Sentenza n. 12131/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza 4520 del 16 aprile 2024 r.g.n. 1923/2024 del Tribunale di Roma, Sezione II lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 4520/2024, notificata e passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero. L’Amministrazione si è costituita con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha rilevato che il Ministero, a fronte dell’allegato inadempimento, non aveva dimostrato né chiarito la corretta esecuzione della sentenza. Richiamando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, il giudice ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta del ricorrente entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e ss., l. 107/2015
beneficio economico di € 500 annuo tramite la Carta elettronica del docente
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro; i relativi presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La norma è richiamata nel titolo giudiziale quale criterio per la decorrenza di interessi o rivalutazione sull’importo dovuto.
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve limitarsi a dare concreta attuazione al contenuto del giudicato, senza rimettere in discussione i presupposti del diritto già accertato dal giudice della cognizione.
- Quando il privato deduce l’inadempimento di un giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la domanda di ottemperanza può essere accolta sulla base della ripartizione dell’onere della prova tra creditore e debitore.
- L’accertamento dell’obbligo di eseguire il giudicato può essere accompagnato dalla fissazione di un termine e dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- L’amministrazione soccombente nel giudizio di ottemperanza deve essere condannata alle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1447/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1448/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1449/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1450/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1451/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 lug 2026Sentenza n. 1452/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →