Circolare numero 69 del 20-04-2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per l’anno 2011, le retribuzioni e gli importi da assumere a base per la liquidazione di indennità di malattia, maternità e tubercolosi, distinguendo le principali categorie di lavoratori interessati. Vengono inoltre indicati i valori per le prestazioni della Gestione Separata, gli assegni di maternità comunali e statali, i limiti di reddito per il congedo parentale e i massimali relativi ai congedi per familiari di portatori di handicap. È allegata la tabella delle retribuzioni medie giornaliere provinciali per compartecipanti familiari e piccoli coloni, utilizzabili in via temporanea per il 2011 fino alla comunicazione dei nuovi valori.
Retribuzioni e importi di riferimento per prestazioni economiche di malattia, maternità, tubercolosi e altre prestazioni per il 2011
Retribuzioni di riferimento e importi per prestazioni previdenziali 2011
La circolare definisce gli importi e i criteri da applicare nel 2011 per la liquidazione di diverse prestazioni economiche previdenziali e assistenziali, con riferimento a malattia, maternità, tubercolosi, prestazioni della Gestione Separata, assegni di maternità e congedi ex D.Lgs. n. 151/2001. Il testo distingue le diverse categorie di lavoratori e precisa, per ciascuna, la base retributiva o reddituale da assumere a riferimento.
Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità e tubercolosi
La circolare richiama, in apertura, che per le indennità di malattia, maternità e tubercolosi, quando la misura va calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2011, devono essere utilizzati gli importi giornalieri specificamente indicati.
Per l’indennità di tubercolosi viene precisato che i criteri riportati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza nei confronti dei soggetti che hanno diritto anche all’indennità di malattia; per le categorie che hanno diritto alla sola indennità di tubercolosi, la prestazione va invece erogata in misura fissa.
Lavoratori soci di società ed enti cooperativi
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4, la retribuzione imponibile e quella utile per le prestazioni economiche deve essere determinata secondo le regole generali applicabili alla generalità dei lavoratori, richiamando l’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 e l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.
Per gli eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nel 2011, cioè quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2011, la prestazione va liquidata su una retribuzione non inferiore al minimale giornaliero di legge, pari a euro 44,49. È precisata un’eccezione per gli eventi iniziati nel gennaio 2011, se il rapporto di lavoro è sorto nel medesimo mese.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Per gli operai agricoli a tempo determinato e assimilati, la base di calcolo è quella prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, come richiamato dalla Legge n. 81/2006: si tratta della retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli.
La circolare segnala che non è più possibile fare riferimento ai salari convenzionali ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 146/1997. La retribuzione di base per la liquidazione non può comunque essere inferiore al minimale di legge per il 2011, pari a euro 39,58.
Compartecipanti familiari e piccoli coloni
Per compartecipanti familiari e piccoli coloni si richiamano le retribuzioni medie giornaliere provinciali determinate con decreto direttoriale 21 aprile 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, valide per l’anno 2010 ai fini previdenziali.
Tali retribuzioni restano utilizzabili solo per questi lavoratori, nel settore agricolo, per la liquidazione delle prestazioni di malattia e tubercolosi nei primi 180 giorni di assistenza. Gli importi per il 2011 saranno comunicati successivamente; nel frattempo devono continuare ad essere usati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per il 2010.
Per le prestazioni riferite a eventi indennizzabili nell’anno 2010, se liquidate provvisoriamente sulla base dei salari convenzionali 2009, è richiesta la riliquidazione in base ai nuovi importi.
Per la maternità, dal 2010 la prestazione è liquidata sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Di conseguenza, per eventuali prestazioni di maternità riferite a eventi del 2010 e liquidate provvisoriamente con il reddito 2009, pari a euro 48,98, è prevista la riliquidazione sul nuovo importo di euro 50,35. Anche per il 2011, in attesa del nuovo valore, si applica temporaneamente il reddito del 2010, pari a euro 50,35.
Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari
Per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari, il decreto ministeriale 3 dicembre 2010 ha determinato le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi 2011 per le assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale.
La circolare precisa che tali retribuzioni sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi riferite all’anno 2011, rinviando alla circolare n. 31 del 9 febbraio 2011 per i valori.
Lavoratrici domestiche e familiari
Per le lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari, ai fini dell’indennità di maternità con inizio nel 2011, devono essere applicate le retribuzioni convenzionali orarie indicate dalla circolare:
- euro 6,50 per retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,34;
- euro 7,34 per retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,34 e fino a euro 8,95;
- euro 8,95 per retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,95;
- euro 4,72 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Lavoratrici autonome
Per artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali, l’indennità per i due mesi precedenti il parto, i tre mesi successivi, il congedo parentale e l’interruzione di gravidanza va calcolata con i seguenti importi:
- euro 38,96 per coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali, corrispondenti al minimo di retribuzione giornaliera per l’operaio agricolo valido per il 2010, con riferimento alle nascite avvenute nel 2011;
- euro 44,49 per artigiane, corrispondenti al minimo di retribuzione giornaliera dell’impiegato dell’artigianato valido per il 2011;
- euro 44,49 per commercianti, corrispondenti al minimo di retribuzione giornaliera dell’impiegato del commercio valido per il 2011.
Gestione Separata: contributi e prestazioni
Per gli iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi, la circolare ricostruisce il quadro normativo sulle aliquote 2011. Viene ricordato che l’aumento di un punto percentuale disposto dalla Legge n. 247/2007 per il periodo 2008-2010 non si applica al 2011, perché il comma 10 dell’art. 1 della stessa legge è stato abrogato dalla Legge di stabilità 2011. Inoltre, l’aliquota aggiuntiva per maternità, assegno al nucleo familiare e malattia per degenza ospedaliera è pari allo 0,72% dal 7 novembre 2007.
In conseguenza di ciò, l’aliquota complessiva per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie è pari al 26,72% anche per il 2011. Il contributo mensile utile per l’accertamento del requisito richiesto si ottiene applicando tale aliquota al minimale di reddito ex art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, che per il 2011 è pari a euro 14.552,00; il contributo mensile utile è quindi pari a euro 324,02.
Per gli eventi insorti nel 2011, il limite di reddito ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia è pari a euro 64.502,9, corrispondenti al 70% del massimale 2010 di euro 92.147,00.
Indennità di malattia per collaboratori a progetto e categorie assimilate
Per i collaboratori a progetto e categorie assimilate di cui all’art. 1, comma 788, della Legge n. 296/2006, la prestazione è pari al 50% dell’indennità per degenza ospedaliera riconosciuta agli iscritti alla Gestione Separata.
Per le malattie iniziate nel 2011, l’indennità si calcola sul valore di euro 256,50, ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo 2011 di euro 93.622,00. La misura giornaliera varia in base alle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento:
- euro 10,26, pari al 4%, con 3-4 mensilità;
- euro 15,39, pari al 6%, con 5-8 mensilità;
- euro 20,52, pari all’8%, con 9-12 mensilità.
Degenza ospedaliera
Per la degenza ospedaliera, la circolare richiama i criteri vigenti e conferma che la misura si calcola sul medesimo importo di euro 256,50, con percentuali diverse in relazione alla contribuzione dei 12 mesi precedenti il ricovero:
- euro 20,52, pari all’8%, per 3-4 mesi di accrediti;
- euro 30,78, pari al 12%, per 5-8 mesi di accrediti;
- euro 41,04, pari al 16%, per 9-12 mesi di accrediti.
Assegni di maternità dei Comuni e dello Stato
Per gli assegni di maternità concessi dai Comuni, la circolare applica la variazione ISTAT dell’1,6% e fissa, per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni del 2011, i seguenti importi:
- assegno di maternità in misura piena: euro 316,25 mensili, per complessivi euro 1.581,25;
- ISEE per nuclei familiari con tre componenti: euro 32.967,39.
Per l’assegno di maternità dello Stato, con riferimento agli stessi eventi del 2011, l’importo della misura intera è pari a euro 1.946,88.
Limiti di reddito per il congedo parentale
Per i casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, il trattamento minimo annuo provvisorio per il 2011 è indicato in euro 6.076,59. Tale valore serve a determinare il diritto all’indennità del 30% per i periodi ulteriori di congedo parentale rispetto a quelli ordinari: il genitore ha diritto alla prestazione se il reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo il trattamento minimo annuo.
La soglia 2011 risulta pertanto pari a euro 15.191,47. La circolare precisa che il valore definitivo sarà comunicato successivamente se diverso da quello provvisorio.
Congedi ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001
Per i periodi di congedo riconosciuti ai familiari di portatori di handicap, la circolare ricorda che l’importo di euro 36.151,98, rivalutato annualmente a partire dal 2002, costituisce il tetto massimo complessivo annuo dell’onere del beneficio e va ripartito tra indennità economica e accredito figurativo.
Per il 2011, in base alla variazione ISTAT dell’1,6% e considerando l’aliquota contributiva del 33% del FPLD, sono indicati i seguenti limiti massimi:
- importo complessivo annuo: euro 44.276,32;
- importo massimo annuo dell’indennità economica: euro 33.290,00;
- importo massimo giornaliero dell’indennità: euro 91,21;
- retribuzione figurativa massima annua accreditabile: euro 33.290,00;
- retribuzione figurativa massima settimanale: euro 640,19;
- retribuzione figurativa massima giornaliera: euro 91,21.
Tabella provinciale per compartecipanti familiari e piccoli coloni
In allegato è riportata la tabella delle retribuzioni medie giornaliere provinciali valide per l’anno 2010, con indicazione per ciascuna provincia della retribuzione in euro, del contributo giornaliero e del contributo base. Tali valori sono richiamati come base transitoria per la liquidazione delle prestazioni dei compartecipanti familiari e piccoli coloni fino alla comunicazione dei nuovi importi 2011.
Punti principali
Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità e tubercolosi
La circolare indica i parametri 2011 per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi, con particolare attenzione ai lavoratori soci di società e enti cooperativi, ai lavoratori agricoli a tempo determinato, ai compartecipanti familiari e piccoli coloni, ai lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari, alle lavoratrici domestiche e alle lavoratrici autonome agricole, artigiane e commercianti. Per alcune categorie è precisato il minimale giornaliero o la retribuzione convenzionale da utilizzare; per altre si rinvia a valori provinciali o a tabelle già richiamate in circolari precedenti.
Gestione Separata: contributi, requisiti e prestazioni
Per gli iscritti alla Gestione Separata non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l’aliquota complessiva 2011 è pari al 26,72% e il contributo mensile utile per il requisito richiesto è di euro 324,02, calcolato sul minimale di reddito di euro 14.552,00. Per gli eventi insorti nel 2011 il limite di reddito per l’indennità di degenza ospedaliera e di malattia è euro 64.502,9. Per i collaboratori a progetto e assimilati, la malattia è pari al 50% dell’indennità di degenza ospedaliera, con importi giornalieri differenziati in base ai mesi di contribuzione accreditati; per la degenza ospedaliera sono indicati i corrispondenti importi giornalieri 2011.
Assegni di maternità comunali e statali
Sono aggiornati gli importi degli assegni di maternità concessi dai Comuni e dallo Stato per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni avvenuti nel 2011. L’assegno comunale in misura piena è pari a euro 316,25 mensili per complessivi euro 1.581,25, con ISEE per nuclei di tre componenti pari a euro 32.967,39. L’assegno di maternità dello Stato è pari a euro 1.946,88. Il valore tiene conto della variazione ISTAT dell’1,6%.
Congedo parentale e congedi per familiari di portatori di handicap
Per il congedo parentale nei casi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, il reddito individuale soglia per avere diritto all’indennità del 30% è pari, per il 2011, a euro 15.191,47, corrispondente a due volte e mezzo il trattamento minimo annuo provvisorio di euro 6.076,59. Per i congedi riconosciuti ai familiari di portatori di handicap ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, sono fissati per il 2011 il tetto massimo complessivo annuo di euro 44.276,32, l’importo massimo annuo dell’indennità di euro 33.290,00 e l’importo massimo giornaliero di euro 91,21, nonché i corrispondenti valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile.
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