Sentenza del 22/04/2016 n. 8130 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003-2006, contestando il recupero a tassazione di vari costi. In particolare, ha censurato l'applicazione della disciplina del transfer pricing ai servizi infragruppo prestati dalla consociata sammarinese Valpharma S.A.; la riqualificazione delle consulenze tecniche sul software come costi incrementativi deducibili per quote; il limite di deducibilità del 5% applicato alle spese di manutenzione; l'imputazione temporale, nell'esercizio 2006 anziché 2007, di una sopravvenienza passiva derivante dalla definizione di una controversia con Mitsubishi Pharma Corporation; nonché l'aumento delle sanzioni e ulteriori profili di validità e motivazione degli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo applicabile il transfer pricing anche in presenza di un controllo economico sostanziale e non necessariamente riconducibile ai soli requisiti dell'art. 2359 c.c.; l'affidamento esclusivo alla società estera della commercializzazione dei prodotti e la partecipazione del 24% sono stati ritenuti elementi idonei a dimostrare l'influenza economica. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo, quarto, quinto e settimo motivo, perché diretti prevalentemente a contestare valutazioni di fatto, carenti di specificità o non correttamente formulati come violazioni di legge. Ha invece accolto il sesto motivo: la CTR aveva attribuito rilievo decisivo alla formalizzazione dell'accordo transattivo nel 2007, mentre l'art. 109 T.U.I.R. richiede di verificare quando il costo sia divenuto certo nell'an e determinabile nel quantum, anche prima della conclusione formale dell'accordo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, per una nuova valutazione dell'esercizio di competenza della sopravvenienza passiva e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, T.U.I.R.
I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti [...] sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti.
La disciplina del transfer pricing consente di sostituire i corrispettivi contrattuali con il valore normale quando le operazioni intercorrono tra imprese legate da un rapporto di controllo, inteso in senso fiscale ed economico sostanziale. Non è indispensabile la ricorrenza dei soli requisiti civilistici dell'art. 2359 c.c.; possono rilevare anche vincoli contrattuali, dipendenza commerciale e influenza effettiva o potenziale sulle decisioni imprenditoriali.
Art. 9 T.U.I.R.
Il valore normale costituisce il parametro per valutare beni e servizi nelle operazioni soggette a transfer pricing e deve essere determinato mediante confronti con transazioni comparabili o altri riferimenti di mercato attendibili.
Art. 103 T.U.I.R.
I costi relativi a interventi che incrementano o migliorano beni immateriali, come il software, non sono necessariamente deducibili integralmente nell'esercizio di sostenimento, ma possono essere ammortizzati secondo le regole applicabili alle immobilizzazioni immateriali.
Art. 102, comma 6, T.U.I.R.
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione possono essere soggette al limite quantitativo di deducibilità previsto dalla norma, quando rientrano nella relativa categoria secondo la loro effettiva causale.
Art. 109, comma 1, T.U.I.R.
I ricavi, le spese e gli altri componenti [...] concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia [...] concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
La regola generale è il principio di competenza. Un componente negativo può essere imputato all'esercizio successivo solo se, nell'esercizio di competenza, non erano ancora certe la sua esistenza o determinabile oggettivamente la sua entità. La certezza e la determinabilità non dipendono necessariamente dalla sottoscrizione di un accordo formale o definitivo.
Art. 2359 c.c.
La nozione civilistica di controllo non costituisce l'unico parametro applicabile al transfer pricing, poiché l'art. 110, comma 7, T.U.I.R. non vi rinvia espressamente e persegue una finalità antielusiva più ampia.
Art. 42 D.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Non è necessario che il firmatario rivesta la qualifica dirigenziale, purché appartenga alla professionalità prevista dalla norma e disponga della delega.
Art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997
L'aumento delle sanzioni per concorso e continuazione rientra nella valutazione del giudice di merito e deve essere contestato con una critica specifica alla motivazione e ai presupposti concreti dell'aumento.
Art. 7 Legge n. 212/2000
La censura di carenza di motivazione dell'avviso deve essere proposta tempestivamente e in modo specifico; non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione o con una memoria successiva al ricorso.
Massime di principio
- Nel transfer pricing il controllo rilevante può essere economico e sostanziale, non limitato al controllo societario formale: esclusiva commerciale, dipendenza da prodotti o cooperazione tecnica e influenza sulle decisioni possono essere sufficienti.
- Per contestare il valore normale di una transazione infragruppo occorre dimostrare concretamente la non comparabilità dei termini di confronto utilizzati dall'Amministrazione e fornire parametri alternativi attendibili.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre una diversa lettura dei fatti o degli elementi probatori: la censura deve individuare una precisa violazione di legge oppure confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza.
- Per stabilire l'esercizio di deduzione di una sopravvenienza passiva conta il momento in cui il costo diventa certo e oggettivamente determinabile, non necessariamente la data della transazione formale, del pagamento o della sottoscrizione definitiva.
- Le imprese dovrebbero documentare tempestivamente, con e-mail, verbali, accordi preliminari e criteri di quantificazione, quando una passività sia divenuta certa nell'an e determinabile nel quantum.
- Un vizio dell'avviso di accertamento deve essere dedotto tempestivamente nel giudizio tributario di primo grado; non può normalmente essere sollevato per la prima volta in Cassazione o con una memoria successiva.
- La qualificazione fiscale di un costo dipende dalla sua effettiva funzione: manutenzione ordinaria e mantenimento dell'utilità possono essere deducibili correntemente, mentre migliorie e incrementi funzionali possono richiedere capitalizzazione e ammortamento, purché la distinzione sia adeguatamente provata.
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