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Sentenza

Sentenza n. 1829/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202200613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, presentata il 4 agosto 2020 ai sensi dell’art. 103 del d.l. 34/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di rigetto, il parere negativo dell’Ispettorato del lavoro, il preavviso di rigetto e gli atti connessi. Con unico motivo ha dedotto che l’Amministrazione aveva erroneamente determinato il reddito utile ai fini della soglia minima di 27.000 euro prevista per i nuclei familiari con più conviventi: il reddito imponibile del datore era stato indicato in 14.684 euro, mentre la retribuzione da lavoro dipendente risultava pari a 18.031,85 euro; inoltre, era stata esclusa dal computo una parte dei redditi dei familiari, applicando lo scorporo dell’importo dell’assegno sociale. Il ricorrente ha contestato che l’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 consentisse tale scorporo o lasciasse discrezionalità all’Ufficio e ha sostenuto che, anche applicando lo scorporo al reddito del figlio adottivo non convivente, la somma del reddito del datore (18.031,85 euro), del fratello convivente (2.900 euro) e della quota del reddito del figlio (6.765,75 euro) raggiungesse 27.697,60 euro, superando la soglia. Ha inoltre lamentato carenza istruttoria per non essere stato richiesto un nuovo parere all’Ispettorato dopo le integrazioni documentali. L’Amministrazione ha replicato che rilevava il reddito imponibile dichiarato, pari a 14.684 euro, e che l’Ispettorato aveva confermato il parere negativo anche dopo aver esaminato la documentazione integrativa.

La decisione

Il TAR ha premesso che la rinuncia al mandato difensivo non determina l’interruzione del processo. Nel merito ha accolto il ricorso: l’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020 fissa la soglia reddituale e consente di considerare i redditi del coniuge e dei parenti fino al secondo grado anche non conviventi; il comma 3 permette inoltre di considerare redditi ulteriori, anche esenti da dichiarazione annuale o CU, se certificati. La disciplina mira a verificare la complessiva solidità economica del datore, non soltanto il reddito imponibile formalmente dichiarato. Poiché il reddito da lavoro dipendente del datore, pari a 18.032 euro, doveva essere considerato, e sommando a esso i 2.900 euro del fratello convivente e i 6.765,75 euro del figlio adottivo non convivente, il totale risultava pari a 27.697,75 euro, superiore alla soglia di 27.000 euro, il rigetto era illegittimo. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento impugnato; non ha autonomamente deciso la censura di carenza istruttoria, assorbita dall’accoglimento. Spese di lite compensate. In favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stato liquidato un compenso di 2.284,50 euro, oltre spese generali e oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, D.M. 27 maggio 2020

    è vero che l’art. 9, comma 2, D.M. 27 maggio 2020, ai fini del buon esito della domanda di emersione per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, prevede, per il nucleo familiare del datore di lavoro con più soggetti conviventi, un reddito “imponibile” minimo del datore di lavoro di 27.000 euro, a tal fine considerando rilevanti i redditi del coniuge e dei parenti fino al secondo grado, anche se non conviventi (v. ultimo periodo);

    La soglia di 27.000 euro si applica al nucleo familiare con più soggetti conviventi e, ai fini della sua verifica, sono rilevanti anche i redditi del coniuge e dei parenti fino al secondo grado non conviventi.

  • art. 9, comma 3, D.M. 27 maggio 2020

    è altrettanto vero che il successivo comma 3 prevede che, ai fini della valutazione della capacità economica del datore, “può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito deve comunque essere certificato”;

    La valutazione della capacità economica può includere, oltre al reddito imponibile, anche redditi esenti da dichiarazione annuale o CU, purché certificati; la verifica deve considerare la complessiva solidità economica del datore.

  • art. 103 d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020

    Il lavoratore ricorrente si duole del provvedimento di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare che era stata presentata in suo favore dal datore di lavoro (per sostegno al bisogno familiare), in data 4 agosto 2020, ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020.

    La disposizione costituisce la base normativa della procedura di emersione cui si riferiva la domanda; la ratio decidendi sulla determinazione del reddito è però ricavata dall’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, con la conseguenza che l’onorario va quantificato nella metà di 4.569,00 euro, cioè in complessivi euro 2.284,50 (duemiladuecentottantaquattro/50), cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.

    Per la liquidazione del compenso relativo alla difesa svolta con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il compenso determinato secondo i valori minimi è ridotto della metà.

Massime di principio

  • Nel valutare il requisito reddituale per l’emersione di un rapporto di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, la soglia prevista per il nucleo familiare composto da più conviventi va verificata considerando i redditi rilevanti dei familiari individuati dall’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020, inclusi quelli dei parenti entro il secondo grado anche se non conviventi.
  • La verifica della capacità economica del datore di lavoro ai fini dell’emersione non è limitata al reddito imponibile risultante dalla dichiarazione: ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.M. 27 maggio 2020, possono essere considerati anche ulteriori redditi certificati, inclusi quelli esenti da dichiarazione annuale o CU, in funzione della complessiva capacità di mantenimento del nucleo familiare e di retribuzione del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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