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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5692/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di donazione relativo a donazione di azioni della società lussemburghese "San Faustin s.a."; questione se l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/90 si applichi anche alle partecipazioni in società non residenti e, se sì, se per tali partecipazioni valgano le stesse condizioni richieste per le società residenti (ossia che le azioni conferiscano il controllo e che gli aventi causa rendano la dichiarazione di impegno a mantenere il controllo per 5 anni). Il ricorrente sosteneva che l'esenzione debba applicarsi alle partecipazioni in società estere anche in mancanza delle condizioni richieste per le partecipazioni in società residenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/90 possa applicarsi anche alle partecipazioni in società non residenti se queste sono residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea (per ragioni di libertà di stabilimento), ma ha precisato che l'applicazione è subordinata alle medesime condizioni previste per le società residenti in Italia: le azioni donate devono consentire il controllo della società (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) e gli aventi causa devono rendere, contestualmente, la dichiarazione di impegno a mantenere il controllo per almeno cinque anni. Nel caso concreto tali condizioni non sussistevano (le azioni non consentivano il controllo e non era resa la dichiarazione), pertanto l'esenzione non è stata riconosciuta. Le spese sono compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 346/1990, art. 3, comma 4-ter

    “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1) del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”.

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'esenzione si applica anche alle partecipazioni in società residenti in altri Stati membri UE, ma subordinatamente alle stesse condizioni richieste per le società residenti in Italia: trasferimento che consenta il controllo e dichiarazione di impegno a mantenere il controllo per 5 anni.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 73, comma 1, lett. a)

    Richiamato nel testo della norma esentativa per individuare le forme societarie; la Corte rileva che il richiamo sembra riferirsi a società "residenti nel territorio dello Stato", ma interpreta tale limitazione alla luce della libertà di stabilimento UE estendendo l'applicabilità alle società residenti in altri Stati membri.

  • Codice Civile, art. 2359 (definizione di controllo)

    La nozione di controllo (determinante per l'applicabilità dell'esenzione) si riferisce al controllo di diritto secondo l'art. 2359 c.c.; solo trasferimenti che realizzino o mantengano tale controllo possono fruire dell'agevolazione.

  • TFUE, art. 49 (libertà di stabilimento)

    Usato come parametro di interpretazione: esclusione automatica delle società di altri Stati membri sarebbe discriminatoria e contraria alla libertà di stabilimento; quindi la norma va letta in modo compatibile con il principio.

  • Raccomandazione Commissione Europea 94/1069 (7 dicembre 1994)

    Richiamata dalla Corte quale origine dell'agevolazione: la disposizione è volta a favorire il passaggio generazionale delle imprese e la sua ratio giustifica misure che preservino la continuità aziendale.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nella parte finale per quanto riguarda l'ulteriore importo da versare e la registrazione; citato in relazione agli effetti amministrativi della decisione.

  • Costituzione italiana, artt. 3 e 52 (principi richiamati)

    La Corte richiama i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva nell'analisi logica della norma e per escludere che le partecipazioni estere possano avere un regime più favorevole senza giustificazione.

Massime di principio

  • L'esenzione dell'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/90 può riguardare anche partecipazioni in società residenti in altri Stati membri dell'UE, per ragioni di libertà di stabilimento, ma non si estende automaticamente alle società non UE.
  • Per fruire dell'esenzione è necessario che, con la donazione, gli aventi causa acquisiscano o mantengano il controllo di diritto sulla società (art. 2359 c.c.); trasferimenti che non realizzino il controllo non sono agevolati.
  • È obbligatorio rendere contestualmente all'atto di donazione (o alla dichiarazione di successione) la dichiarazione di impegno a mantenere il controllo per almeno cinque anni; l'assenza di tale dichiarazione preclude il beneficio.
  • Quando la società partecipata è residente in uno Stato membro UE, occorre comunque rispettare le stesse condizioni sostanziali previste per le società italiane per evitare discriminazioni e incoerenze con i principi costituzionali e comunitari.
  • Prima di effettuare o trascrivere donazioni di partecipazioni estere è necessario verificare la residenza societaria (UE vs non-UE), la misura delle quote trasferite rispetto alla soglia di controllo e predisporre la dichiarazione quinquennale degli aventi causa.

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