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Circolare

Circolare numero 70 del 21-04-2011

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e l’A.I.C., per la riscossione dei contributi sindacali sulla disoccupazione agricola dei propri iscritti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la sottoscrizione, in data 4 febbraio 2011, della convenzione con l’A.I.C. per la riscossione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono illustrati i requisiti della delega, le modalità di trasmissione delle trattenute, gli obblighi dell’Associazione in caso di somme non dovute, il costo del servizio, la durata della convenzione e le relative istruzioni contabili per le sedi INPS.

Convenzione INPS-A.I.C. per la riscossione dei contributi sulla disoccupazione agricola

Convenzione INPS-A.I.C. per la riscossione dei contributi sulla disoccupazione agricola

La circolare dà notizia della sottoscrizione della convenzione tra INPS e A.I.C. per la gestione della riscossione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono precisati i requisiti della delega, gli obblighi delle parti, la durata dell’accordo e le modalità contabili per la rilevazione e il versamento delle somme trattenute.

Oggetto della convenzione e presupposti

La convenzione è stata sottoscritta il 4 febbraio 2011 ed è stata approvata con determinazione del Presidente n. 34 del 31 gennaio 2011. Essa riguarda la riscossione dei contributi sindacali dovuti all’A.I.C. sulle prestazioni di disoccupazione agricola e rinvia al testo convenzionale allegato, oltre che alle istruzioni operative e contabili riportate nella circolare.

Delega contenuta nella domanda di prestazione

La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, deve essere inserita nel modulo di domanda di prestazione e deve essere sottoscritta dall’interessato. La circolare precisa che la delega:

  • produce effetto in occasione del pagamento della prestazione richiesta;
  • si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione;
  • deve recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante;
  • non è considerata se perviene successivamente alla domanda di prestazione.

Inoltre, sulle deleghe l’organizzazione sindacale deve essere indicata con la sigla A.I.C., e l’importo del contributo dovuto deve essere espressamente indicato nell’atto di delega.

Gestione delle revoche, degli annullamenti e delle somme non dovute

La circolare disciplina le ipotesi in cui la prestazione venga revocata o annullata: in tal caso l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. È inoltre previsto che, qualora non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, l’Associazione debba rimborsare tali somme all’INPS su semplice richiesta dell’Istituto.

Flussi informativi e versamenti all’Associazione

L’INPS trasmetterà all’Associazione supporti telematici o elenchi distinti per Provincia e Comune, contenenti per ciascun soggetto interessato i dati anagrafici e l’importo trattenuto. I versamenti delle somme trattenute devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione, sul conto corrente che sarà indicato con successivo messaggio.

Aspetti economici e responsabilità

Il costo del servizio è fissato in euro 0,54 per ciascuna delega. Sono a carico dell’A.I.C., oltre alle spese, tutti gli ulteriori oneri inerenti la convenzione, inclusi quelli fiscali. L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni soggette alle ritenute sindacali e l’organizzazione sindacale di appartenenza.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell’Associazione deve essere presentata all’Istituto tramite lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Istruzioni contabili per le sedi INPS

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei successivi versamenti all’A.I.C. vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/253, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
  • GPA 11/253, per la rilevazione del debito verso l’A.I.C., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA applicata al rimborso devono essere imputati, rispettivamente, ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA 11/253, vanno effettuati a favore dell’Associazione con la periodicità prevista dalla convenzione. L’eventuale saldo del conto GPA 11/253 a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio.

Dati identificativi dell’Associazione

La sede dell’A.I.C. è indicata in Via Torino n. 95, CAP 00184, Roma.

Punti principali

Sottoscrizione della convenzione e oggetto del servizio

La convenzione con l’A.I.C. è stata sottoscritta il 4 febbraio 2011 ed è stata approvata con determinazione del Presidente n. 34 del 31 gennaio 2011. Essa disciplina la riscossione dei contributi sindacali sulla disoccupazione agricola, con richiamo al testo convenzionale allegato e alle relative istruzioni operative e contabili.

Delega del lavoratore e validità

La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, inserita nel modulo di domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato, recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante. La delega produce effetti al momento del pagamento della prestazione richiesta, si intende riferita all’anno della prestazione e non sono considerate le deleghe pervenute dopo la domanda.

Revoca, annullamento e restituzione delle somme

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Inoltre, se non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, l’Associazione deve rimborsarle all’INPS a semplice richiesta dell’Istituto.

Identificazione dell’Associazione e misura del contributo

Sulle deleghe l’organizzazione deve essere indicata con la sigla A.I.C.. La misura del contributo dovuto a favore dell’Associazione sindacale stipulante deve essere indicata espressamente nell’atto di delega.

Trasmissione dei dati e periodicità dei versamenti

L’INPS invierà all’Associazione supporti telematici o elenchi suddivisi per Provincia e Comune, contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo. I versamenti delle somme trattenute devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione sul conto corrente che sarà indicato successivamente.

Costo del servizio e oneri a carico dell’A.I.C.

Il costo del servizio è fissato in 0,54 euro per singola delega. Oltre alle spese, sono a carico dell’A.I.C. tutti gli altri oneri, compresi quelli fiscali, inerenti la convenzione.

Responsabilità dell’INPS

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l’organizzazione sindacale di iscrizione.

Durata e rinnovo della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011. L’eventuale richiesta di rinnovo annuale da parte dell’Associazione deve essere presentata all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, almeno tre mesi prima della scadenza.

Istruzioni operative e contabili

Per la rilevazione dei contributi sindacali e dei versamenti all’A.I.C. sono istituiti i conti GPA 25/253 per i contributi trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola e GPA 11/253 per il debito verso l’A.I.C., in contropartita del conto esistente GPA 35/042. Gli importi del rimborso spese per il servizio di esazione e della relativa IVA devono essere imputati ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025. I versamenti delle somme trattenute vanno effettuati in DARE del conto GPA 11/253, con successivo riporto dell’eventuale saldo a fine esercizio nel nuovo esercizio.

Sede dell’A.I.C.

La sede dell’A.I.C. è indicata in Via Torino n. 95, CAP 00184, Roma.

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