Circolare numero 67 del 14-04-2011
1. Premessa. 2. Indennità di mobilità e lavoro subordinato. Cenni 2.1. Lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale (determinato o indeterminato). 2.2. Lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. 2.3. Incompatibilità tra retribuzione da lavoro subordinato e indennità di mobilità. 3. Compatibilità dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa. Anticipazione dell’indennità in unica soluzione. 4. Cumulabilità tra indennità di mobilità e remunerazione da lavoro autonomo o da collaborazione coordinata e continuativa. 4.1. Accertamento della remunerazione da lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa. 5. Compatibilità e cumulabilità dell’indennità di mobilità con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3.000 euro per gli anni 2009 e 2010. 6. Corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità al lavoratore per associarsi in cooperativa. Stato di socio lavoratore e incentivi alla cooperativa per l’assunzione. 6.1.Associazione in cooperativa senza richiesta di anticipazione. 6.2. Associazione in cooperativa con richiesta di anticipazione 6.3. Incentivi alla cooperativa per l’assunzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando l’indennità di mobilità sia compatibile o cumulabile con attività di lavoro subordinato, autonomo, coordinato e continuativo e accessorio. Illustra inoltre le regole sull’anticipazione in unica soluzione dell’indennità per chi intende avviare un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, precisando gli effetti sulla cancellazione dalle liste, sulla restituzione dell’anticipazione e sugli incentivi spettanti alla cooperativa. Vengono indicati termini di comunicazione, soglie di reddito e conseguenze in caso di superamento dei limiti o di instaurazione di rapporti di lavoro incompatibili.
Compatibilità dell’indennità di mobilità con attività lavorativa e anticipo in unica soluzione per associazione in cooperativa
Compatibilità e cumulabilità dell’indennità di mobilità con attività lavorativa
La circolare disciplina in modo organico i rapporti tra indennità di mobilità e svolgimento di attività lavorativa, tenendo conto della più recente attenzione normativa alla rioccupazione dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito. Vengono richiamati, in particolare, gli effetti dell’assunzione con lavoro subordinato, dello svolgimento di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, del lavoro accessorio e della facoltà di ottenere l’anticipazione della prestazione in unica soluzione per avviare un’attività autonoma o associarsi in cooperativa.
Lavoro subordinato
Per il lavoro subordinato, la circolare distingue tra rapporti a tempo determinato o a tempo parziale e rapporti a tempo pieno e indeterminato.
Nel primo caso, se il lavoratore beneficiario di mobilità accetta un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale, dandone tempestiva comunicazione all’INPS, la prestazione viene sospesa ai sensi dell’art. 8 della legge n. 223/1991, mantenendo l’iscrizione nella lista. Le giornate lavorate non sono computate ai fini della durata del trattamento fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quelle complessivamente spettanti, con conseguente slittamento della data di scadenza della prestazione, che comunque non può superare la durata originariamente prevista.
Nel secondo caso, la stipula di un contratto a tempo pieno e indeterminato determina la decadenza dall’indennità e dalla lista di mobilità. La circolare richiama tuttavia le ipotesi di reiscrizione previste dall’art. 9, commi 7 e 8, della legge n. 223/1991, nonché quella prevista dall’art. 2, comma 6, del D.L. n. 299/1994, per il lavoratore assunto a tempo indeterminato e successivamente licenziato prima di aver maturato i requisiti di anzianità aziendale richiesti.
In generale, nelle ipotesi di lavoro subordinato considerate, la retribuzione da lavoro e l’indennità di mobilità sono incompatibili e quindi non cumulabili. La circolare richiama come eccezioni la disciplina della cosiddetta "mobilità lunga" e la previsione sperimentale di cumulo per lavoro temporaneo e occasionale richiamata dal D.L. n. 68/2006, con riduzione dell’indennità nei limiti dell’ultima retribuzione rivalutata.
Lavoro autonomo e collaborazioni coordinate e continuative
Per il lavoro autonomo non esistono norme specifiche sulla sospensione o sulla decadenza dall’indennità. La compatibilità dipende però dal mantenimento dello stato di disoccupazione, definito dal D.Lgs. n. 181/2000 come condizione di chi è privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa.
La circolare individua le soglie di reddito che consentono di conservare tale stato, e quindi di mantenere la compatibilità con l’indennità di mobilità:
- 4.800 euro annui per il lavoro autonomo;
- 8.000 euro annui per le collaborazioni coordinate e continuative.
I limiti sono indicati al netto delle ritenute previdenziali e prima del prelievo fiscale. Se l’attività autonoma o di collaborazione resta entro tali soglie, la prestazione di mobilità continua a essere compatibile; in caso di superamento, il lavoratore è cancellato dalle liste di mobilità e decade dal trattamento per perdita dello stato di disoccupazione, con effetto dall’inizio dell’attività.
Cumulabilità con il reddito da attività autonoma o di collaborazione
Quando l’attività autonoma o la collaborazione restano entro i limiti di compatibilità, la remunerazione può essere cumulata con l’indennità di mobilità, ma solo nei limiti previsti dall’art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991. Il cumulo è consentito fino a garantire al lavoratore un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento della messa in mobilità, rivalutata secondo l’indice ISTAT del costo della vita.
Se il reddito da lavoro, sommato all’indennità, supera tale soglia, l’indennità deve essere ridotta fino a riequilibrare il totale alla retribuzione rivalutata di riferimento.
Adempimenti dichiarativi e controlli
La circolare disciplina anche gli obblighi di comunicazione e verifica nei confronti dell’INPS. Il lavoratore che intraprende attività autonoma deve comunicare all’Istituto il reddito che prevede di conseguire nell’anno solare entro cinque giorni dall’inizio dell’attività. Alla fine dell’anno, e comunque entro il termine per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, deve poi presentare la documentazione attestante il reddito effettivo, mediante copia della dichiarazione o documento equipollente.
La sede competente verifica la correttezza dei dati utilizzando le procedure informatizzate in uso e procede al conguaglio, erogando eventuali somme dovute oppure recuperando gli importi indebitamente percepiti nel caso in cui sia stato superato il limite di cumulabilità.
Lavoro accessorio
Per il lavoro accessorio, la circolare richiama la disciplina sperimentale applicabile agli anni 2009 e 2010, che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di cumulare tali prestazioni con i compensi da lavoro accessorio fino al limite di 3.000 euro per anno solare.
In tale ipotesi:
- l’indennità di mobilità non deve essere ridotta;
- non si verifica sospensione della prestazione;
- il cumulo è integrale entro il limite previsto;
- il limite va inteso al netto delle ritenute previdenziali;
- il tetto è riferito al singolo lavoratore, anche se opera per più committenti.
Per la parte di compensi che superi i 3.000 euro, si applica la disciplina ordinaria sulla compatibilità e sulla eventuale cumulabilità con l’indennità di mobilità.
La circolare precisa inoltre che, se i compensi da lavoro accessorio restano entro il limite, non è richiesta alcuna comunicazione. Se invece il limite viene superato, il lavoratore deve comunicare la rioccupazione alla sede INPS entro cinque giorni dall’assunzione; in caso di omissione, è cancellato dalla lista di mobilità e decade dal trattamento. Qualora più rapporti di lavoro accessorio, singolarmente entro soglia, portino complessivamente al superamento del tetto annuo, la comunicazione deve essere resa prima del superamento.
Anticipazione dell’indennità in unica soluzione
L’art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991 consente al lavoratore in mobilità di ottenere l’anticipazione dell’indennità in un’unica soluzione per intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa. La circolare sottolinea che si tratta di una facoltà, non di un obbligo: il lavoratore può anche non richiederla, e in tal caso la legge non prevede di per sé la decadenza dalla prestazione.
Se la prestazione viene anticipata, il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità. Inoltre, l’importo anticipato deve essere restituito se, entro 24 mesi dalla corresponsione, il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato. In questo caso, il lavoratore deve comunicare per iscritto l’assunzione alla sede INPS che ha erogato l’anticipazione entro 10 giorni dall’inizio dell’attività dipendente.
Associazione in cooperativa e status di socio lavoratore
La circolare chiarisce la disciplina applicabile al lavoratore che intende associarsi in cooperativa. In base alla legge n. 142/2001, il socio lavoratore può instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata non occasionale, che concorre al perseguimento degli scopi sociali.
Ai fini della compatibilità con l’indennità di mobilità, rileva la natura del rapporto concretamente instaurato con la cooperativa:
- se è subordinato, si applicano le regole previste per il lavoro subordinato;
- se è autonomo o di collaborazione, si applicano le regole previste per tali fattispecie.
La circolare distingue poi tra associazione in cooperativa senza richiesta di anticipazione e con richiesta di anticipazione.
Nel primo caso, se il lavoratore si associa senza chiedere l’anticipazione, valgono le norme ordinarie: per i rapporti subordinati si applicano le regole dei paragrafi sul lavoro subordinato, mentre per rapporti autonomi o di collaborazione si applicano le regole sulla compatibilità e cumulabilità di tali redditi.
Nel secondo caso, la richiesta di anticipazione è espressamente consentita a chi intende associarsi in cooperativa, indipendentemente dalla forma del rapporto. Se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa, ciò non comporta la restituzione dell’anticipazione, poiché si tratta dell’attuazione degli impegni assunti nel rapporto associativo. La restituzione resta invece dovuta per eventuali rapporti di lavoro instaurati con soggetti diversi dalla cooperativa nel periodo di 24 mesi.
La circolare evidenzia inoltre che l’INPS effettua verifiche per evitare abusi o utilizzazioni fraudolente dello strumento, nonché per prevenire il rischio che la cooperativa possa collocare in mobilità il socio lavoratore nei 24 mesi successivi all’erogazione dell’anticipazione.
Incentivi alla cooperativa
Un ultimo profilo riguarda gli incentivi spettanti alla cooperativa che assuma lavoratori provenienti dalle liste di mobilità. La circolare afferma che, se il lavoratore richiede l’anticipazione dell’indennità per associarsi in cooperativa e intrattiene con essa un rapporto di lavoro subordinato, per quel rapporto non spettano gli incentivi previsti dalla legge n. 223/1991, né quelli consistenti nel contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità, né gli sgravi contributivi richiamati dalla stessa norma.
Se invece il lavoratore entra in cooperativa senza chiedere l’anticipazione, la cooperativa può beneficiare degli incentivi all’assunzione di lavoratori in mobilità.
La circolare spiega che il legislatore ha previsto due benefici alternativi: da un lato l’anticipazione dell’indennità per il lavoratore che crea da sé il proprio lavoro; dall’altro gli incentivi per il datore di lavoro che assume un lavoratore in mobilità. Per questo, l’esercizio della facoltà di anticipazione esclude la cumulabilità con gli incentivi spettanti alla cooperativa. Prima di riconoscere tali incentivi, la sede INPS verifica presso l’unità competente che il lavoratore non abbia esercitato la facoltà di ottenere l’anticipazione, anche se la domanda non sia ancora stata definita e il lavoratore non sia ancora stato cancellato dalle liste.
Punti principali
Lavoro subordinato e indennità di mobilità
Per il lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale, se il lavoratore comunica tempestivamente all’INPS l’accettazione dell’offerta, l’indennità viene sospesa e il periodo di mobilità si prolunga in proporzione alle giornate lavorate, senza superare la durata originaria. Se invece viene stipulato un contratto a tempo pieno e indeterminato, si verifica la decadenza dall’indennità e dalla lista di mobilità, salvo i casi di reiscrizione previsti dalla legge nei casi di mancato superamento della prova, non idoneità o successivo licenziamento prima del raggiungimento dei requisiti di anzianità.
Incompatibilità e limitate ipotesi di cumulo con lavoro subordinato
Nelle ipotesi di lavoro subordinato indicate, retribuzione e indennità di mobilità sono normalmente pienamente incompatibili. La circolare richiama però l’eccezione prevista per la "mobilità lunga" e la disciplina sperimentale introdotta dal D.L. n. 68/2006 per attività lavorative temporanee e occasionali, con cumulo consentito entro il limite della retribuzione precedente rivalutata e con conseguente riduzione dell’indennità.
Lavoro autonomo e collaborazioni coordinate e continuative
Per il lavoro autonomo non sono previste specifiche regole di sospensione o decadenza, ma l’indennità resta compatibile solo se l’attività non fa perdere lo stato di disoccupazione. In base al D.Lgs. n. 181/2000 e alle soglie fiscali richiamate, il limite è pari a 4.800 euro annui per il lavoro autonomo e a 8.000 euro annui per le collaborazioni coordinate e continuative, al netto delle ritenute previdenziali e prima del prelievo fiscale. Il superamento di tali limiti comporta la cancellazione dalle liste di mobilità e la decadenza dall’indennità.
Cumulabilità con redditi da lavoro autonomo o collaborazione
Quando i redditi da lavoro autonomo o da collaborazione restano entro le soglie di compatibilità, la remunerazione può cumularsi con l’indennità nei limiti necessari a garantire al lavoratore un reddito pari alla retribuzione percepita al momento della messa in mobilità, rivalutata secondo l’indice ISTAT. Se il cumulo supera tale limite, l’indennità viene ridotta fino a riequilibrare il totale.
Obblighi di comunicazione e conguaglio per redditi autonomi
Il lavoratore deve dichiarare all’INPS il reddito presunto entro cinque giorni dall’inizio dell’attività autonoma. A fine anno, e comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, deve comprovare il reddito effettivamente conseguito. La sede INPS verifica i dati e procede al conguaglio, liquidando eventuali importi spettanti o recuperando le somme indebite.
Lavoro accessorio e limite di 3.000 euro per il biennio 2009-2010
Per gli anni 2009 e 2010 la normativa richiamata consente ai percettori di prestazioni di sostegno al reddito, compresa l’indennità di mobilità, di svolgere lavoro accessorio fino a 3.000 euro annui, con piena cumulabilità e senza riduzione o sospensione della prestazione. Il limite è riferito al singolo lavoratore e va considerato al netto delle ritenute previdenziali. Oltre tale soglia si applica la disciplina ordinaria di compatibilità e cumulabilità.
Comunicazioni per lavoro accessorio oltre soglia
Se i compensi da lavoro accessorio superano il limite di 3.000 euro annui, il lavoratore deve comunicare alla competente sede INPS la rioccupazione entro cinque giorni dall’assunzione; in difetto, è cancellato dalla lista di mobilità e decade dal trattamento. Se vi sono più rapporti di lavoro accessorio nell’anno, la comunicazione deve essere effettuata prima del superamento del limite complessivo.
Anticipazione dell’indennità per avvio di attività autonoma o associazione in cooperativa
L’art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991 consente al lavoratore in mobilità di chiedere l’anticipazione dell’indennità in unica soluzione per intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa. In tal caso il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità. L’anticipazione deve essere restituita se, entro 24 mesi dalla corresponsione, il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato con obbligo di comunicazione all’INPS entro 10 giorni dall’inizio dell’attività dipendente.
Stato di socio lavoratore di cooperativa
La circolare richiama la disciplina del socio lavoratore di cooperativa, che può avere un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa stessa in forma subordinata, autonoma o di collaborazione coordinata non occasionale. Ai fini della compatibilità con l’indennità di mobilità, si applicano le regole ordinarie previste per ciascuna tipologia di rapporto, distinguendo tra associazione in cooperativa con o senza richiesta di anticipazione.
Effetti dell’anticipazione sui rapporti con la cooperativa
Se il lavoratore chiede l’anticipazione per associarsi in cooperativa, l’eventuale rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa non comporta la restituzione dell’anticipazione, perché rappresenta l’attuazione del rapporto associativo. La restituzione resta invece dovuta per rapporti di lavoro instaurati con terzi, nel periodo di 24 mesi. L’INPS effettua verifiche per prevenire abusi e per evitare che la cooperativa ricollocchi in mobilità il socio lavoratore nei 24 mesi successivi.
Incentivi alla cooperativa e incompatibilità con l’anticipazione
La richiesta di anticipazione dell’indennità da parte del lavoratore che si associa in cooperativa esclude, per quel rapporto subordinato, gli incentivi spettanti alla cooperativa per l’assunzione di lavoratori in mobilità, inclusi il contributo mensile e gli sgravi contributivi richiamati dalla circolare. Se invece il lavoratore si associa senza chiedere l’anticipazione, la cooperativa può fruire degli incentivi. La sede INPS verifica che l’anticipazione non sia stata richiesta prima di riconoscere gli incentivi alla cooperativa.
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