L.R. Calabria 28/2014
Integrazione alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 (Criteri per l’esercizio da parte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 28/2014 integra la disciplina sulle rivendite di soli giornali e periodici, incluse quelle su suolo pubblico, consentendo di destinare fino al 30% della superficie di vendita a pastigliaggi e bevande analcoliche preconfezionate/preimbottigliate, con esclusione di latte e derivati e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Vendita di pastigliaggi e bevande nelle rivendite di giornali e periodici
Vendita di pastigliaggi e bevande nelle rivendite di giornali e periodici
La legge regionale Calabria 16 ottobre 2014, n. 28 interviene sulla disciplina delle rivendite di soli giornali e periodici, comprese quelle ubicate su suolo pubblico. L’obiettivo è ampliare in modo limitato l’attività commerciale consentita in tali esercizi, senza incidere sul resto della normativa di settore regionale.
Ambito di applicazione e contenuto dell’integrazione
La disciplina introdotta consente alle rivendite di soli giornali e periodici di destinare una parte della superficie di vendita alla commercializzazione di prodotti alimentari specifici. La facoltà riguarda anche le rivendite collocate sul suolo pubblico.
In particolare, è ammesso l’uso di una quota della superficie di vendita non superiore al 30% per la vendita di:
- pastigliaggi preconfezionati;
- bevande analcoliche preconfezionate e preimbottigliate.
Resta espressamente esclusa la vendita di latte e derivati.
Nozione di pastigliaggi e limiti sostanziali
Ai fini della norma, per “pastigliaggi” si intendono prodotti preconfezionati quali:
- caramelle;
- confetti;
- cioccolatini;
- gomme americane;
- biscotti;
- merendine;
- prodotti analoghi.
La previsione opera come eccezione limitata rispetto all’attività principale dell’esercizio, che resta quella di rivendita di giornali e periodici. La norma non autorizza una trasformazione dell’esercizio in punto vendita alimentare generalizzato, ma solo un’integrazione accessoria entro la soglia massima indicata.
Condizioni igienico-sanitarie
L’esercizio della facoltà è subordinato al rispetto delle norme in materia di autorizzazioni igienico-sanitarie. La disposizione quindi non elimina gli adempimenti eventualmente richiesti dalla normativa sanitaria applicabile, che continuano a operare integralmente.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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