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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36237/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Fermo del 24 novembre 2025, applicativa della pena su richiesta. Ha dedotto la violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano: il vizio dedotto, relativo alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra tra le tassative ipotesi di violazione di legge per le quali l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso contro la sentenza applicativa della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso soltanto per le ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dalla disposizione.

  • art. 129 c.p.p.

    è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

    La deduzione secondo cui il giudice non avrebbe verificato l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo ammissibile di ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza applicativa della pena che denunci, come violazione di legge, la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., poiché l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. circoscrive l’impugnazione alle ipotesi tassativamente previste.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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