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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13620/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Avellino che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, relativo a somme di denaro connesse a plurimi fatti di corruzione in procedure di appalto. Il Procuratore ha censurato, in primo luogo, la decisione sul requisito del "periculum in mora", sostenendo che l'art. 321, comma 2-bis c.p.p. avrebbe già operato un bilanciamento che rende superflua un'ulteriore motivazione (richiamando la locuzione "il giudice dispone"); in secondo luogo ha dedotto che, ai sensi dell'art. 322-ter, comma 2 cod. pen., la confisca del profitto (e, subsidiariamente, di beni di valore corrispondente) sarebbe obbligatoria anche a carico del corruttore, consentendo dunque il sequestro del prezzo del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato le censure del Procuratore. Ha confermato che il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 (anche comma 2-bis) deve contenere una motivazione precisa sul periculum in mora: non è ammesso un automatismo basato sulla mera qualificazione normativa della confisca come "obbligatoria"; la motivazione è necessaria per rispettare i principi di necessità e proporzionalità richiamati anche dalla giurisprudenza CEDU e dalla normativa UE. Quanto alla questione del sequestro/confisca del prezzo del reato in capo al corruttore, la Corte ha statuito che è indispensabile provare che il profitto o il prezzo siano effettivamente esistiti e siano rientrati nella sfera patrimoniale del corruttore; in mancanza di tale prova (situazione presente nel caso di specie) non è possibile sequestrare o confiscare il prezzo al corruttore. Conseguentemente il ricorso del Procuratore veniva respinto e l'ordinanza impugnata (di annullamento del sequestro) restava confermata.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen. (comma 2 e comma 2-bis)

    la locuzione "il giudice dispone"

    Il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, compreso il comma 2-bis, richiede una motivazione specifica circa il periculum in mora; non si può dedurre automaticamente la pericolosità dal fatto che la legge prevede la confisca obbligatoria.

  • art. 322-ter cod. pen. (comma 2)

    "quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e comunque non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale"

    La norma disciplina la confisca del profitto e, ove questo non sia direttamente quantificabile, la sua determinazione indiretta facendo riferimento al prezzo; tuttavia presuppone che il profitto sia stato effettivamente conseguito dal reo: non autorizza automaticamente la confisca del prezzo dal corruttore se il prezzo non è più nella sua sfera patrimoniale.

  • Sezioni Unite, Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021 (Ellade)

    "Nessun utile parametro può infatti essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria ..."

    Le Sezioni Unite hanno affermato l'obbligo motivazionale circa il periculum anche quando la confisca è normativa 'obbligatoria', mettendo a tema la necessità di valutare proporzionalità e necessità dell'anticipazione ablativa.

  • Regolamento (UE) 2018/1805 (art. 1, par. 3) e Direttiva 2014/42/UE

    "che 'nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità'"

    Il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità nell'adozione di misure di congelamento/confisca è richiesto anche dal diritto UE e costituisce parametro interpretativo per la motivazione sul periculum in mora.

  • Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023 (Costingo)

    La giurisprudenza di merito e di legittimità sottolinea che l'obbligo motivazionale sul periculum non può essere eluso appellandosi a formule verbali o a qualificazioni formali della confisca.

  • Sez. 6, n. 23203 del 05/03/2024 (Petrini)

    Ribadito che la determinazione indiretta del profitto ai sensi dell'art. 322-ter comma 2 è strumentale a quantificare il profitto non direttamente determinabile, ma non equivale a una regola che autorizzi la confisca del prezzo quando il profitto non risulti conseguito o rientrato nel patrimonio del reo.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321 (anche comma 2-bis) richiede una motivazione specifica e congrua sul periculum in mora: non esiste automatismo motivazionale basato sulla natura 'obbligatoria' della confisca.
  • La motivazione sul periculum deve valutare necessità e proporzionalità dell'anticipazione ablativa, in coerenza con i principi della CEDU e con gli obblighi derivanti dalla normativa UE.
  • La confisca diretta o per equivalente del cosiddetto 'prezzo' pagato dal corruttore è ammissibile solo se è provato che il profitto o il prezzo sono stati effettivamente conseguiti e rientrati nella sfera patrimoniale del corruttore; in assenza di tale prova, non può operare la misura ablativa.
  • L'art. 322-ter, comma 2, è una norma di quantificazione sussidiaria del profitto quando questo non è direttamente determinabile e non autorizza di per sé la sottrazione ai corruttori di somme già uscite dalla loro sfera patrimoniale.
  • È onere dell'accusa dimostrare l'esistenza e la riconducibilità del profitto al patrimionio del soggetto cui si intende applicare il sequestro o la confisca; in mancanza, il provvedimento è illegittimo.
  • Il giudice dovrà motivare il periculum anche con riguardo alla tipologia dei beni e senza distinzione automatica tra beni mobili o immobili: la valutazione è sostanziale, non meramente formale.

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