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Sentenza

Sentenza n. 3319/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1245/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondere euro 500 mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e divenuta definitiva. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e il pagamento di euro 500, l'applicazione della penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi trasmessa in copia informatica tramite PEC, si limitava a conferire il mandato per il giudizio relativo al riconoscimento del diritto alla Carta del docente, senza indicare il Tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. Il ricorrente non era rappresentato dal proprio difensore alla camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale valida. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura deve individuare specificamente l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare il giudizio. La generica procura separata dal ricorso non è stata ritenuta equiparabile a una procura apposta in calce o a margine, poiché la mera successiva trasmissione e unione telematica della copia informatica al ricorso nativo digitale non garantisce né la piena consapevolezza del contenuto dell'atto rappresentativo né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. L'eccezione prevista per la procura materialmente apposta al ricorso non può essere estesa alla procura cartacea separata digitalizzata e depositata telematicamente. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stata riconosciuta neppure la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare la soluzione processuale più prudente. Il Collegio ha inoltre ritenuto non necessaria l'adozione dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente era assente alla camera di consiglio e tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della pretesa riconosciuta dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura speciale deve individuare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e ogni altro elemento utile a identificare la controversia.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adatta la nozione di procura apposta in calce al processo telematico, ma non esonera la procura separata dall'indicare in modo autosufficiente gli elementi identificativi della controversia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato unitamente all'art. 182, comma 2, c.p.c. per escludere la sanabilità della procura mancante o generica quando il requisito della procura speciale non sussiste al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente, nel caso esaminato, la rinnovazione o regolarizzazione successiva della procura, poiché nel processo amministrativo la procura speciale è requisito di ammissibilità originario.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini è ammessa solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando la parte abbia scelto, tra orientamenti interpretativi già esistenti, quello meno prudente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso alle parti sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando i difensori non sono presenti all'udienza o alla camera di consiglio, poiché la mancata comparizione implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della richiesta di penalità di mora, non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato per sottolineare la generale necessità del patrocinio di un avvocato nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. in relazione alla necessità della difesa tecnica.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve contenere elementi idonei a individuare specificamente la controversia, inclusi l'oggetto del ricorso e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata dal ricorso, priva di tali elementi, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La procura redatta su supporto cartaceo separato e depositata o notificata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diviene automaticamente una procura apposta in calce: la congiunzione telematica dei documenti non supplisce alla genericità della procura né dimostra che essa sia preesistente o coeva alla redazione del ricorso.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito telematico dell'atto.
  • La carenza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la parte abbia scelto un orientamento interpretativo meno prudente tra indirizzi già esistenti, poiché in tal caso non ricorrono né obiettiva incertezza normativa né un impedimento non imputabile.
  • Quando il difensore non compare all'udienza o alla camera di consiglio, il giudice non è tenuto a dare l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio, poiché la mancata presenza implica rinuncia al contraddittorio su tale questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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