Cassazione Penale, Sentenza n. 16342/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha applicato la custodia cautelare in carcere nell'ambito di una procedura estradizionale richiesta dal Tribunale di Giustizia dello Stato di Bahia (Brasile). Due motivi: (1) omessa o apparente motivazione ai sensi dell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. circa la sussistenza del pericolo di fuga (la Corte di appello si è limitata a richiamare la gravità dei fatti senza indicare elementi concreti e specifici rivelatori del rischio di allontanamento); (2) omessa motivazione circa la scelta della misura cautelare (affermazione assertiva che la custodia in carcere fosse l'unica idonea, senza valutare misure meno afflittive e senza considerare la specificità del caso, inclusa la circostanza che il ricorrente non si era allontanato dall'Italia dopo la precedente ordinanza decaduta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato la nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione sia quanto al pericolo di fuga sia quanto alla scelta della custodia in carcere. Ha applicato il principio secondo cui, data la nullità dell'ordinanza cautelare adottata nella procedura estradizionale, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio per impedire la persistenza di una limitazione della libertà priva di valido titolo. Di conseguenza l'ordinanza è stata annullata senza rinvio e disposta la rimessione in libertà del ricorrente, se non detenuto per altra causa.
Norme richiamate
art. 714, comma 2, cod. proc. pen.
Richiede una motivazione concreta e specifica sulla sussistenza del pericolo di fuga nella procedura estradizionale; impone che la valutazione sia prognostica, ancorata a elementi tratti dalla vita dell'estradando, e che il giudice consideri la compatibilità con misure non custodiali
artt. 274 e 275, cod. proc. pen.
Le disposizioni sulle misure cautelari interne sono applicabili, nei limiti della compatibilità, anche nell'ambito dell'estradizione; il giudice deve valutare la personalità dell'estradando e graduare la misura alla natura delle esigenze cautelari, considerando misure meno afflittive
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Richiama la regola per le misure cautelari interne secondo la quale la mancanza di motivazione comporta l'annullamento dell'ordinanza genetica senza possibilità di sanatoria integrativa; la Corte usa questa ratio per giustificare l'annullamento senza rinvio anche nel procedimento estradizionale
Massime di principio
- La gravità del reato, da sola, non basta a motivare la custodia cautelare per pericolo di fuga: il giudice deve indicare elementi concreti, specifici e attuali che giustifichino il rischio di allontanamento.
- Nella procedura estradizionale il giudice deve valutare la personalità e i comportamenti del richiesto (es. precedenti, condotte di permanenza sul territorio, omissioni) per un giudizio prognostico sul pericolo di fuga.
- Devono essere valutate e motivate le ragioni per cui misure non custodiali risultano inidonee; la custodia in carcere non può essere disposta come semplice affermazione assertiva della sola idoneità.
- Se l'ordinanza cautelare è nulla per difetto di motivazione, la Cassazione tende a disporre l'annullamento senza rinvio e la conseguente liberazione, perché non può perdurare una restrizione della libertà priva di valido titolo.
- Le norme sulle misure cautelari interne (artt. 274, 275 e correlati) sono applicabili, nei limiti della compatibilità, anche alle misure adottate nell'estradizione; pertanto il bilanciamento e la graduazione della misura sono obbligatori.
- In situazioni analoghe è utile raccogliere e documentare elementi concreti che dimostrino l'assenza del pericolo di fuga (es. stabile dimora, attività lavorativa, assenza di tentativi di allontanamento, decadenza di precedenti provvedimenti) da allegare e far valere nel giudizio di merito e di legittimità.
Testo integrale
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