Regolamento (UE) 2016/1688
Regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione, del 20 settembre 2016, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il punto 8.3 dell’allegato VII di REACH per aggiornare le informazioni richieste sulla sensibilizzazione cutanea. Introduce una maggiore apertura verso metodi alternativi in vitro/in chemico, coerenti con un approccio integrato alla prova e alla valutazione, e limita il ricorso agli studi in vivo ai casi in cui quelli alternativi non siano applicabili o adeguati. Vengono inoltre chiarite le condizioni di esonero dagli studi, la validità degli studi in vivo esistenti e l’uso del test LLNA come metodo di scelta negli studi su animali.
Modifica dell’allegato VII del regolamento REACH per aggiornare le prescrizioni informative sulla sensibilizzazione cutanea, privilegiando metodi alternativi alla sperimentazione animale.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze chimiche fabbricate o importate nell’Unione europea nell’ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), con riferimento specifico agli obblighi informativi per la registrazione relativi alla sensibilizzazione cutanea di cui al punto 8.3 dell’allegato VII. Incide sui dichiaranti/registranti che devono fornire le informazioni standard e, ove del caso, effettuare o giustificare studi in vitro/in chemico o in vivo. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; gli studi in vivo conclusi o avviati prima dell’11 ottobre 2016 sono espressamente considerati idonei se conformi ai requisiti richiamati.
Regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione – sensibilizzazione cutanea nel quadro REACH
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per aggiornare le prescrizioni informative relative alla sensibilizzazione cutanea, alla luce dei progressi scientifici nei metodi alternativi alla sperimentazione animale. Il legislatore europeo intende favorire l’uso di approcci integrati di prova e valutazione, riducendo il ricorso agli studi in vivo quando metodi in vitro/in chemico validati siano sufficienti e applicabili.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si fonda sull’articolo 13, paragrafo 2, e sull’articolo 131 di REACH e richiama il principio di revisione periodica dei metodi di prova per ridurre, sostituire e perfezionare la sperimentazione su animali vertebrati, in coerenza anche con la direttiva 2010/63/UE. Nei considerando si evidenzia che, per la sensibilizzazione cutanea, negli ultimi anni sono stati validati diversi metodi alternativi in chemico/in vitro, spesso da utilizzare in combinazione secondo un Integrated Approach to Testing and Assessment (IATA), così da consentire una valutazione adeguata senza ricorrere a test in vivo.
Ambito applicativo della modifica
La modifica riguarda il punto 8.3 dell’allegato VII di REACH, cioè le informazioni standard richieste ai fini della registrazione delle sostanze fabbricate o importate nell’Unione, da sole o in miscele o articoli. L’intervento incide quindi sugli obblighi dei dichiaranti/registranti con riguardo alla valutazione della sensibilizzazione cutanea e alla classificazione della sostanza, includendo la valutazione dei rischi quando necessaria.
Informazioni richieste sulla sensibilizzazione cutanea
Il nuovo testo del punto 8.3 precisa che le informazioni devono consentire di stabilire:
- se la sostanza è un sensibilizzatore cutaneo;
- se può presumersi o meno che causi una sensibilizzazione significativa nell’uomo, cioè categoria 1A;
- una valutazione dei rischi, ove necessario.
Sono previste esenzioni dagli studi di cui ai punti 8.3.1 e 8.3.2 quando:
- la sostanza è corrosiva per la pelle (categoria 1);
- la sostanza è un acido forte con pH < 2,0 o una base forte con pH > 11,5;
- la sostanza è spontaneamente infiammabile all’aria o a contatto con acqua o umidità a temperatura ambiente.
Metodi alternativi in vitro/in chemico
Il nuovo punto 8.3.1 valorizza metodi di prova in vitro/in chemico riconosciuti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e riferiti ai tre eventi fondamentali del processo di sensibilizzazione cutanea:
- interazione molecolare con proteine della pelle;
- risposta infiammatoria nei cheratinociti;
- attivazione di cellule dendritiche.
Il regolamento chiarisce che non occorre eseguire tali studi quando:
- è già disponibile uno studio in vivo conforme al punto 8.3.2;
- i metodi alternativi disponibili non sono applicabili alla sostanza o non sono adeguati per classificazione e valutazione dei rischi.
Inoltre, se le informazioni ottenute da uno o due eventi fondamentali sono sufficienti per classificare la sostanza e valutare i rischi, non è necessario svolgere ulteriori studi sugli altri eventi. La norma, quindi, non impone rigidamente una sequenza completa e cumulativa, ma ammette un uso scientificamente giustificato e proporzionato dei dati disponibili.
Studi in vivo e ruolo del LLNA
Il punto 8.3.2 conferma che lo studio in vivo è ammesso solo in via residuale, ossia quando i metodi in vitro/in chemico non sono applicabili o non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi. Tra i test in vivo, il Local Lymph Node Assay (LLNA) su topi è indicato come metodo di scelta; il ricorso ad altre prove è consentito solo in circostanze eccezionali e deve essere motivato.
Studi preesistenti e validità ai fini REACH
Per evitare duplicazioni e sperimentazioni inutili, gli studi di sensibilizzazione cutanea in vivo conclusi o avviati prima dell’11 ottobre 2016 sono considerati idonei a soddisfare le prescrizioni in materia di informazioni standard, purché conformi ai requisiti dell’articolo 13, paragrafo 3, primo comma, e dell’articolo 13, paragrafo 4. Il considerando chiarisce che questa validità opera anche se i risultati non bastano da soli per concludere sulla qualifica di forte sensibilizzatore.
Coordinamento con gli altri allegati REACH e con il CLP
Il regolamento interviene anche per eliminare ridondanze tra il punto 8.3 e le regole generali di REACH contenute negli allegati VI e XI e nelle parti introduttive dell’allegato VII. Viene inoltre aggiornato il linguaggio relativo alla classificazione, in modo da riflettere la terminologia del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Orientamenti e supporto applicativo
Nei considerando si segnala l’opportunità che l’ECHA, insieme agli Stati membri e ai portatori di interessi, elabori ulteriori orientamenti sull’uso dei metodi di prova e sulle possibilità di deroga agli obblighi informativi standard. Tale attività dovrebbe tener conto del lavoro dell’OCSE e di altri gruppi scientifici ed esperti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del punto 8.3 dell’allegato VII REACH
L’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito nel punto 8.3 per aggiornare le prescrizioni informative sulla sensibilizzazione cutanea. Le informazioni devono consentire di concludere se la sostanza è un sensibilizzatore cutaneo e se può presumersi o meno che causi una sensibilizzazione significativa nell’uomo (categoria 1A), nonché di effettuare una valutazione dei rischi, ove necessario.
Casi in cui non occorre realizzare gli studi richiesti
Gli studi di cui ai punti 8.3.1 e 8.3.2 non sono richiesti se la sostanza è classificata come corrosiva per la pelle (categoria 1), oppure se è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5), oppure se è spontaneamente infiammabile all’aria o a contatto con acqua o umidità a temperatura ambiente.
Metodi alternativi in vitro/in chemico
Il punto 8.3.1 richiede informazioni ottenute da uno o più metodi di prova in vitro/in chemico riconosciuti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e relativi a tutti e tre gli eventi fondamentali della sensibilizzazione cutanea: interazione molecolare con proteine della pelle, risposta infiammatoria nei cheratinociti e attivazione di cellule dendritiche. Se uno studio in vivo conforme al punto 8.3.2 è disponibile, o se i metodi alternativi non sono applicabili o non sono adeguati per classificazione e valutazione dei rischi, gli studi alternativi non sono obbligatori. Se dati relativi a uno o due eventi fondamentali sono sufficienti per classificazione e valutazione dei rischi, non è necessario coprire anche gli altri eventi.
Ricorso residuo agli studi in vivo e ruolo del LLNA
Il punto 8.3.2 consente lo studio in vivo solo se i metodi in vitro/in chemico non sono applicabili o non sono adeguati. Il Local Lymph Node Assay (LLNA) su topi è il metodo di scelta per la sperimentazione in vivo; un metodo diverso può essere usato solo in circostanze eccezionali e deve essere giustificato.
Valore degli studi in vivo esistenti
Gli studi di sensibilizzazione cutanea in vivo conclusi o avviati prima dell’11 ottobre 2016, purché conformi all’articolo 13, paragrafo 3, primo comma, e all’articolo 13, paragrafo 4, sono considerati idonei a soddisfare le prescrizioni in materia di informazioni standard, anche se le informazioni ottenute non bastano a concludere sulla presunzione di forte sensibilizzante.
Adeguamento delle norme sugli adattamenti e coerenza terminologica
Il regolamento chiarisce e razionalizza le norme sugli adattamenti già previste in REACH, evitando ridondanze con gli allegati VI e XI e con le parti introduttive dell’allegato VII. Quando si fa riferimento alla classificazione delle sostanze, la terminologia è aggiornata per allinearla al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Rinvio a orientamenti tecnici
La Commissione richiama l’opportunità che l’ECHA, in collaborazione con Stati membri e portatori di interessi, elabori ulteriori documenti orientativi sull’uso dei metodi di prova e sulle deroghe alle prescrizioni informative standard, tenendo conto del lavoro dell’OCSE e di altri gruppi scientifici.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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