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Provvedimento

Deliberazione n. 564 del 25/09/2025

Provvedimento del 25 settembre 2025

Garante Privacy564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica quattro provvedimenti d'urgenza adottati il 24 settembre 2025 nei confronti dei gestori di Facebook/Meta, TikTok, Google e Telegram, a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy relative a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme indicate. L’Autorità conferma le ingiunzioni a bloccare/impe­dire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e le prescrizioni di conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per fini probatori per dodici mesi.

Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook/Meta, TikTok, Google e Telegram per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti su segnalazioni di revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica quattro provvedimenti adottati in via d'urgenza il 24 settembre 2025 nei confronti dei gestori di Facebook/Meta, TikTok, Google e Telegram. Il procedimento nasce da segnalazioni presentate ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, relative a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforme digitali senza il consenso dell'interessato.

Quadro normativo richiamato

Nel provvedimento sono richiamati:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l'art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l'adozione urgente di misure per impedire l'eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica del Garante.

Origine del procedimento e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha presentato tre segnalazioni protocollate presso l'Ufficio del Garante, indicando come piattaforme coinvolte Instagram, TikTok, Youtube e Telegram. Le determinazioni urgenti, nn. 350-353 del 24 settembre 2025, sono state adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e Telegram FZ-LLC.

Misure urgenti disposte

Il dirigente competente ha disposto, in via d'urgenza:

  • l'ingiunzione ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l'obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all'Autorità dell'eventuale acquisizione del materiale in chiaro.

Ratifica finale

Preso atto delle osservazioni formulate e della documentazione in atti, il Garante ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo. Il provvedimento chiude la fase urgente confermando le misure di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale segnalato.

Punti principali

Presupposto della segnalazione

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice, chiedendo l'intervento del Garante per prevenire l'eventuale invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 350-353 del 24 settembre 2025, ingiungendo ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Le società destinatarie sono state altresì destinatarie della prescrizione di conservare, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, l'eventuale materiale oggetto delle segnalazioni che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

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