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Legge

L.R. Toscana 72/2014

Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 17/2006, alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 18/2011.

Normativa regionaleL.R. Toscana 72/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale toscana 72/2014 aggiorna varie norme su competitività, responsabilità sociale d’impresa, artigianato e panificazione. Molte modifiche alla l.r. 35/2000 sono poi state abrogate nel 2017; restano rilevanti soprattutto l’aggiornamento delle procedure artigiane, il coinvolgimento degli stakeholder nelle iniziative CSR e il rinvio di termini per la panificazione a 24 mesi. Abrogate anche alcune precedenti leggi su imprenditoria giovanile/femminile.

Norme toscane sulla competitività produttiva e modifiche a disciplina di imprese, artigianato, responsabilità sociale e panificazione

Norme toscane sulla competitività del sistema produttivo e modifiche settoriali

La legge regionale toscana 28 novembre 2014, n. 72 interviene su più discipline regionali in materia di attività produttive, responsabilità sociale delle imprese, artigianato e panificazione. Il contenuto oggi rilevante è soprattutto quello che modifica l’assetto di alcune procedure amministrative e differisce termini transitori; molte disposizioni dedicate alla l.r. 35/2000 risultano però successivamente abrogate.

Interventi sulla disciplina delle attività produttive e competitività

La legge apportava numerose modifiche alla l.r. 35/2000, inserendo e ritoccando vari istituti della disciplina regionale sugli interventi a favore delle imprese e della competitività. Tuttavia tutte le disposizioni del capo I richiamate nel testo risultano oggi abrogate dalla l.r. 12 dicembre 2017, n. 71, art. 30, quindi non hanno più utilità applicativa autonoma.

Responsabilità sociale delle imprese: consultazione degli stakeholder

Per le iniziative regionali di responsabilità sociale delle imprese, la Regione deve assicurare il coinvolgimento dei portatori di interesse nella programmazione e attuazione di iniziative e progetti. Devono essere consultati:

  • soggetti interessati;
  • organismi e organizzazioni rappresentativi delle realtà economiche e sociali toscane;
  • esperti delle tematiche oggetto delle iniziative o dei progetti. Possono inoltre essere consultati gli organismi già istituiti presso la Giunta regionale e il Consiglio regionale, se rappresentativi dei medesimi interessi.

Artigianato: controlli, cancellazione e iscrizione al registro imprese

La disciplina dell’artigianato viene aggiornata soprattutto sui profili procedurali e di controllo. La CCIAA effettua accertamenti e controlli con le modalità e nei termini previsti per il registro delle imprese. Il provvedimento di cancellazione dell’impresa artigiana deve essere comunicato con le modalità stabilite dal regolamento regionale di attuazione.

In caso di accertamenti o verifiche ispettive da cui emergano i presupposti per l’iscrizione alle gestioni previdenziali previste dalla normativa statale richiamata, la CCIAA deve iscrivere l’impresa nella sezione speciale del registro delle imprese con decorrenza immediata, restando salve le disposizioni sui controlli, sulla comunicazione di cancellazione e sulle eventuali variazioni. Inoltre, i provvedimenti di variazione o cancellazione per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non incidono sull’obbligo contributivo relativo al periodo di effettivo esercizio dell’attività.

Accertamento delle violazioni in materia artigiana

L’accertamento delle violazioni compete, nel rispettivo ambito territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale e alle CCIAA, ferme restando le funzioni degli organi di polizia giudiziaria.

Panificazione: differimento dei termini transitori

Per la l.r. 18/2011 sui termini di adeguamento previsti dall’articolo 6, commi 3 e 4, il periodo massimo viene esteso da 12 a 24 mesi. La proroga riguarda i termini transitori previsti per l’adeguamento alla disciplina regionale della panificazione.

Abrogazioni

La legge dispone l’abrogazione di specifici atti regionali precedenti, in particolare:

  • la l.r. 29 aprile 2008, n. 21, sulla promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali;
  • la l.r. 11 luglio 2011, n. 28, di modifica della medesima legge;
  • l’articolo 82 della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

Rilevanza attuale

Nel testo fornito, le modifiche alla l.r. 35/2000 risultano oggi superate perché espressamente abrogate nel 2017. Restano invece di interesse applicativo le disposizioni su responsabilità sociale delle imprese, artigianato e la proroga dei termini in materia di panificazione, nei limiti in cui la disciplina di rinvio sia ancora operativa.

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