Regolamento (UE) 2018/895
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/895 della Commissione, del 22 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il sistema di tariffe e oneri dovuti all’ECHA per le procedure di autorizzazione REACH e per la revisione delle autorizzazioni. La modifica tiene conto del carico di lavoro dell’Agenzia, in particolare nelle domande congiunte e nelle ipotesi di più sostanze o più impieghi, e semplifica la ripartizione degli importi tra i richiedenti. Sono confermate e aggiornate le tariffe differenziate per dimensione d’impresa, con particolare attenzione alla tutela delle PMI. La disciplina non si applica alle domande presentate prima del 15 luglio 2018.
Modifica le tariffe e gli oneri dovuti all’ECHA per domande di autorizzazione e relazioni di revisione in materia REACH.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di autorizzazione di sostanze ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e alle relazioni di revisione di autorizzazioni ai sensi dell’articolo 61 del medesimo regolamento, limitatamente agli importi dovuti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Riguarda operatori economici singoli o congiunti, con disciplina specifica per imprese di dimensioni diverse e riduzioni per medie, piccole e microimprese. Non si applica alle domande presentate prima della data di entrata in vigore, per effetto della disciplina transitoria dell’articolo 2.
Modifica delle tariffe ECHA per autorizzazioni e revisioni REACH
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/895 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 340/2008, che disciplina le tariffe e gli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) nell’ambito del regolamento REACH. La finalità dichiarata è adeguare gli importi al carico di lavoro effettivo dell’Agenzia, soprattutto per le domande congiunte e per i casi in cui la domanda o la revisione riguardano più impieghi o più sostanze.
Contesto e ratio dell’intervento
Dai considerando emerge che l’esperienza maturata dall’ECHA e dai suoi comitati ha mostrato che il lavoro istruttorio dipende principalmente dal numero di impieghi oggetto della domanda, più che dal numero di richiedenti che agiscono congiuntamente. Il regolamento mira quindi a evitare un aggravio economico ingiustificato per le richieste collettive, a rendere più equa la ripartizione degli importi tra i co-richiedenti e a preservare il trattamento favorevole previsto per le PMI.
Tariffe per le domande di autorizzazione
L’articolo 8, paragrafo 2, è riscritto per prevedere una tariffa di base per ogni domanda di autorizzazione, che copre una sola sostanza e un solo impiego. Per ogni ulteriore impiego e per ogni ulteriore sostanza che rientra nella nozione di gruppo di sostanze di cui all’allegato XI, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’ECHA riscuote una tariffa supplementare.
Le regole principali sono le seguenti:
- se la domanda è presentata da più richiedenti, non si applicano tariffe supplementari;
- se i richiedenti hanno dimensioni diverse, si applica la tariffa più elevata tra quelle corrispondenti ai richiedenti;
- in caso di domanda congiunta, i richiedenti devono ripartire l’importo in modo equo, trasparente e non discriminatorio, soprattutto con riguardo alle PMI;
- l’ECHA emette fattura per la tariffa di base e per ciascuna tariffa supplementare dovuta.
Oneri per la relazione di revisione
L’articolo 9, paragrafo 2, introduce una disciplina speculare per la presentazione della relazione di revisione dell’autorizzazione. Anche in questo caso è previsto un onere di base, riferito a una sola sostanza e a un solo impiego, e oneri supplementari per ciascun impiego aggiuntivo e per ciascuna sostanza supplementare ricompresa in un gruppo di sostanze.
Per la relazione di revisione congiunta:
- non si applicano oneri supplementari se la relazione è presentata da più di una parte;
- se le parti hanno dimensioni diverse, si applica l’onere più elevato tra quelli applicabili;
- i titolari dell’autorizzazione devono ripartire l’onere in modo equo, trasparente e non discriminatorio, soprattutto a beneficio delle PMI;
- l’ECHA emette fattura per l’onere di base e per ogni onere supplementare applicabile.
Importi previsti negli allegati VI e VII
Gli allegati VI e VII sono integralmente sostituiti e fissano gli importi dovuti.
Per le domande di autorizzazione, l’allegato VI prevede:
- tariffa di base ordinaria: 54.100 EUR;
- tariffa supplementare per sostanza: 10.820 EUR;
- tariffa supplementare per impiego: 48.690 EUR.
Sono previste tariffe ridotte per dimensione d’impresa:
- medie imprese: 40.575 EUR di base, 8.115 EUR per sostanza, 36.518 EUR per impiego;
- piccole imprese: 24.345 EUR di base, 4.869 EUR per sostanza, 21.911 EUR per impiego;
- microimprese: 5.410 EUR di base, 1.082 EUR per sostanza, 4.869 EUR per impiego.
L’allegato VII replica la stessa struttura per gli oneri relativi alla revisione delle autorizzazioni, con importi identici a quelli previsti per le tariffe di autorizzazione.
Applicazione nel tempo
L’articolo 2 stabilisce un regime transitorio collegato alla data del 15 luglio 2018. Il regolamento modificato si applica alle domande presentate prima di tale data, mentre dai considerando si ricava che, per ragioni di certezza del diritto, il nuovo regolamento non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore e portata generale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Tariffa di base e tariffe supplementari per le domande di autorizzazione
L’articolo 8, paragrafo 2, è sostituito prevedendo che l’ECHA riscuota una tariffa di base per ogni domanda di autorizzazione, riferita a una sola sostanza e a un solo impiego, e tariffe supplementari per ogni impiego aggiuntivo e per ogni sostanza supplementare inclusa in un gruppo di sostanze ai sensi dell’allegato XI, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 1907/2006. In caso di domanda congiunta non si applicano tariffe supplementari. Se i richiedenti hanno dimensioni diverse, si applica la tariffa più elevata tra quelle applicabili ai richiedenti. I richiedenti devono ripartire la tariffa in modo equo, trasparente e non discriminatorio, con particolare attenzione alle PMI. L’ECHA emette fattura per la tariffa di base e per ogni supplemento applicabile.
Oneri per la presentazione della relazione di revisione
L’articolo 9, paragrafo 2, è sostituito con una disciplina analoga per la revisione dell’autorizzazione: l’ECHA riscuote un onere di base per la presentazione di ogni relazione di revisione, riferito a una sola sostanza e a un solo impiego, e oneri supplementari per ogni impiego aggiuntivo e per ogni sostanza supplementare in un gruppo di sostanze. Non si applicano oneri supplementari se la relazione è presentata da più di una parte. Per presentazioni congiunte tra soggetti di dimensioni diverse si applica l’onere più elevato; i titolari dell’autorizzazione devono ripartire l’onere in modo equo, trasparente e non discriminatorio, soprattutto per le PMI. L’ECHA emette fattura per l’onere di base e per ogni supplemento applicabile.
Aggiornamento degli allegati VI e VII con gli importi
Gli allegati VI e VII sono sostituiti e stabiliscono gli importi delle tariffe e degli oneri. Per domande di autorizzazione e relazioni di revisione gli importi ordinari sono: tariffa/onere di base 54.100 EUR; supplemento per sostanza 10.820 EUR; supplemento per impiego 48.690 EUR. Sono previste riduzioni per le imprese: medie imprese 40.575 EUR, 8.115 EUR e 36.518 EUR; piccole imprese 24.345 EUR, 4.869 EUR e 21.911 EUR; microimprese 5.410 EUR, 1.082 EUR e 4.869 EUR.
Applicazione temporale e non retroattività
L’articolo 2 dispone che il regolamento (CE) n. 340/2008, come modificato, si applichi alle domande presentate prima del 15 luglio 2018. I considerando precisano inoltre che, per ragioni di certezza giuridica, il presente regolamento non si applica alle domande presentate prima della data di entrata in vigore.
Entrata in vigore e efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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