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Circolare

Circolare numero 48 del 02-04-2014

Il DL 145/13, all’articolo 13, c. 19, ha disposto, per l’anno 2014, l’esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi, mantenendo l’incidenza di dette indennità, nella misura del 50 per cento, sulla determinazione della base pensionabile. Con la presente circolare si illustrano le modalità operative cui le aziende dovranno attenersi per la concreta operatività della norma.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’effetto dell’art. 13, comma 19, del D.L. n. 145/2013, che per il solo anno 2014 esclude le indennità di volo dalla base imponibile contributiva, mantenendone però la rilevanza pensionabile nella misura del 50%. Vengono richiamati il quadro normativo dell’indennità di volo, i soggetti interessati (personale navigante dell’aviazione civile iscritto al Fondo Volo), le modalità di esposizione nel flusso Uniemens, le possibilità di recupero per i mesi pregressi da gennaio a maggio 2014 e le conseguenti registrazioni contabili a carico della GIAS. Sono inoltre indicate le nuove causali contributive e le variazioni al piano dei conti.

Esclusione dall’imponibile contributivo delle indennità di volo per il 2014 e relative istruzioni Uniemens e contabili

Indennità di volo: esclusione dall’imponibile contributivo per il 2014

La circolare esamina la disciplina introdotta dall’art. 13, comma 19, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con cui il legislatore ha disposto, limitatamente all’anno 2014, che le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrano alla formazione del reddito ai fini contributivi. La medesima norma, tuttavia, mantiene la rilevanza pensionabile di tali importi nella misura del 50%.

Quadro normativo dell’indennità di volo

L’indennità di volo è descritta come componente della retribuzione spettante al personale aeronavigante in ragione dei rischi peculiari dell’attività. La fonte legale è individuata nell’art. 907 del codice della navigazione, che prevede la corresponsione di un’indennità di volo oltre alla retribuzione pattuita, nella misura stabilita dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi. Nel settore del trasporto aereo privato la concreta quantificazione degli importi è demandata ai contratti collettivi aziendali.

Sul piano fiscale, la disciplina resta quella dell’art. 51, comma 6, del TUIR, secondo cui le indennità di volo concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. La circolare ricorda inoltre che, per effetto dell’unificazione dell’imponibile fiscale e previdenziale prevista dal D.Lgs. n. 314/1997, tale misura del 50% costituiva già il parametro ordinario dell’imponibile contributivo, derogato solo per il 2014 dalla norma in commento.

Ambito soggettivo di applicazione

La disposizione riguarda il personale navigante dell’aviazione civile, individuato dagli artt. 731 e seguenti del codice della navigazione, obbligatoriamente iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo). Le aziende interessate sono quelle che hanno alle proprie dipendenze iscritti a tale Fondo e che assolvono la contribuzione sulle posizioni contraddistinte dal C.S.C. 1.15.04, con C.A. a prescindere dal codice di autorizzazione.

Effetti contributivi e limiti della misura

Per l’anno 2014 le aziende destinatarie non devono assoggettare a contribuzione obbligatoria le indennità di volo corrisposte contrattualmente al personale interessato. La circolare precisa che l’agevolazione non incide sul regime fiscale, che continua a essere regolato dall’art. 51, comma 6, del TUIR.

Resta inoltre ferma la considerazione delle indennità nella base pensionabile nella misura del 50%, così da evitare penalizzazioni sulla futura pensione dei lavoratori interessati. La copertura finanziaria della misura è assicurata dal comma 20 del medesimo articolo 13.

Istruzioni per la compilazione dell’Uniemens

Ai fini della denuncia mensile Uniemens, la circolare dispone l’istituzione di un nuovo elemento da utilizzare per esporre l’ammontare dell’indennità di volo erogata al lavoratore e non soggetta a contribuzione ai sensi dell’art. 13, comma 19, del D.L. n. 145/2013.

Per la gestione di situazioni relative a periodi precedenti è prevista una sezione specifica dedicata ai periodi pregressi, da valorizzare con riferimento ai mesi interessati. In tale ambito:

  • deve essere indicato l’importo dell’indennità di volo erogata nella misura del 50% e non soggetta a contribuzione, nei mesi in cui non sia stato utilizzato il nuovo elemento;
  • se la contribuzione è già stata versata senza considerare la nuova disposizione, è possibile recuperarla indicando l’importo nell’elemento previsto per il recupero e valorizzando l’apposito indicatore con "S";
  • il recupero deve avvenire nel rispetto dei minimali di legge.

La circolare precisa che queste operazioni possono riguardare esclusivamente i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014.

Causali contributive di nuova istituzione

Sulla base dei dati esposti, la procedura DM2013 ricostruisce due nuove causali:

  • "M153", con significato di "Indennità di volo 50 per cento";
  • "L616", con significato di "Recupero contribuzione su indennità di volo 50 per cento".

La causale M153 consente di evidenziare l’indennità di volo esclusa dalla base imponibile contributiva sia per il periodo corrente sia per eventuali arretrati riferiti ai mesi gennaio-maggio 2014.

Istruzioni contabili e oneri a carico della GIAS

Per l’anno 2014, l’onere derivante dalla copertura delle minori entrate contributive per il Fondo Volo e per le altre gestioni contabili interessate, calcolato dalla procedura di ripartizione DM in base ai dati valorizzati con il codice causale M153, è posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAZ.

A tal fine viene istituito il nuovo conto GAZ32115, denominato "Onere per la copertura delle minori entrate contributive per le diverse gestioni contabili, interessate dall’applicazione dell’art. 13, commi 19 e 20, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145". La procedura automatizzata rileva l’onere a carico GIAS e la rifusione alle singole gestioni mediante scritture contabili che coinvolgono il Fondo Volo e le altre gestioni indicate nella circolare.

Rimborsi ai datori di lavoro e variazioni al piano dei conti

Il rimborso ai datori di lavoro della contribuzione già versata sulle indennità di volo nella misura del 50%, nonché della contribuzione eventualmente versata erroneamente con causale L616, deve essere rilevato con appositi conti delle gestioni interessate. In tale ambito viene istituito anche il conto PTA34100, denominato "Uscite varie – rimborso di contributi".

La circolare precisa che, anche in questo caso, essendo l’onere per la mancata contribuzione a carico dello Stato, la procedura effettua la relativa scrittura di rifusione tra GIAS e le gestioni interessate. I rapporti finanziari con lo Stato sono curati direttamente dalla Direzione generale.

In allegato sono riportate le variazioni intervenute al piano dei conti, con l’istituzione dei nuovi conti GAZ32115 e PTA34100.

Punti principali

Quadro normativo e contenuto della disposizione

L’art. 13, comma 19, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2014, stabilisce che per l’anno 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi, mentre restano utili ai fini della retribuzione pensionabile nella misura del 50%.

Disciplina dell’indennità di volo

L’indennità di volo è una componente retributiva spettante al personale aeronavigante per i rischi connessi alle condizioni di lavoro. La fonte legale è l’art. 907 del codice della navigazione; nel settore del trasporto aereo privato la concreta determinazione degli importi è rimessa ai contratti collettivi aziendali. Sul piano fiscale continua ad applicarsi l’art. 51, comma 6, del TUIR, che assoggetta le indennità al 50% a tassazione, e per effetto dell’unificazione dell’imponibile fiscale e previdenziale tale misura vale anche ai fini contributivi, salvo la deroga limitata al 2014.

Soggetti e aziende interessati

La misura riguarda il personale navigante dell’aviazione civile, individuato dagli artt. 731 e seguenti del codice della navigazione, obbligatoriamente iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo). Le aziende interessate operano sulle posizioni contributive con C.S.C. 1.15.04 e C.A. a prescindere dal codice di autorizzazione.

Effetti contributivi per l’anno 2014

Per il 2014 le aziende destinatarie non devono assoggettare a contribuzione obbligatoria le indennità di volo corrisposte al personale interessato. Resta fermo l’obbligo di rispettare i minimali di legge. La disposizione non incide sul regime fiscale dell’indennità, che continua a essere regolato dall’art. 51, comma 6, TUIR.

Compilazione del flusso Uniemens

Ai fini Uniemens viene istituito un nuovo elemento per esporre l’ammontare dell’indennità di volo non soggetta a contribuzione ai sensi della norma. Per i periodi pregressi è prevista una specifica sezione dedicata, da utilizzare per i mesi in cui il nuovo elemento non sia stato impiegato. Se la contribuzione è stata già versata senza considerare la nuova disciplina, è possibile effettuare il recupero indicando l’importo nell’elemento previsto e valorizzando l’apposito indicatore con "S", sempre nel rispetto dei minimali.

Periodi arretrati recuperabili

Le operazioni di esposizione e recupero possono riguardare esclusivamente i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2014. La procedura DM2013 ricostruisce le causali di nuova istituzione "M153" (Indennità di volo 50 per cento) e "L616" (Recupero contribuzione su indennità di volo 50 per cento), dando evidenza sia dell’esclusione contributiva corrente sia degli eventuali arretrati.

Istruzioni contabili e copertura degli oneri

Per il 2014 l’onere derivante dalle minori entrate contributive è posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAZ. Viene istituito il nuovo conto GAZ32115 per la copertura delle minori entrate contributive delle diverse gestioni interessate dall’applicazione dell’art. 13, commi 19 e 20, del D.L. n. 145/2013. La procedura automatizzata rileva l’onere a carico GIAS e la rifusione alle gestioni interessate.

Rimborsi ai datori di lavoro

Il rimborso ai datori di lavoro della contribuzione già versata sulla quota del 50% delle indennità di volo, nonché di quella eventualmente versata erroneamente con causale "L616", deve essere rilevato con appositi conti delle gestioni interessate. A questo fine viene istituito anche il conto PTA34100. I rapporti finanziari con lo Stato sono curati direttamente dalla Direzione generale.

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