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Legge

L.R. Liguria 25/2019

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2006, N. 25 (DISPOSIZIONI SULL’AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA) IN MATERIA DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Normativa regionaleL.R. Liguria 25/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria 24 dicembre 2019, n. 25 aggiorna la disciplina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance del Consiglio regionale: ne conferma composizione, requisiti e cause di incompatibilità, fissando compenso annuo e rimborso spese. Prevede inoltre l’invarianza finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri per la Regione.

Modifiche alla disciplina dell’OIV del Consiglio regionale ligure

Modifiche alla disciplina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance

La legge regionale interviene sulla disciplina dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, ridefinendone composizione, requisiti di nomina, incompatibilità e compensi. La disciplina riguarda esclusivamente l’ambito del Consiglio regionale ligure.

Composizione e nomina

L’OIV è composto da tre componenti esterni, uno dei quali con funzioni di Presidente. La nomina spetta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previo avviso pubblico. L’incarico dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Requisiti dei componenti

I componenti devono:

  • godere dei diritti civili e politici;
  • essere in possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea magistrale;
  • essere iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV;
  • avere comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nelle materie della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, della pianificazione, del controllo di gestione, della programmazione finanziaria e di bilancio e del risk management.

Cause di esclusione e incompatibilità

Non possono essere nominati componenti dell’OIV:

  • coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
  • coloro che abbiano riportato condanne per danno erariale nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa;
  • i dipendenti pubblici sanzionati disciplinarmente oltre la censura;
  • chi sia stato motivatamente rimosso in precedenza dall’incarico di componente OIV prima della scadenza;
  • i dipendenti della Regione Liguria;
  • chi rivesta o abbia rivestito nel triennio precedente incarichi di indirizzo politico, cariche elettive regionali, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
  • i magistrati o avvocati dello Stato che svolgono funzioni nell’ambito territoriale ligure;
  • chi abbia o abbia avuto, nel triennio precedente, rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con l’Assemblea legislativa, nonché chi sia o sia stato, nel medesimo triennio, Revisore dei conti presso la stessa Assemblea;
  • il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei dirigenti regionali, dei consiglieri regionali e degli assessori regionali.

Compenso e rimborsi

Il compenso di ciascun componente dell’OIV è fissato in euro 3.000 annui. Per le sole riunioni formalmente convocate è inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, documentate secondo la disciplina richiamata, fino a un massimo di euro 650 annui per componente.

Regime finanziario

L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

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