L.R. Calabria 22/2024
Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce transumanza, tratturi e pastoralismo come patrimonio culturale della Calabria, istituisce l’elenco dei pastori presidio del territorio, la rete dei tratturi e la Consulta della transumanza, e disciplina piani di valorizzazione, concessioni, convenzioni con enti locali e vigilanza. Prevede oneri fino al 2026 e coordinamento regionale.
Tutela e valorizzazione della transumanza e dei tratturi in Calabria
Tutela e valorizzazione della transumanza e dei tratturi in Calabria
La legge disciplina, per il territorio della Regione Calabria, il riconoscimento della transumanza, del pastoralismo e del patrimonio tratturale quale risorsa culturale, ambientale, paesaggistica ed economica. L’impianto normativo mira a rafforzare il ruolo del pastore come presidio del territorio e a programmare interventi di tutela, fruizione e valorizzazione delle vie di transito delle greggi.
Finalità generali e riconoscimento del pastoralismo
La Regione riconosce la transumanza e i tratturi come elementi centrali dell’identità territoriale calabrese e ne promuove la valorizzazione anche in chiave turistica e culturale. La disciplina valorizza inoltre le attività agro-zootecniche del pastoralismo per il loro contributo alla salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e delle produzioni agroalimentari locali di qualità, con particolare attenzione ai territori montani, collinari, planiziali e alle aree naturali protette.
La figura del “pastore presidio del territorio” e l’elenco regionale
La legge definisce il “pastore presidio del territorio” come l’imprenditore agricolo, singolo o associato, che svolge attività di allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o transumante nel territorio regionale. A questa figura sono riconosciuti compiti di presidio ambientale e territoriale, oltre alla possibilità di segnalare criticità ai soggetti competenti e di collaborare con la pubblica amministrazione in programmi di utilità pubblica, tutela ambientale, paesaggistica e culturale.
Presso il settore ambiente e zootecnia del dipartimento regionale competente in agricoltura è istituito l’elenco regionale dei pastori presidio del territorio. L’iscrizione richiede:
- svolgimento dell’allevamento nel territorio regionale;
- pratica dell’allevamento estensivo brado, semibrado o transumante;
- registrazione dei capi presso l’anagrafe zootecnica del servizio veterinario pubblico;
- titolarità del fascicolo aziendale SIAN/ARCEA;
- adesione al programma regionale di assistenza zootecnica e veterinaria.
Un successivo provvedimento del dipartimento regionale competente disciplina domanda, tenuta, aggiornamento e verifica dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione.
Rete dei pastori e rete regionale dei tratturi
È istituita presso il dipartimento regionale competente in agricoltura la Rete dei pastori presidio del territorio regionale. Le attività di raccolta dati, elaborazione, georeferenziazione, implementazione e pubblicazione sono curate dai servizi di assistenza tecnico-veterinaria della Regione, anche con diffusione online.
È inoltre istituita la Rete regionale dei tratturi, con dati e informazioni sul demanio armentizio regionale, comprese le vie della transumanza, i dati catastali, le misure di tutela e i vincoli insistenti. La Regione promuove anche l’individuazione dei percorsi di transumanza e monticazione, garantendo il libero passaggio di mandrie e greggi e il pascolo nelle aree idonee.
Compiti della Regione e priorità nelle procedure amministrative
La Regione, nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, deve diffondere la conoscenza del patrimonio rurale e della transumanza, tutelare e valorizzare il patrimonio della pastorizia, adottare programmi di salvaguardia dei saperi e delle tecniche tradizionali e collaborare all’assistenza tecnico-veterinaria delle aziende zootecniche.
La Giunta regionale definisce criteri di priorità in favore dei pastori presidio del territorio per:
- concessioni in uso e fida pascolo;
- alienazione o assegnazione di beni regionali e dei relativi enti strumentali;
- assegnazione di terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati;
- eventuali altri beni confiscati in applicazione della normativa antimafia.
La Regione è inoltre autorizzata ad aderire, tramite il Consiglio regionale e con atto motivato dell’Ufficio di Presidenza, a progetti e iniziative di promozione nazionale e internazionale della transumanza quale bene immateriale UNESCO e dei tratturi quale bene materiale UNESCO, incluse attività di pianificazione, recupero, manutenzione e valorizzazione.
Rapporti con gli enti locali e strumenti di collaborazione
Regione ed enti locali possono stipulare convenzioni con i pastori presidio del territorio per attività di sistemazione e manutenzione dei terreni interessati dalla legge, su richiesta anche delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative. Le convenzioni seguono l’art. 15 del d.lgs. 228/2001 e richiedono l’uso prevalente di attrezzature o risorse aziendali normalmente impiegate nell’attività agricola principale.
Le amministrazioni possono anche stipulare contratti di appalto con imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 228/2001. Per tali affidamenti devono essere istituiti elenchi degli imprenditori agricoli, con criteri di trasparenza, non discriminazione e turnazione; requisiti e modalità di iscrizione sono demandati al provvedimento regionale previsto per l’elenco dei pastori.
È infine ammessa la stipula di contratti di collaborazione con i pastori presidio del territorio per la promozione delle vocazioni produttive locali.
Vie della transumanza: ricognizione, reintegra e assetto del demanio armentizio
La Giunta regionale provvede, anche senza oneri per il bilancio regionale e avvalendosi di enti locali, Soprintendenze, istituzioni, associazioni, società e privati, alla ricognizione, all’accertamento della consistenza e alla reintegra del demanio armentizio regionale. La base documentale può comprendere titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce presenti sul territorio e ogni altro elemento utile.
I Comuni individuati devono effettuare entro 120 giorni dal ricevimento della scheda informativa il censimento dei percorsi della transumanza presenti o storicamente insistenti sul proprio territorio e trasmettere le risultanze al dipartimento competente. In caso di inerzia, previa diffida e sentito l’ente inadempiente, la Giunta nomina un commissario ad acta, gratuito e senza rimborso spese.
A conclusione della ricognizione, la Giunta definisce l’assetto definitivo del demanio armentizio e le destinazioni dei sentieri armentizi, distinguendo:
- sentieri da conservare e valorizzare come “Vie della transumanza di Calabria”, per interesse storico, archeologico, naturalistico, paesaggistico e turistico-ricreativo;
- sentieri idonei a utilizzazione economica da parte di chi gestisce mandrie e greggi, concedibili temporaneamente in uso.
Le aree così individuate restano destinate alla movimentazione delle mandrie e delle greggi per pascolo vagante e transumanza, nel rispetto anche delle disposizioni comunali in materia di igiene pubblica e polizia urbana e rurale.
Pianificazione triennale e piani locali di valorizzazione
La Giunta regionale predispone, in collaborazione con la Consulta della transumanza, il Piano triennale di valorizzazione delle Vie della transumanza di Calabria e lo sottopone al Consiglio regionale per l’approvazione. Il Piano è lo strumento per recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei sentieri e per promuovere attività economiche turistiche, sportive e ricreative compatibili.
Il Piano triennale definisce:
- obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione;
- indirizzi e criteri per gli strumenti attuativi;
- prescrizioni per il coordinamento e la perimetrazione di ambiti sovracomunali;
- modalità operative per i Piani locali di valorizzazione.
I Comuni, singoli o associati, approvano i Piani locali di valorizzazione in collaborazione con la Consulta e in conformità al Piano triennale. Tali piani contengono l’individuazione delle aree per attrezzature e infrastrutture collettive, il censimento dei manufatti storici della transumanza, gli interventi di recupero e gestione sociale, le attività compatibili, le azioni educative e la quantificazione delle risorse necessarie. La Giunta può riconoscere contributi ai Comuni, nei limiti delle disponibilità nazionali e comunitarie, definendo iniziative e spese ammissibili.
Disciplina del pascolo vagante e della transumanza
Le movimentazioni di mandrie e greggi nel territorio regionale devono conformarsi alle norme di polizia veterinaria, alla disciplina sulla prevenzione e controllo delle malattie animali e alle disposizioni sulla conservazione degli habitat e della fauna, nonché agli strumenti di pianificazione degli enti parco nazionali.
La legge sostituisce la comunicazione al Sindaco con la comunicazione all’Azienda sanitaria competente dei siti di transito delle greggi, che informa i Comuni per consentire controllo e sorveglianza sanitaria. La Giunta regionale adotta le disposizioni esecutive e di attuazione e provvede a garantire un’informazione corretta e tempestiva ai Comuni interessati.
Quando transito e sosta interessano percorsi o terreni del demanio armentizio qualificati come Vie della transumanza, è richiesta anche l’autorizzazione del Comune interessato.
Regime concessorio e uso dei beni
I beni disciplinati dalla legge possono essere concessi in uso secondo la normativa regionale vigente. Per la concessione del demanio armentizio qualificato come Vie della transumanza è necessario il parere vincolante delle competenti Soprintendenze sull’uso richiesto.
Per gli allevatori transumanti, singoli o associati, il canone di concessione per il pascolo può essere compensato con prestazioni di servizi funzionali alla tutela, manutenzione e fruizione pubblica dei beni concessi.
Vigilanza e regime sanzionatorio
I Comuni territorialmente interessati esercitano le funzioni amministrative di vigilanza sull’integrità e conservazione dei sentieri armentizi e delle Vie della transumanza, nonché sull’osservanza delle utilizzazioni assentite. Per il regime applicabile è richiamata la disciplina dell’art. 37 della l.r. 45/2012 in materia forestale.
Copertura finanziaria e durata degli oneri
La legge prevede oneri massimi di 10.000 euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, coperti mediante riduzione del Fondo speciale per le leggi di parte corrente. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio con prelievo dal programma U.20.03 e allocazione al programma U.16.01. Per gli esercizi successivi al 2026 la copertura avviene nei limiti delle risorse disponibili in sede di bilancio.
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