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Legge

L.R. Calabria 28/2014

Integrazione alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 (Criteri per l’esercizio da parte

Normativa regionaleL.R. Calabria 28/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 28/2014 integra la disciplina sulle rivendite di soli giornali e periodici, incluse quelle su suolo pubblico, consentendo di destinare fino al 30% della superficie di vendita a pastigliaggi e bevande analcoliche preconfezionate/preimbottigliate, con esclusione di latte e derivati e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Vendita di pastigliaggi e bevande nelle rivendite di giornali e periodici

Vendita di pastigliaggi e bevande nelle rivendite di giornali e periodici

La legge regionale Calabria 16 ottobre 2014, n. 28 interviene sulla disciplina delle rivendite di soli giornali e periodici, comprese quelle ubicate su suolo pubblico. L’obiettivo è ampliare in modo limitato l’attività commerciale consentita in tali esercizi, senza incidere sul resto della normativa di settore regionale.

Ambito di applicazione e contenuto dell’integrazione

La disciplina introdotta consente alle rivendite di soli giornali e periodici di destinare una parte della superficie di vendita alla commercializzazione di prodotti alimentari specifici. La facoltà riguarda anche le rivendite collocate sul suolo pubblico.

In particolare, è ammesso l’uso di una quota della superficie di vendita non superiore al 30% per la vendita di:

  • pastigliaggi preconfezionati;
  • bevande analcoliche preconfezionate e preimbottigliate.

Resta espressamente esclusa la vendita di latte e derivati.

Nozione di pastigliaggi e limiti sostanziali

Ai fini della norma, per “pastigliaggi” si intendono prodotti preconfezionati quali:

  • caramelle;
  • confetti;
  • cioccolatini;
  • gomme americane;
  • biscotti;
  • merendine;
  • prodotti analoghi.

La previsione opera come eccezione limitata rispetto all’attività principale dell’esercizio, che resta quella di rivendita di giornali e periodici. La norma non autorizza una trasformazione dell’esercizio in punto vendita alimentare generalizzato, ma solo un’integrazione accessoria entro la soglia massima indicata.

Condizioni igienico-sanitarie

L’esercizio della facoltà è subordinato al rispetto delle norme in materia di autorizzazioni igienico-sanitarie. La disposizione quindi non elimina gli adempimenti eventualmente richiesti dalla normativa sanitaria applicabile, che continuano a operare integralmente.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Testo integrale

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