Regolamento (UE) 2016/1689
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1689 della Commissione, del 20 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Commissione aggiorna e fissa i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, utilizzati nel calcolo del prezzo di entrata doganale. La misura si inserisce nel quadro della disciplina dell'OCM agricola e delle modalità applicative del regolamento (UE) n. 543/2011. I valori sono determinati in funzione del codice NC del prodotto e, per varie voci, dell'origine dal paese terzo indicato. Il regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati tramite codice NC e, ove previsto, origine da specifici paesi terzi. I valori forfettari valgono ai fini della determinazione del prezzo di entrata ex articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento ha efficacia immediata dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1689 della Commissione disciplina la determinazione dei valori forfettari all'importazione utilizzati per calcolare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e delle modalità applicative previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e criterio di calcolo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono fissati in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati multilaterali dell'Uruguay Round e che il calcolo avviene ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito oggettivo della disciplina
L'intervento riguarda i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nel sistema previsto dall'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. In concreto, il regolamento sostituisce/aggiorna i valori applicabili per i codici NC elencati nell'allegato, distinguendo spesso tra diverse origini dei prodotti.
Contenuto dell'allegato
L'allegato fissa i valori in EUR/100 kg per i seguenti codici NC:
- 0702 00 00
- 0707 00 05
- 0709 93 10
- 0805 50 10
- 0806 10 10
- 0808 10 80
- 0808 30 90
- 0809 30 10 e 0809 30 90
Per ciascuna voce sono indicati i paesi terzi di riferimento, quali, tra gli altri, Marocco, Turchia, Argentina, Cile, Uruguay, Sudafrica, Egitto, Brasile, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Il codice "ZZ" è espressamente qualificato come "altre origini".
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte, con effetto immediato per gli operatori interessati dalle importazioni dei prodotti contemplati.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione derivano dall'attuazione degli impegni negoziali dell'Uruguay Round e che i valori sono calcolati quotidianamente sulla base di dati giornalieri variabili.
Oggetto della fissazione
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.
Allegato con valori per codice NC e origine
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per diversi prodotti ortofrutticoli identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10 / 0809 30 90. Per ciascun codice sono indicati uno o più paesi terzi di origine e il relativo valore, inclusa la voce "ZZ" corrispondente ad "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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