L.R. FVG 7/2020
Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia disciplina contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e pertinenze funzionali alla sicurezza. I finanziamenti sono assegnati tramite bando annuale e graduatoria, con priorità ai Comuni sotto i 3.000 abitanti e montani. La misura era finanziata solo per il triennio 2020-2022 e risulta oggi sostanzialmente esaurita.
Contributi regionali per la manutenzione delle reti stradali comunali
Contributi per la manutenzione delle reti stradali comunali
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia istituisce un meccanismo di finanziamento per interventi sulla viabilità comunale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, preservare la funzionalità delle infrastrutture e assicurare una manutenzione programmata del demanio comunale. La disciplina è costruita per bandi periodici e per risorse stanziate nel triennio 2020-2022.
Finalità dell’intervento regionale
La Regione finanzia opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale per:
- migliorare la sicurezza stradale;
- mantenere adeguata la qualità delle infrastrutture viarie rispetto alle funzioni svolte;
- consentire una manutenzione programmata a tutela del demanio comunale;
- valorizzare decoro e bellezza del territorio attraversato;
- mantenere il presidio delle frazioni e dei luoghi minori collegati dalla viabilità comunale.
L’obiettivo operativo è anche quello di rendere omogenei i livelli di manutenzione di pavimentazioni, pertinenze e dispositivi connessi alla circolazione, privilegiando i tratti degradati o dissestati.
Interventi finanziabili
Sono ammessi esclusivamente interventi sulle strade comunali e sulle loro strette pertinenze funzionali alla circolazione in নিরাপ? no, in sicurezza. Gli interventi devono essere di manutenzione ordinaria o straordinaria e non devono modificare le caratteristiche geometriche e funzionali dell’infrastruttura.
Rientrano tra gli interventi finanziabili:
- lavori per la sicurezza dei pedoni e delle altre utenze deboli, tra cui:
- sistemazioni del piano viabile;
- sistemazione dei marciapiedi;
- attraversamenti pedonali;
- illuminazione;
- manutenzione straordinaria della piattaforma stradale;
- sistemazione e sostituzione della segnaletica verticale;
- sistemazione di parcheggi;
- sistemazione delle pertinenze stradali.
Beneficiari, priorità e procedura di concessione
I contributi sono concessi ai Comuni che presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e viabilità, secondo un bando adottato con deliberazione della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
La legge prevede:
- priorità per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
- priorità per i Comuni montani;
- concessione dei contributi entro 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande;
- procedimento valutativo a graduatoria.
Ogni Comune può ottenere al massimo un finanziamento ogni due anni e, in ogni caso, non prima della conclusione dei lavori già finanziati con la stessa legge.
Contenuti del bando
Il bando annuale stabilisce:
- le tipologie di Comuni beneficiari;
- le tipologie di intervento finanziabili;
- i criteri di attribuzione dei punteggi;
- l’importo massimo del contributo per gli interventi ammessi;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande.
Regime finanziario
Per le finalità della legge sono autorizzati stanziamenti a valere sulla Missione 10, Programma 5, Viabilità e infrastrutture stradali:
- 50.000 euro per il 2020 per spese di parte corrente;
- 1.400.000 euro complessivi per spese in conto capitale, suddivisi in:
- 200.000 euro per il 2020;
- 200.000 euro per il 2021;
- 1.000.000 di euro per il 2022.
La copertura è assicurata mediante rimodulazioni di pari importo all’interno delle medesime missioni e programmi di bilancio.
Abrogazioni e disciplina transitoria
Sono abrogati i commi 28 e 29 dell’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29.
Per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quel momento.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, quindi dal 21 maggio 2020. Le risorse espressamente previste riguardano il periodo 2020-2022, mentre il testo disponibile indica un regime sostanzialmente esaurito e non più utile per nuove richieste dopo la chiusura del periodo finanziario previsto.
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