Sentenza n. 8991/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Provvedimento di esclusione, adottato da I.S.M.E.A. in data 14 gennaio 2025, comunicato alla parte ricorrente con nota prot. n. 0001915 del 15 gennaio 2025, con cui è stata respinta la domanda di ammissione alle agevolazioni nell’ambito del programma denominato “Misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura”, previste dal Decreto Interministeriale del 23 febbraio 2024 pubblicato in G.U. n. 86 del 12 aprile 2024 in applicazione del D. Lgs. 185/2000 Titolo I Capo III; - della Comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 , prot. n. 0042730 dell’11 dicembre 2024, con cui I.S.M.E.A. ha rappresentato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda presentata dalla parte ricorrente; - della nota prot. 5540, notificata via p.e.c. il giorno 11 febbraio 2025, con cui l'Amministrazione ha confermato l'esito negativo e la definitiva messa agli atti della domanda; - di tutti gli atti prodromici e consequenziali, tra i quali: 1) Verbale istruttorio e risultanze peritali ivi recate, di cui non si conoscono gli estremi ed il contenuto perché mai pubblicato né notificato alla parte ricorrente; 2) Provvedimento di I.S.M.E.A. conclusivo della fase di valutazione della domanda di accesso, presumibilmente con giudizio sfavorevole, di cui non si conoscono gli estremi ed il contenuto perché mai pubblicato né notificato alla parte ricorrente; 3) Determinazione di I.S.M.E.A. di chiusura definitiva del bando e di approvazione dell’elenco finale delle domande ammesse alle agevolazioni, nella parte in cui verifica ed approva la pretermissione della posizione della ricorrente, di cui non si conoscono gli estremi ed il contenuto perché mai pubblicato né notificato alla parte ricorrente; 4) degli atti e dei provvedimenti di I.S.M.E.A., con cui è stato recepito l’elenco graduatoria delle domande ammesse e registrate in ordine cronologico o attraverso i quali si è comunque svolto il procedimento, successivamente alla data di apertura e chiusura del portale di accesso per la presentazione telematica delle domande, di cui non si conoscono gli estremi ed il contenuto perché mai pubblicato né notificato alla parte ricorrente; 5) per quanto occorrer possa, dell’atto di concessione redatto da I.S.M.E.A, nel quale sono indicati i soggetti a cui è stato effettivamente erogato il beneficio di cui al Fondo sopra cit., di cui non si conoscono gli estremi ed il contenuto perché mai pubblicato né notificato alla parte ricorrente; 6) per quanto occorrer possa, delle regole tecniche e delle modalità di svolgimento della procedura per l'invio delle domande, adottate da I.S.M.E.A., tra cui il le “istruzioni applicative donne in campo”; 7) nonché, per quanto occorrer possa, le disposizioni e ogni altro provvedimento di I.S.M.E.A. (non conosciuti) relativi alla progettazione, realizzazione tecnica e utilizzo della piattaforma informatica; - e di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad essere ammessa all’agevolazione richiesta mediante l'inserimento nell'elenco delle domande ammesse alle agevolazioni pubblicato nella graduatoria non meglio cognita in quanto non posseduta, nella posizione cronologica che era stata assunta all’atto dell’accettazione telematica della domanda dalla stessa presentata (numero domanda: PIU24_00051); ovvero in via subordinata per la condanna al riesame della posizione della ricorrente mediante un’istruttoria conforme ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento della Pubblica Amministrazione: ovvero ancora in via ulteriormente subordinata per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente monetario, subito dalla ricorrente, nella misura pari a quella che sarebbe stata erogata alla stessa senza l’illegittima esclusione dalla surriferita graduatoria ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura per l'ammissione alle agevolazioni previste per l'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di agevolazione per il subentro nella conduzione di un'azienda agricola. I.S.M.E.A., con preavviso di rigetto, aveva contestato carenze documentali e incongruenze economico-finanziarie, rilevando in particolare che l'impresa cedente svolgeva anche un'attività di cura degli animali d'affezione, non agricola, e che l'attività agricola non risultava prevalente sotto il profilo del fatturato. Il provvedimento definitivo di esclusione aveva inoltre ritenuto non dimostrata la sostenibilità economica dell'iniziativa e insufficienti alcuni elementi documentali e progettuali. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 10-ter d.lgs. 185/2000 e dell'art. 2 del d.m. 23 febbraio 2024, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ha sostenuto che l'attività di cura degli animali d'affezione potesse rientrare nella nozione di attività agricola ex art. 2135 c.c., o comunque fosse non prevalente rispetto all'attività agricola, e che dovessero utilizzarsi criteri organizzativi o il monte ore lavorato anziché il fatturato. Ha inoltre affermato che l'attività non agricola fosse cessata e che l'imputazione di alcune fatture al relativo codice ATECO fosse erronea. Con il secondo motivo ha contestato l'incompletezza documentale e i vizi istruttori relativi alla valutazione del progetto. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'ammissione, in subordine il riesame e, ulteriormente, il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo dirimente e assorbente l'infondatezza del primo motivo. La disciplina del programma richiede il subentro in un'intera azienda agricola che eserciti esclusivamente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. Il servizio di cura degli animali d'affezione, in quanto riferito a un settore produttivo non collegato, neppure indirettamente, alla produzione agricola, non rientra nella nozione di attività agricola. Nel caso concreto era pacifico che l'impresa cedente svolgesse tale attività insieme ad attività agricole, risultate non prevalenti economicamente. Le giustificazioni relative alla cessazione dell'attività non agricola e all'erronea imputazione delle fatture erano state presentate soltanto dopo l'adozione del provvedimento definitivo e non erano state supportate da documentazione. Il criterio del fatturato, utilizzato dall'amministrazione per valutare la prevalenza economica delle attività, è stato ritenuto oggettivo e coerente, mentre non è stata accolta la richiesta di utilizzare il monte ore o criteri organizzativi. Il requisito relativo all'attività agricola dell'impresa subentrante non sostituisce quello, distinto e necessario, relativo all'esclusiva natura agricola dell'impresa cedente. Poiché il provvedimento era plurimotivato e la ragione concernente la carenza del requisito soggettivo era sufficiente a sostenerlo, il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all'esame del secondo motivo relativo alle carenze documentali e progettuali, esaminandolo solo per completezza e rilevando comunque l'assenza di errori manifesti nella valutazione amministrativa. Le spese sono state compensate per l'assoluta novità della questione.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto consente all'amministrazione di rappresentare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda; nel caso concreto le deduzioni decisive della ricorrente sono state comunque formulate dopo l'adozione del provvedimento definitivo e senza adeguato supporto documentale.
art. 10-ter d.lgs. 185/2000
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento ai presupposti di accesso alle agevolazioni; la decisione ha tuttavia fondato il rigetto sulla disciplina specifica del decreto ministeriale e sulla carenza del requisito soggettivo.
art. 2 d.m. 23 febbraio 2024
"alle microimprese e piccole e medie imprese ... che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione"
La disposizione richiede, per l'accesso al beneficio, il subentro in un'azienda esercitante esclusivamente attività agricola; tale requisito riguarda l'impresa cedente e si aggiunge ai requisiti dell'impresa beneficiaria e del progetto.
art. 2135 c.c.
"è imprenditore agricolo chi esercita le seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse"
La nozione di attività agricola comprende le attività intrinsecamente collegate alla coltivazione del fondo e le attività connesse inserite nel medesimo ciclo produttivo agricolo; il servizio di cura degli animali d'affezione, non collegato alla produzione agricola, ne resta escluso.
punto 3 delle Istruzioni Applicative I.S.M.E.A.
"Le PMI beneficiarie, anche in seguito all’intervento richiesto, dovranno esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. Dovrà essere, inoltre, rispettato il principio di prevalenza dell’attività agricola principale sull’attività connessa."
Le istruzioni applicative confermano il requisito dell'esclusività dell'attività agricola e il principio di prevalenza dell'attività agricola principale sull'attività connessa.
art. 21-octies l. 241/1990
Massime di principio
- Nelle misure agevolative che subordinano il beneficio al subentro in un'intera azienda agricola esercitante esclusivamente attività agricola, la presenza nell'impresa cedente di un'attività estranea al ciclo produttivo agricolo impedisce il riconoscimento del requisito soggettivo, anche se l'impresa subentrante intende destinare il finanziamento allo sviluppo di attività agricole.
- Il servizio di cura degli animali d'affezione, non essendo collegato neppure indirettamente alla produzione agricola, non rientra nella nozione di attività agricola o connessa di cui all'art. 2135 c.c.
- Quando occorre individuare la prevalenza economica tra attività eterogenee, il criterio del fatturato costituisce un parametro oggettivo idoneo a esprimere l'entità economica delle rispettive attività; il richiedente non può sostituirlo con il monte ore o con criteri organizzativi in assenza di una diversa previsione della disciplina applicabile.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonomamente idonee a sostenerlo è sufficiente per il rigetto del ricorso e rende superfluo l'esame delle censure riferite agli ulteriori motivi, per sopravvenuta carenza di interesse.
- Le giustificazioni e la documentazione dirette a superare un motivo ostativo devono essere presentate nel procedimento e prima dell'adozione del provvedimento definitivo; deduzioni tardive, successive all'atto conclusivo e non corroborate documentalmente, non impongono all'amministrazione una diversa valutazione.
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