Ordinanza n. 535/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare dell'ordinanza sindacale n. 42 del 29 settembre 2025, recante ingiunzione a provvedere ad horas , all'urgente ripristino della funzionalità idraulica del canale immissario e della vasca F di via Crocillo e al ripristino in via definitiva delle condizioni di sicurezza dell'area interessata, nonché a trasmettere, entro trenta giorni, certificazione che attesti l'eliminazione del pericolo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, al VI Settore-LL.PP; quatenus opus del verbale dei Vigili del Fuoco del 24.9.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale che ingiungeva l'immediato ripristino della funzionalità idraulica di un canale immissario e della vasca F, il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza dell'area e la trasmissione di una certificazione attestante l'eliminazione del pericolo; verbale dei Vigili del Fuoco, limitatamente a quanto occorrente.
Esito
La controversia
La Regione Campania ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 42 del 29 settembre 2025, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Nel giudizio il Comune di Quarto ha sollevato un'eccezione di difetto di giurisdizione, prospettando che la controversia rientri nella competenza del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche anziché in quella del giudice amministrativo. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso né le specifiche censure rivolte all'ordinanza sindacale.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha definitivamente declinato la giurisdizione. Ha rilevato che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune presenta apprezzabili profili di fondatezza e che la questione della spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo o al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche è emersa, nella sua rilevanza decisiva, dopo il passaggio in decisione. Pur essendo stata discussa, la questione richiede quindi l'avviso alle parti previsto dall'articolo 73, comma 3, c.p.a., affinché possano interloquire più ampiamente e avere contezza della possibile definizione della controversia allo stato degli atti. È stato assegnato il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di eventuali memorie; la decisione è stata riservata all'esito. Le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
affinché esse possano interloquire più ampiamente sulla questione della spettanza della giurisdizione sulla controversia al giudice amministrativo o al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche
Quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non previamente adeguatamente discussa, deve darne avviso alle parti, consentendo il deposito di memorie prima della decisione.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, emerge una questione di giurisdizione potenzialmente decisiva non adeguatamente approfondita nel contraddittorio, il giudice deve consentire alle parti di interloquire mediante l'avviso previsto dall'articolo 73, comma 3, c.p.a., prima di definire il giudizio.
- La rilevazione di apprezzabili profili di fondatezza di un'eccezione di difetto di giurisdizione non comporta, di per sé, l'immediata declinatoria: il giudice può assegnare un termine per memorie e riservare la decisione all'esito del contraddittorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 gen 2026Ordinanza n. 573/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 27 gen 2026Ordinanza n. 574/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 27 gen 2026Ordinanza n. 575/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 27 gen 2026Ordinanza n. 576/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 27 gen 2026Ordinanza n. 1584/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 27 gen 2026Ordinanza n. 1597/2026 - Roma, Sezione 5B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →