Cassazione Penale, Sentenza n. 16341/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: il decreto di citazione per l'appello era privo dell'indicazione della data dell'udienza, configurando una nullità assoluta e insanabile che si estende agli atti successivi. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti trasmessi ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione di nullità assoluta del decreto di citazione in appello per omessa indicazione della data dell'udienza (violazione art. 429, comma 1 lett. f) c.p.p.). Il difensore ha dedotto che tale omissione rende nullo il provvedimento e gli atti conseguenti e che la nullità non è sanata dalla partecipazione del difensore all'udienza né dalla ricezione delle conclusioni scritte del Procuratore generale.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
l'art. 601, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il decreto di citazione per il giudizio di appello deve avere, tra l’altro, «i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), d-bis), f), g)»
Il decreto di citazione per l'appello deve rispettare i requisiti formali richiamati dall'art. 429; la mancanza di tali requisiti, tra cui la data dell'udienza, rende il decreto invalido.
art. 419, comma 1, lett. f) cod. proc. pen.
«l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento»
La norma impone che nel decreto di citazione sia indicato luogo, giorno e ora: l'assenza della data concreta dell'udienza è un vizio rilevante e decisivo.
art. 606, comma 6 cod. proc. pen.
«il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1 lettera f)»
La disposizione qualifica come nullità assoluta l'assenza di uno dei requisiti essenziali (tra cui la data dell'udienza) nel decreto di citazione, con effetto di inefficacia degli atti successivi.
art. 429, comma 1, lett. f) cod. proc. pen.
Richiama i requisiti formali che devono essere presenti nella citazione; l'art. 429 lett. f) include l'indicazione del giorno/ora dell'udienza come requisito essenziale.
art. 178 e art. 179 cod. proc. pen.
Le norme sul vizio di notifica e sulle nullità prevedono che l'omessa indicazione essenziale (come la data) configuri nullità assoluta tra i casi previsti dall'art. 178 e 179.
art. 185 cod. proc. pen.
La nullità assoluta del provvedimento di citazione si comunica agli atti successivi e ne vizi l'efficacia.
Massime di principio
- L'omissione della data dell'udienza nel decreto di citazione per il giudizio d'appello costituisce una nullità assoluta e insanabile che inficia anche gli atti successivi.
- Tale nullità non è sanata dalla mera partecipazione del difensore all'udienza né dalla ricezione di atti processuali (es. conclusioni scritte) che informino della data; è richiesto il rispetto formale dei requisiti del decreto di citazione.
- La nullità assoluta può essere rilevata in cassazione e comporta l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione per nuovo giudizio.
- In casi simili il controllo formale del decreto di citazione (identità dell'imputato, avvertimento, indicazione di luogo/giorno/ora) è essenziale: la loro assenza determina inefficacia dell'intero procedimento d'appello.
- Per evitare la nullità, l'autorità che emette il decreto di citazione deve indicare chiaramente luogo, giorno e ora dell'udienza; il difensore che riceve un atto privo di tali indicazioni dovrebbe eccepirne la nullità tempestivamente.
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