L.R. Liguria 33/2019
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER GLI ANNI FINANZIARI 2020-2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il bilancio di previsione della Regione Liguria per il triennio 2020-2022, con stati di previsione di entrata e spesa, autorizzazioni di indebitamento e ristrutturazione del debito, fondi di riserva e speciali, nonché l’assegnazione di risorse al Consiglio regionale. Ha efficacia dal 1° gennaio 2020 e riguarda esclusivamente gli esercizi finanziari 2020-2022.
Bilancio di previsione Regione Liguria 2020-2022
Bilancio di previsione della Regione Liguria 2020-2022
Il provvedimento definisce il bilancio di previsione della Regione Liguria per il triennio 2020-2022, disciplinando gli stanziamenti di entrata e di spesa, l’eventuale ricorso all’indebitamento, alcuni fondi accantonati e la disponibilità di risorse per il Consiglio regionale. La disciplina ha natura tipicamente finanziaria e opera nel solo ambito della Regione Liguria.
Stati di previsione dell’entrata e della spesa
Per ciascun esercizio del triennio sono autorizzati gli stati di previsione, in base ai principi contabili del d.lgs. 118/2011.
- 2020: entrate di competenza e impegni di spesa pari a euro 6.983.619.222,76; entrate e pagamenti di cassa pari a euro 10.289.132.945,85.
- 2021: entrate di competenza e impegni di spesa pari a euro 5.884.909.883,16.
- 2022: entrate di competenza e impegni di spesa pari a euro 5.845.718.283,29.
Per il 2020 è anche autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti della cassa stanziata. Per tutti gli esercizi 2020-2022 l’impegno di spesa è consentito entro i limiti degli stanziamenti di competenza.
Inoltre, sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate derivanti da mutui e altre forme di indebitamento secondo quanto previsto dall’articolo 3.
Allegati e schemi di bilancio
Sono approvati gli schemi di bilancio e i relativi allegati previsti dall’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011. Gli allegati richiamati nel testo costituiscono parte integrante della disciplina finanziaria, pur non essendo riprodotti nel testo consolidato fornito.
Indebitamento per investimenti e disavanzi da debito autorizzato e non contratto
La Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti dei tre esercizi del bilancio e per coprire specifici disavanzi derivanti da debito autorizzato e non contratto relativi ad anni precedenti.
Le finalità e gli importi autorizzati sono:
- investimenti 2020: euro 62.317.522,82;
- investimenti 2021: euro 37.358.202,80;
- investimenti 2022: euro 32.353.856,58;
- disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto per investimenti 2019: euro 5.004.107,92;
- disavanzo per investimenti 2016: euro 28.629.848,89;
- disavanzo per investimenti 2015: euro 5.000.000,00;
- disavanzo per investimenti 2014: euro 7.867.776,00;
- disavanzo per investimenti 2009: euro 10.814.911,89.
Le spese da finanziare con mutuo o altre forme di indebitamento sono individuate negli appositi allegati richiamati dalla legge.
Condizioni dei mutui e copertura delle rate
Per i mutui, la legge fissa i seguenti limiti:
- tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 3% annuo;
- durata minima del periodo di ammortamento: 20 anni.
Per i prestiti obbligazionari valgono invece i limiti della normativa statale vigente.
Le rate di ammortamento per il triennio 2020-2022 trovano copertura negli stanziamenti di bilancio, con imputazione alla Missione 50, Programma 001 per la quota interessi e alla Missione 50, Programma 002 per la quota capitale. Per gli anni successivi al 2022 la copertura è rinviata ai bilanci futuri, comprensivi degli eventuali aumenti dei tassi legati al mercato.
Ristrutturazione del debito regionale
La Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare il debito regionale per ridurne l’onere complessivo, tramite:
- rinegoziazione;
- estinzione anticipata;
- riacquisto;
- surroga;
- assunzione di nuovi mutui fino a euro 150.000.000,00.
La ristrutturazione deve rispettare le autorizzazioni relative alle singole posizioni debitorie e perseguire sia il contenimento del costo del debito sia il non aumento del debito pubblico secondo la normativa richiamata.
È inoltre autorizzata la conversione, mediante rifinanziamento, dei mutui in ammortamento contratti con intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti o con altri soggetti autorizzati, fino all’importo massimo di euro 200.895.042,14, secondo la circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1298 del 14 novembre 2019.
Anche in questo caso, le rate di ammortamento 2020-2022 sono coperte dagli stanziamenti delle Missioni 50/001 e 50/002; per gli anni successivi vale la copertura mediante i relativi bilanci futuri.
Fondi di riserva
Ai sensi del d.lgs. 118/2011, nella Missione 20 “Fondi ed accantonamenti” – Programma 1 “Fondo di riserva” sono iscritti tre fondi:
- fondo di riserva per le spese obbligatorie: euro 11.791.001,36 per il 2020, euro 11.820.744,58 per il 2021, euro 12.722.470,66 per il 2022;
- fondo di riserva per le spese impreviste: euro 4.000.000,00 per ciascuna annualità 2020-2022;
- fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa: euro 329.790.459,40 per il solo 2020.
Fondo strategico regionale
Per l’esercizio 2020, in applicazione della legge regionale di stabilità 2017, i fondi di cui alle tabelle A e B sono quantificati in euro 10.126.697,00 e trovano copertura nelle risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” – Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato”.
Fondi speciali
Il fondo speciale per le spese correnti, destinato a coprire gli oneri di provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, è determinato come segue:
- 2020: euro 220.000,00 in competenza e cassa;
- 2021: euro 100.000,00 in competenza;
- 2022: euro 100.000,00 in competenza.
Il fondo è collocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Risorse per il Consiglio regionale
Le somme iscritte nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma 01 “Organi istituzionali” sono rese disponibili al Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, ai sensi della legge regionale sull’autonomia del Consiglio.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2020. La sua applicazione è quindi limitata al bilancio e alle autorizzazioni riferite al triennio 2020-2022, con eventuali effetti di copertura dei debiti anche sugli esercizi successivi solo per le rate di ammortamento già autorizzate.
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