Sentenza n. 1241/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di cd. “DASPO urbano” (Nr. -OMISSIS-) emesso, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. n. 14/2017, dal Questore di Bergamo in data 24/4/2026, con cui è stato vietato al ricorrente per un periodo di un anno di accedere o stazionare nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi ed i locali di pubblico trattenimento siti nel territorio del Comune di -OMISSIS-; nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, anche allo stato non conosciuti, relativi al provvedimento di divieto de quo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO urbano adottato dal Questore di Bergamo il 24 aprile 2026, notificato il 28 aprile 2026, con divieto per un anno di accedere o stazionare nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento nel territorio comunale, salvo la fascia 08:00-09:00 per esigenze di vita
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO urbano adottato ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. 14/2017, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per l’assenza di una valutazione concreta degli elementi idonei a fondare il giudizio di pericolosità sociale. Ha sostenuto che la misura fosse stata applicata in modo automatico per la sola contestazione di fatti di reato. Secondo la ricostruzione documentata in giudizio, era stato trovato nelle adiacenze di un bar con sostanza stupefacente; una perquisizione del veicolo aveva inoltre rinvenuto nello zaino nel bagagliaio una pistola «scacciacani» priva di tappo rosso e detenuta senza giustificato motivo. Gli erano state contestate la violazione dell’art. 75 d.P.R. 309/1990 e la possibile violazione dell’art. 4 l. 110/1975.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, dopo l’instaurazione di un nuovo procedimento e la completa acquisizione degli atti investigativi dei Carabinieri, la Questura ha revocato la misura con provvedimento del 7 luglio 2026, depositato il 24 luglio. Il giudice ha rilevato che il ritiro ha riconosciuto l’invalidità del provvedimento originario, adottato in assenza dei presupposti dell’art. 13-bis d.l. 14/2017; ha inoltre osservato che la delicatezza degli interessi coinvolti e l’incidenza sulla libertà personale avrebbero richiesto sin dall’origine un’attività istruttoria più completa e tempestiva. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate in € 1.500, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il sopravvenuto provvedimento determina, pertanto, il venir meno dell’interesse del ricorrente ad una decisione sul ricorso avverso il gravato provvedimento: di qui l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a..
La revoca sopravvenuta della misura impugnata, facendo venir meno l’interesse a ottenere una decisione sul ricorso, determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14
Le spese del giudizio vanno comunque poste a carico dell’Amministrazione resistente, la quale ha comunque riconosciuto, attraverso il ritiro del provvedimento, l’invalidità di quello originario (e a buon motivo, poiché difettavano in specie i presupposti di cui all’art. 13-bis del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14) e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto anche dell’andamento complessivo della vicenda amministrativa che, stante la delicatezza degli interessi in giochi e in particolare l’incidenza del provvedimento sulla libertà personale, avrebbe dovuto stimolare, sin dall’origine, da parte dell’Amministrazione, una più completa e tempestiva attività istruttoria, della cui condotta in corso di giudizio va comunque tenuto conto.
Il DASPO urbano presuppone la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13-bis; nel caso concreto tali presupposti difettavano e la misura è stata ritirata dall’Amministrazione.
Massime di principio
- La revoca in corso di giudizio dell’atto impugnato, quando fa venir meno l’interesse del ricorrente a una decisione sul ricorso, comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il ritiro dell’atto non impedisce al giudice di valutare la condotta processuale e amministrativa ai fini delle spese: queste possono essere poste a carico dell’Amministrazione quando il ritiro riconosca l’invalidità dell’atto e la vicenda evidenzi un’istruttoria originaria incompleta o tardiva.
- L’adozione di un DASPO urbano richiede la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 13-bis d.l. 14/2017; la delicatezza degli interessi coinvolti e l’incidenza della misura sulla libertà personale richiedono un’istruttoria completa e tempestiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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