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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1696

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1696 della Commissione, del 21 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati sulla base dei criteri previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e tengono conto di dati giornalieri variabili. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, provenienti dai paesi terzi indicati per ciascun prodotto. I valori fissati sono utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'efficacia è immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1696 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le regole applicative del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.

Base giuridica e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono stabiliti per i prodotti e nei periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Oggetto della disciplina

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. Tali valori servono come parametro per il calcolo del prezzo di entrata delle importazioni di determinati ortofrutticoli freschi. L'allegato riporta i valori in euro per 100 kg, distinti per codice NC del prodotto e per paese terzo di origine.

Contenuto dell'allegato

L'allegato comprende, tra gli altri, i seguenti prodotti e valori:

  • 0702 00 00: 136,8 EUR/100 kg per MA e per ZZ;
  • 0707 00 05: 116,3 EUR/100 kg per TR e per ZZ;
  • 0709 93 10: 138,3 EUR/100 kg per TR e per ZZ;
  • 0805 50 10: valori differenziati per AR, CL, MA, TR, UY, ZA e ZZ;
  • 0806 10 10: valori per EG, TR e ZZ;
  • 0808 10 80: valori per AR, BR, CL, NZ, ZA e ZZ;
  • 0808 30 90: valori per CL, TR, ZA e ZZ;
  • 0809 30 10 e 0809 30 90: 130,3 EUR/100 kg per TR e ZZ. La sigla "ZZ" è spiegata come corrispondente a "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in ragione della natura giornaliera del calcolo dei valori forfettari. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con immediata rilevanza pratica per gli operatori che importano i prodotti elencati.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per codice NC del prodotto e, quando previsto, per codice del paese terzo di origine, inclusa la sigla "ZZ" per "altre origini".

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari all'importazione sono fissati dalla Commissione per i prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato con i valori per prodotto e origine

L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione per specifici codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10/0809 30 90. Per ciascun codice sono indicati uno o più paesi di origine e il relativo valore; ad esempio, per 0702 00 00 è previsto 136,8 EUR/100 kg per MA e ZZ, mentre per 0806 10 10 sono indicati 265,2 per EG, 129,8 per TR e 197,5 per ZZ.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofrutticolidazi e prezzi di entrata

Testo integrale

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