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Sentenza

Sentenza n. 1000/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia dei decreti di decadenza del nulla osta P-LT/L/Q/2023/107853, P-LT/L/Q/2023/107854, P-LT/L/Q/2023/107855, P-LT/L/Q/2023/107856 emessi dalla Prefettura di Latina in data 18 agosto 2025, e per la condanna al risarcimento dei danni.

Giustizia amministrativa202500950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti della Prefettura di Latina del 18 agosto 2025 di decadenza di quattro nulla osta al lavoro già rilasciati per lavoratori alle dipendenze del ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i quattro decreti di decadenza dei nulla osta, chiedendone l'annullamento previa sospensione e il risarcimento dei danni. Dal testo non sono specificati i vizi di legittimità dedotti a fondamento dell'impugnazione. È stata inoltre proposta domanda di condanna dell'amministrazione al rilascio dei visti d'ingresso.

La decisione

La domanda caducatoria è stata dichiarata cessata la materia del contendere, poiché il 2 dicembre 2025 la Prefettura ha revocato in autotutela i quattro provvedimenti impugnati, soddisfacendo l'interesse all'annullamento; era stata inoltre accolta la domanda cautelare con ordinanza n. 18/2026. La domanda risarcitoria è stata respinta perché non supportata da elementi probatori circa i danni asseritamente subiti nel breve periodo tra i decreti di decadenza e il loro annullamento d'ufficio. È stata dichiarata inammissibile la domanda di condanna al rilascio dei visti, poiché competente è il Ministero degli Affari Esteri, al quale il ricorso non era stato notificato. Spese compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con riguardo alla domanda caducatoria dei gravati atti, stante l’intervenuto annullamento degli stessi in autotutela;

    La cessazione della materia del contendere va dichiarata sulla domanda di annullamento quando l'amministrazione annulla in autotutela gli atti impugnati, soddisfacendo l'interesse del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela gli atti impugnati e in tal modo soddisfa l'interesse all'annullamento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda caducatoria.
  • La domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivati da provvedimenti poi annullati deve essere supportata da elementi probatori; in mancanza, è respinta.
  • È inammissibile la domanda di condanna al rilascio di un titolo quando è proposta contro un'amministrazione priva della relativa competenza e non è stata evocata in giudizio l'amministrazione competente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaDanno da provvedimento illegittimoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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