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Circolare

Circolare numero 06 del 12-04-2011 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito della decisione BCE del 7 aprile 2011, il tasso ufficiale di riferimento è fissato all'1,25% con decorrenza 13 aprile 2011 ed è immediatamente efficace. Di conseguenza, dal 13 aprile 2011 l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi passa al 7,25% annuo e si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate da tale data. La variazione comporta anche l'adeguamento delle sanzioni civili, che vengono fissate al 6,75% annuo in alcune ipotesi di omissione o ritardo con particolari condizioni, e al 30% annuo nei casi di evasione contributiva o di denuncia tardiva/non seguita dal pagamento nei termini. Sono richiamati inoltre i limiti massimi delle sanzioni e la decorrenza degli interessi di mora una volta raggiunto il tetto.

Variazione del tasso di riferimento BCE e nuovi valori di interesse di differimento/dilazione e sanzioni civili dal 13 aprile 2011

Variazione del tasso di riferimento BCE e aggiornamento di interesse e sanzioni civili

La circolare disciplina gli effetti della decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 7 aprile 2011, che ha fissato il tasso ufficiale di riferimento all'1,25% con decorrenza 13 aprile 2011. In ragione di tale variazione, vengono aggiornate la misura dell'interesse di differimento e di dilazione per i debiti contributivi, nonché le sanzioni civili applicabili nelle diverse ipotesi di omissione, ritardo o evasione contributiva.

Decorrenza ed efficacia del tasso ufficiale di riferimento

La circolare ricorda che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessario il previo atto periodico della Banca d'Italia per rendere efficace il tasso fissato dalla BCE, in quanto il meccanismo transitorio previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 è ormai decorso. Ne consegue che il tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla BCE è immediatamente efficace dal 13 aprile 2011.

Interesse di differimento e di dilazione

A decorrere dal 13 aprile 2011, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato nella misura del 7,25% annuo. Tale valore deriva dall'applicazione del tasso ufficiale di riferimento dell'1,25% incrementato di 6 punti percentuali, come previsto dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96.

La nuova misura deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 13 aprile 2011 in avanti.

Sanzioni civili: criteri di determinazione

La modifica del tasso di riferimento incide anche sull'aliquota delle sanzioni civili, disciplinate nel nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e richiamato dalla circolare n. 14 dell'1 giugno 2001.

Misura del 6,75% annuo

La sanzione civile è pari al 6,75% annuo, calcolato come tasso ufficiale di riferimento dell'1,25% aumentato di 5,5 punti, nei seguenti casi:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a);
  • denuncia spontanea della situazione debitoria prima di contestazioni o richieste dell'Ente, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento, purché il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia, ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo;
  • mancato o ritardato pagamento derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall'Ente, ai sensi dell'art. 116, comma 10.

In queste ipotesi, la sanzione civile non può comunque superare il 40% dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Misura del 30% annuo

La sanzione civile è pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, nonché quando la denuncia della situazione debitoria sia effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure quando la denuncia sia presentata entro dodici mesi dalla scadenza ma il versamento non avvenga nei 30 giorni successivi. Il riferimento normativo è l'art. 116, comma 8, lettera b).

Anche in tali casi, la sanzione civile non può superare il 60% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Interessi di mora dopo il raggiungimento del massimale

La circolare precisa che, una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili e in mancanza di integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Il tasso di mora richiamato è quello attualmente fissato dal decreto del Ministero delle finanze, pari al 5,7567% annuo.

Punti principali

Fissazione del tasso ufficiale di riferimento BCE

Con decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 7 aprile 2011, il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato all'1,25% con decorrenza dal 13 aprile 2011. La circolare precisa che, venuto meno dal 1° gennaio 2004 il meccanismo di periodica determinazione da parte della Banca d'Italia previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, il TUR stabilito dalla BCE è immediatamente efficace.

Nuovo interesse di differimento e di dilazione

Dal 13 aprile 2011 l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori di legge è pari al 7,25% annuo, calcolato come tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96. Il nuovo tasso si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.

Sanzioni civili: misura ordinaria del 6,75%

L'adeguamento del tasso di differimento e dilazione comporta anche l'adeguamento delle sanzioni civili. Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché nella denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine di pagamento e con versamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è pari al 6,75% annuo, cioè TUR dell'1,25% maggiorato di 5,5 punti. La disciplina richiamata è quella dell'art. 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000.

Sanzioni civili: ipotesi di oggettive incertezze

Per i casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione civile è anch'essa pari al 6,75% annuo, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall'Ente. Il riferimento normativo è l'art. 116, comma 10.

Sanzioni civili: evasione contributiva e casi assimilati

Nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro dodici mesi dalla scadenza ma senza pagamento nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 30% annuo. In tali ipotesi trova applicazione l'art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000.

Limiti massimi e interessi di mora

La circolare ricorda che le sanzioni civili non possono superare il 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge nei casi disciplinati dal 6,75%, e il 60% nei casi di evasione contributiva e ipotesi assimilate soggette al 30%. Raggiunto il tetto massimo senza integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, attualmente fissati nella misura del 5,7567% annuo.

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