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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15634/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio-amministratore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da due soggetti che avevano pagato complessivamente somme dovute a banche in forza di fideiussioni solidali prestate insieme alla ricorrente e alla società di cui la ricorrente era socia accomandataria e amministratrice. I ricorrenti monitori avevano chiesto il rimborso della quota di spettanza, deducendo il diritto di surrogazione nei diritti delle banche creditrici e indicando la ricorrente nella duplice veste di soggetto personale e di rappresentante/socia della s.a.s. La ricorrente propose opposizione sostenendo che il ricorso monitorio fosse stato interpretato erroneamente: secondo lei la domanda era stata rivolta anche contro la società e non solo contro la persona fisica, con conseguente legittimazione della società a opporsi e a proporre domanda riconvenzionale. In appello la società/ricorrente lamentò inoltre che uno dei co-garanti avesse agito quale amministratore di fatto della società e che vi fossero condotte di sottrazione di somme e concorrenza sleale, chiedendo il risarcimento dei danni. I motivi di cassazione deducevano: violazione delle regole di interpretazione degli atti giudiziari per avere la Corte d'appello letto il ricorso monitorio come azione solo contro la persona fisica; motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi; violazione del giudicato interno perché non sarebbe stata impugnata la condanna in solido della società; nullità per avere dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale risarcitoria, che sarebbe stata comunque autonoma e separabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse male interpretato il ricorso per decreto ingiuntivo, omettendo di considerare i passaggi da cui emergeva la richiesta rivolta alla ricorrente anche quale socio accomandatario e amministratrice della società, oltre che quale garante personale. Ha inoltre osservato che la motivazione territoriale non consentiva di seguire l'iter logico-giuridico seguito, risultando insufficiente rispetto ai canoni ermeneutici invocati. Quanto alla domanda risarcitoria, la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non si era confrontata con il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, possono essere introdotte anche domande di un terzo connesse per titolo o per oggetto, configurandosi un cumulo soggettivo iniziale/litisconsorzio facoltativo improprio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Le censure di legittimità sull'interpretazione degli atti devono indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e come il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 1363 c.c.

    L'atto va interpretato complessivamente, valorizzando il coordinamento tra tutte le sue clausole e i suoi riferimenti testuali.

  • art. 1367 c.c.

    Tra più letture possibili va preferita quella che consente agli enunciati dell'atto di avere un significato utile e non inutile.

  • art. 1369 c.c.

    L'interpretazione deve evitare che parti dell'atto risultino prive di funzione o di senso.

  • art. 1370 c.c.

    Nell'interpretazione contro l'autore dell'atto si deve evitare un esito che favorisca indebitamente il redattore, se applicabile.

  • art. 1371 c.c.

    L'interpretazione deve essere coerente con l'interesse della parte che risulta soccombente nell'atto da interpretare.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il provvedimento deve contenere una motivazione intelligibile e sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    È necessario un percorso motivazionale idoneo a rendere comprensibile la decisione.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È denunciabile in cassazione la violazione di norme di diritto, inclusi i canoni legali di interpretazione.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Può essere dedotta la nullità del procedimento o della sentenza per vizi processuali e motivazionali.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    È deducibile l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno impedisce la rimessione in discussione dei capi non impugnati.

  • art. 324 c.p.c.

    La parte non impugnata di una sentenza passa in giudicato.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi su domande o capi non devoluti con l'impugnazione.

  • art. 104 c.p.c.

    È richiamata per il tema del cumulo soggettivo e della trattazione di più domande connesse.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità non è configurabile se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ove compatibile con la censura.

  • art. 1203 c.c.

    È il titolo della surrogazione nei diritti del creditore soddisfatto.

  • art. 1954 c.c.

    È richiamato il tema del regresso tra coobbligati/cofideiussori, ma la Corte rileva che la qualificazione della domanda dipende dall'esatto contenuto del ricorso monitorio.

  • art. 103 c.p.c., comma 1

    La Corte richiama la possibilità di litisconsorzio facoltativo improprio tra domande connesse per titolo o oggetto.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione della domanda giudiziale e degli atti processuali il giudice deve considerare il testo nel suo complesso e il contesto processuale, senza isolare singoli passaggi in modo da svuotare di significato altre espressioni dell'atto.
  • La violazione dei canoni legali di ermeneutica è deducibile in cassazione solo se la parte indica specificamente le regole violate e spiega in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentito un nuovo apprezzamento del merito.
  • La motivazione è apparente quando non rende comprensibile l'iter logico seguito dal giudice, specie se omette di confrontarsi con elementi testuali decisivi dell'atto interpretato.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possono trovare ingresso, oltre alle difese dell'ingiunto, anche domande di un terzo connesse per titolo o per oggetto alla domanda monitoria o alla riconvenzionale, configurandosi un cumulo soggettivo iniziale o litisconsorzio facoltativo improprio.
  • La qualificazione della domanda di pagamento tra coobbligati o garanti non dipende dalla mera etichetta usata, ma dall'effettivo contenuto dell'atto monitorio e dai riferimenti alla qualità in cui il convenuto è evocato in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniGiudicato
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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