Cassazione Civile, Ordinanza n. 11830/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente licenziato disciplinarmente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda di annullamento del licenziamento. La lite nasce da contestazioni disciplinari relative a più episodi del 2019: durante l'attività di recapito con mezzo aziendale, il lavoratore si sarebbe ripetutamente intrattenuto con una collega e si sarebbe allontanato dall'esecuzione delle consegne, sospendendo il servizio in alcune fasce orarie. In primo e secondo grado era stata ritenuta legittima la sanzione espulsiva. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione del CCNL applicato e degli artt. 2119, 1453, 1455 e 1362 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato i fatti come tali da integrare giusta causa, mentre la condotta sarebbe stata al più sussumibile in una previsione sanzionatoria conservativa del contratto collettivo, senza i presupposti della non scarsa importanza dell'inadempimento. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per mancanza/apparenza/contraddittorietà della motivazione, censurando sia l'affermazione della gravità tale da giustificare il licenziamento sia l'esclusione della riconducibilità della condotta a una fattispecie punita con sanzione conservativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché la censura del lavoratore mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito, già compiutamente esaminato dalla Corte d'appello. La decisione impugnata aveva motivato in modo adeguato sulla particolare gravità e sul carattere doloso della condotta, consistente nell'uso del mezzo aziendale per fini personali e nell'interruzione ripetuta del servizio, ritenendo la condotta obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave e irreparabile il vincolo fiduciario. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'integrazione della clausola generale della giusta causa spetta al giudice di merito, mentre in sede di legittimità è sindacabile solo l'erronea individuazione dei criteri giuridici o una motivazione meramente apparente, non una diversa valutazione dei fatti. Sono state inoltre applicate la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54, comma VI, lettere c) e k), CCNL personale non dirigente di Poste Italiane del 23.6.2021
Le clausole invocate dal ricorrente non escludevano la sanzione espulsiva, poiché la fattispecie collettiva richiamata era comunque soggetta alla riserva finale sulla particolare gravità della mancanza, che la Corte di merito aveva motivatamente ravvisato.
art. 54, comma IV, lettera n), CCNL personale non dirigente di Poste Italiane del 23.6.2021
La previsione di sanzione conservativa non opera quando la mancanza presenti carattere di particolare gravità, potendo quindi convivere con la giusta causa di licenziamento.
art. 2119 c.c.
La giusta causa è clausola generale che va specificata dal giudice mediante criteri desumibili dall'ordinamento e dalla contrattazione collettiva; la sua applicazione concreta è giudizio di merito, censurabile solo per errore di diritto o motivazione apparente.
art. 1453 c.c.
È stata invocata dal ricorrente insieme agli artt. 1455 c.c. e 2119 c.c. per sostenere la non proporzionalità del recesso rispetto all'inadempimento.
art. 1455 c.c.
È stata richiamata per affermare che l'inadempimento contestato non sarebbe stato di non scarsa importanza ai fini risolutori.
art. 1362 c.c.
La Corte richiama i canoni ermeneutici per l'interpretazione del contratto collettivo, ma rileva che la critica del ricorrente era in realtà diretta alla rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge e contratto collettivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo relativo alla nullità della sentenza per vizio di motivazione solo apparente o mancante.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamato per la definizione in camera di consiglio secondo il rito accelerato e la proposta del consigliere delegato.
art. 96, comma 4, c.p.c.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
È richiamato come base del contributo unificato ulteriore, se dovuto.
Massime di principio
- La giusta causa di licenziamento è una clausola generale che il giudice di merito integra valorizzando sia i criteri generali dell'ordinamento sia la disciplina collettiva applicabile; in cassazione è denunciabile solo l'erronea individuazione del parametro giuridico, non la mera diversa lettura dei fatti.
- La verifica della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta contestata appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in sede di legittimità da una nuova valutazione del materiale istruttorio, salvo che la motivazione sia inesistente o solo apparente.
- Quando il contratto collettivo prevede una sanzione conservativa per una determinata mancanza ma ne esclude l'applicazione in caso di particolare gravità, il giudice può applicare il licenziamento se motiva specificamente sulla gravità obiettiva e soggettiva della condotta e sulla lesione del vincolo fiduciario.
- La denuncia di motivazione apparente non è fondata se la sentenza impugnata contiene un percorso argomentativo completo, anche se il ricorrente si limita a isolare singoli passaggi senza considerare l'intera motivazione.
- La violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. in materia di gravità dell'inadempimento, quando invocata contro un licenziamento disciplinare, non consente di trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di riesame del merito circa la severità della sanzione.
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