Cassazione Civile, Ordinanza n. 06515/2025 del 11/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La lite nasce dall’uso di un cortile di proprietà comune tra più confinanti. Il proprietario che agiva in giudizio chiedeva la rimozione di recinzioni, materiali di cantiere e della pavimentazione in beole che, a suo dire, impedivano il pieno godimento del bene comune, oltre al risarcimento dei danni. I convenuti sostenevano che l’occupazione dell’area fosse giustificata da lavori di ristrutturazione del loro fabbricato e proponevano anche eccezione di usucapione sulla porzione pavimentata. In primo grado le domande attoree e la riconvenzionale di usucapione venivano rigettate; in appello, invece, la domanda di rimozione veniva accolta e i convenuti condannati a eliminare recinzioni e pavimentazione, mentre veniva negato il danno per difetto di prova. In cassazione i convenuti articolavano sei motivi: 1) omessa pronuncia e motivazione apparente sulla specifica difesa secondo cui la pavimentazione sarebbe preesistente e non realizzata durante la ristrutturazione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice d’appello ritenuto provato o ammesso un fatto contestato; 3) violazione degli artt. 1102 e 1108 c.c. assumendo che la rimozione della pavimentazione sarebbe stata una modifica strutturale della cosa comune richiedente delibera; 4) e 5) falsa applicazione dell’art. 1102 c.c. in tema di recinzioni temporanee di cantiere, sostenendo che fossero opere provvisorie e funzionali alla ristrutturazione e alla sicurezza; 6) censura sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: non vi era omessa pronuncia rilevante perché la decisione d’appello conteneva un rigetto implicito della tesi difensiva sulla preesistenza della pavimentazione, essendo comunque accertato un uso esclusivo del cortile incompatibile con l’art. 1102 c.c.; le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. erano inammissibili perché investivano fatti irrilevanti rispetto alla ratio decidendi e, comunque, sollecitavano una rivalutazione del merito; il terzo motivo non coglieva la ratio, poiché la Corte territoriale non aveva qualificato la pavimentazione come mera modifica strutturale da deliberare, ma come uso illegittimo ed esclusivo della cosa comune. Anche i motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili, perché richiedevano una diversa ricostruzione fattuale del carattere temporaneo e funzionale delle recinzioni, mentre la Corte d’appello aveva accertato che esse occupavano stabilmente una porzione del cortile e impedivano agli altri comproprietari di accedervi, con alterazione della destinazione del bene comune. Il sesto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile in conseguenza del rigetto dei precedenti. Non essendosi costituita la parte intimata, non è stata liquidata una regolazione delle spese del giudizio di legittimità; è stato però dato atto dell’obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata comporti un rigetto implicito della pretesa o dell’eccezione, purché la statuizione sia incompatibile con la soluzione prospettata dalla parte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se consente di ricostruire l’iter logico della decisione; non è richiesta la confutazione espressa di ogni deduzione difensiva.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve essere intelligibile e idonea a rendere percepibile il percorso argomentativo del giudice.
art. 115 c.p.c.
La censura è inammissibile quando investe fatti irrilevanti rispetto alla ratio decidendi o mira a rimettere in discussione l’accertamento di merito.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove da parte del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se la motivazione è radicalmente inidonea; non basta la mera contrapposizione di una lettura alternativa del materiale probatorio.
art. 1102 c.c.
Il singolo comproprietario può usare la cosa comune solo senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso; l’occupazione esclusiva, anche se temporanea o limitata, è incompatibile con tale disciplina.
art. 1108 c.c.
La censura è infondata se la decisione di merito non riguarda una modifica strutturale da deliberare, ma l’accertamento di un uso esclusivo vietato della cosa comune.
art. 384 c.p.c.
In presenza di una questione di diritto già completamente definita nei fatti, la Corte può decidere nel merito senza cassazione con rinvio, in ossequio ai principi di economia processuale e ragionevole durata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia richiede l’assenza di una statuizione indispensabile; non ricorre quando la decisione impugnata comporti un rigetto implicito della domanda o dell’eccezione incompatibile con la soluzione adottata.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, né sono ammissibili se riguardano circostanze irrilevanti rispetto alla ratio decidendi.
- In materia di comunione, l’uso della cosa comune è illegittimo quando uno dei partecipanti ne occupi una porzione in modo esclusivo, precludendo agli altri un pari godimento, anche se l’occupazione sia presentata come temporanea o funzionale a lavori.
- Quando il giudice di merito accerta che un’opera o una recinzione comporta una sottrazione stabile di spazio comune all’uso altrui, la relativa statuizione va letta come applicazione diretta dell’art. 1102 c.c., non come questione di mera modifica strutturale ex art. 1108 c.c.
- La cassazione può decidere nel merito senza rinvio se la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali.
- La contestazione sulla liquidazione delle spese resta assorbita o comunque inammissibile se dipende dal mancato accoglimento dei motivi principali.
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