deroga per decisioni giudiziarie o amministrative e per crediti preesistenti
L’articolo 6 consente lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati quando essi siano oggetto di una decisione arbitrale antecedente all’inserimento, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, purché i fondi siano usati solo per soddisfare crediti riconosciuti da tale decisione, la decisione non favorisca un soggetto elencato e il suo riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico. L’articolo 7 consente inoltre pagamenti dovuti in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento, se l’autorità competente accerta che i fondi saranno usati per il pagamento e che ciò non viola l’articolo 2, paragrafo 2.
Accrediti sui conti congelati
L’articolo 8 consente agli enti finanziari o creditizi dell’Unione di accreditare somme su conti congelati, a condizione che anche tali versamenti siano congelati; l’ente deve informare immediatamente le autorità competenti.
Divieti su assistenza tecnica e finanziamento di attività militari
L’articolo 9 vieta di prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi correlati ad attività militari e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso di beni e tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari, destinati direttamente o indirettamente ai soggetti elencati. Vieta anche finanziamenti e assistenza finanziaria collegati ad attività militari, inclusi sovvenzioni, prestiti, assicurazione crediti all’esportazione, assicurazione e riassicurazione, per vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi e materiale connesso.
Obblighi di informazione e cooperazione
L’articolo 10 impone a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di fornire immediatamente alle autorità competenti e alla Commissione le informazioni utili all’attuazione del regolamento, comprese quelle sui fondi o conti congelati, e di collaborare alle verifiche. Le informazioni sono utilizzate solo per le finalità per cui sono state fornite o ricevute.
Divieto di elusione
L’articolo 11 vieta di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività dirette a eludere i divieti del regolamento e impone di comunicare alle autorità competenti e alla Commissione eventuali informazioni su aggiramenti già verificati o in corso.
Responsabilità e salvaguardia per chi agisce in buona fede
L’articolo 12 esclude responsabilità per il congelamento o il rifiuto di mettere fondi a disposizione quando l’azione sia adottata in buona fede per conformarsi al regolamento, salvo negligenza. È altresì esclusa responsabilità quando il soggetto non sapeva e non aveva motivo ragionevole di sospettare che le proprie azioni avrebbero violato le misure restrittive.
Assenza di diritti a indennizzo o compensazione
L’articolo 13 esclude il riconoscimento di diritti, inclusi indennizzo, compensazione o diritti analoghi, in relazione a contratti o operazioni influenzati dalle misure restrittive, a favore dei soggetti designati o di chi pretenda diritti tramite o per loro conto.
Scambio di informazioni e cooperazione tra Commissione e Stati membri
L’articolo 14 prevede reciproca informazione immediata tra Commissione e Stati membri sulle misure adottate e su ogni informazione pertinente, in particolare su fondi congelati, autorizzazioni concesse e questioni di violazione/applicazione, incluse le sentenze nazionali. Gli Stati membri devono inoltre comunicare senza indugio ogni altra informazione rilevante che possa incidere sull’attuazione.
Sanzioni nazionali
L’articolo 15 affida agli Stati membri la determinazione delle sanzioni per le violazioni del regolamento e l’adozione delle misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e gli Stati membri devono notificarle alla Commissione subito dopo l’entrata in vigore e in caso di modifiche.
Autorità competenti e comunicazioni
L’articolo 16 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e di indicarle nei siti web elencati nell’allegato II, notificando alla Commissione eventuali modifiche degli indirizzi e degli estremi. Quando il regolamento richiede notifiche o comunicazioni alla Commissione, si usano gli indirizzi dell’allegato II. L’articolo 17 autorizza la Commissione a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Ambito territoriale e personale di applicazione
L’articolo 18 estende l’applicazione del regolamento al territorio dell’Unione, compreso lo spazio aereo, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini di uno Stato membro ovunque si trovino, alle persone giuridiche, entità e organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro e, infine, alle persone giuridiche, entità e organismi per attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione.
Entrata in vigore
L’articolo 19 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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