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Sentenza

Sentenza del 27/03/2015 n. 6222 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento emesso per IRPEG e IRAP relative al 1999, a seguito della mancata presentazione della documentazione contabile richiesta dall'Amministrazione finanziaria. La Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva annullato l'accertamento ritenendo irregolare la notificazione dell'invito a fornire informazioni, perché non erano state rispettate le formalità dell'art. 140 c.p.c., e rilevando inoltre il mancato esame, da parte dei giudici di primo grado, delle contestazioni della società sulla redditività accertata, sugli acconti versati, sulla cessione di rami d'azienda, sulla violazione dello Statuto del contribuente e sui calcoli IRAP. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza deducendo, tra l'altro, che la CTR avrebbe dovuto decidere nel merito e che la notifica dell'invito era regolare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto non era pertinente: la CTR aveva fondato l'annullamento anche su vizi formali dell'atto e dei suoi presupposti, rispetto ai quali è possibile una pronuncia costitutiva di annullamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la mancata formulazione del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., sia perché la censura formalmente proposta come vizio di motivazione mirava in realtà a contestare l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. Non sono state liquidate spese, poiché la società intimata non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d)

    Consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa in presenza, tra l'altro, di gravi irregolarità o mancata esibizione della documentazione contabile.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2

    Disciplina i poteri dell'Amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente dati, notizie e documenti utili all'accertamento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Stabilisce le modalità di notificazione degli atti tributari, anche mediante rinvio alle regole del codice di procedura civile.

  • Art. 140 c.p.c.

    In caso di irreperibilità relativa del destinatario, richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa; il mancato rispetto delle formalità può incidere sulla validità della notifica.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59

    Prevede tassativamente i casi di rimessione della causa al giudice di primo grado. Fuori da tali ipotesi, il giudizio d'appello tributario ha natura sostitutiva e il giudice regionale deve decidere la controversia nel merito.

  • Artt. 112, 342 e 346 c.p.c.

    Riguardano, rispettivamente, la corrispondenza tra chiesto e pronunciato, i requisiti dell'appello e la devoluzione delle domande e delle eccezioni non rinunciate.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Distinguono il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dal vizio di motivazione; non è possibile qualificare come vizio motivazionale una contestazione che riguarda in realtà l'interpretazione o applicazione di una norma.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    All'epoca applicabile alle sentenze pubblicate nel 2008, imponeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto per i motivi di violazione di legge; la sua mancanza comportava l'inammissibilità del motivo.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 1

    Richiamato dalla società contribuente in relazione ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente, ma non esaminato nel merito dalla Corte di cassazione per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello, il giudice regionale deve normalmente decidere anche il merito della controversia; tuttavia, se accerta un vizio formale dell'avviso o di un atto presupposto, può annullare direttamente l'atto.
  • La notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il rispetto di tutte le formalità previste, compreso l'invio della raccomandata informativa; la documentazione dell'ufficio deve dimostrare puntualmente tali adempimenti.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere qualificati correttamente: la violazione di legge riguarda l'interpretazione o applicazione della norma, mentre il vizio di motivazione riguarda la ricostruzione e valutazione dei fatti.
  • La mancata formulazione di un quesito di diritto, quando richiesta dalla disciplina processuale applicabile ratione temporis, comporta l'inammissibilità del motivo indipendentemente dalla fondatezza della doglianza.
  • Quando l'Amministrazione impugna una sentenza tributaria che ha annullato l'accertamento per vizi formali, deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della pronuncia; un quesito non pertinente o non rivolto al concreto fondamento della decisione non consente l'esame nel merito.
  • L'annullamento dell'accertamento per un vizio formale può determinare la soccombenza dell'Amministrazione anche senza un esame definitivo dell'effettivo reddito o dell'imposta realmente dovuta.

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