Circolare numero 68 del 19-04-2011
La Banca CentraleEuropea con la decisione del 7 aprile 2011 ha innalzato di 25 punti base il tasso di riferimento che, pertanto, con decorrenza dal 13 aprile 2011 è pari all’1,25%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della decisione BCE del 7 aprile 2011, il Tasso Ufficiale di Riferimento è salito all’1,25% dal 13 aprile 2011. Di conseguenza, l’interesse di dilazione e di differimento per i contributi dovuti agli enti previdenziali e assistenziali è fissato al 7,25%, con applicazione ai piani di ammortamento emessi da tale data e ai differimenti dalla contribuzione di aprile 2011. Vengono inoltre aggiornate le sanzioni civili ex art. 116 L. 388/2000, portandole al 6,75% annuo nelle ipotesi ordinarie e confermando il regime ridotto per le procedure concorsuali, con limiti collegati al tasso legale.
Aggiornamento TUR al 1,25% e conseguente variazione di interessi di dilazione/differimento e sanzioni civili
Aggiornamento del TUR e riflessi su interessi e sanzioni civili
La circolare recepisce la decisione della Banca Centrale Europea del 7 aprile 2011 che ha aumentato il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) di 25 punti base, portandolo all’1,25% con decorrenza 13 aprile 2011. L’incremento incide sia sulla misura degli interessi di dilazione e di differimento dei contributi, sia sul calcolo delle sanzioni civili previste dall’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Interessi di dilazione e di differimento
Per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e per il differimento del termine di versamento, il nuovo tasso applicabile è fissato al 7,25% annuo. La circolare precisa che tale valore si ottiene applicando l’aumento previsto dalla disciplina di riferimento al TUR vigente.
L’applicazione temporale è distinta:
- per le rateazioni, il nuovo tasso si applica ai piani di ammortamento emessi a decorrere dal 13 aprile 2011;
- i piani di ammortamento già emessi e notificati restano immutati;
- nei casi di autorizzazione al differimento del versamento, il tasso del 7,25% si applica dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2011.
Sanzioni civili ordinarie ex art. 116, comma 8 e comma 10, L. 388/2000
La variazione del TUR comporta l’aggiornamento delle sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento di contributi o premi. In base all’art. 116, comma 8, lett. a), la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 6,75% annuo.
La medesima misura del 6,75% annuo si applica anche:
- all’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo;
- all’ipotesi disciplinata dall’art. 116, comma 10, relativa a mancati o ritardati pagamenti connessi a oggettive incertezze interpretative o amministrative, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dagli enti impositori.
La circolare richiama inoltre i limiti previsti dalla norma, secondo cui la sanzione civile non può superare il 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali, la circolare richiama la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell’8 gennaio 2002 e la disciplina dell’art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996. In tali casi:
- per l’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), la sanzione ridotta è calcolata nella misura del TUR;
- per l’ipotesi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), la sanzione è pari al TUR aumentato di due punti.
Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che la riduzione massima non può scendere sotto il tasso degli interessi legali. Poiché dal 1° gennaio 2011 il saggio degli interessi legali è fissato all’1,50%, la circolare conclude che:
- nella fattispecie di cui alla lett. a), la sanzione ridotta è pari all’1,50%;
- nella fattispecie di cui alla lett. b), la sanzione ridotta è pari all’1,50% maggiorato di due punti, quindi 3,50%.
Riferimenti richiamati
La circolare richiama, a supporto delle misure illustrate, la disciplina dell’art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, come modificato dal decreto-legge n. 318/1996 convertito dalla legge n. 402/1996, nonché l’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Punti principali
Aggiornamento del TUR
La Banca Centrale Europea, con decisione del 7 aprile 2011, ha aumentato di 25 punti base il Tasso Ufficiale di Riferimento. Dal 13 aprile 2011 il TUR è fissato all’1,25%.
Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e quello dovuto per il differimento del termine di versamento sono determinati al 7,25% annuo. Il nuovo tasso si applica alle rateazioni con piano di ammortamento emesso dal 13 aprile 2011; i piani già emessi e notificati restano invariati. Nei casi di differimento, il tasso del 7,25% si applica dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2011.
Sanzioni civili ordinarie
Per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi ex art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi 6,75% annuo. La stessa misura vale per l’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, e per l’ipotesi disciplinata dal comma 10 del medesimo articolo.
Sanzioni ridotte in procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che, nell’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), la sanzione ridotta è pari al TUR; nell’ipotesi di evasione di cui alla lett. b), è pari al TUR aumentato di due punti. Tuttavia, la riduzione non può scendere sotto il tasso legale: poiché dal 1° gennaio 2011 il saggio degli interessi legali è dell’1,50%, la sanzione ridotta è pari all’1,50% nella lett. a) e all’1,50% + 2 punti, quindi 3,50%, nella lett. b).
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