Regolamento (UE) 2021/1209
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 della Commissione del 22 luglio 2021 che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tali produttori esportatori e dispone la registrazione di dette importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento avvia un riesame "nuovi esportatori" ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base antidumping, relativo a tre produttori cinesi di acido tricloroisocianurico. Contestualmente, abroga il dazio antidumping definitivo applicabile alle loro importazioni e dispone la registrazione doganale delle stesse per consentire l’eventuale riscossione retroattiva qualora il riesame confermi pratiche di dumping. Il provvedimento disciplina inoltre termini procedurali, regole di partecipazione delle parti interessate, riservatezza, mancata collaborazione e durata dell’inchiesta.
Avvio di un riesame relativo ai nuovi esportatori per tre produttori cinesi di acido tricloroisocianurico, con abrogazione temporanea del dazio antidumping per le loro importazioni e registrazione delle stesse.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di acido tricloroisocianurico e suoi preparati (simclosene), classificati ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati per l’esportazione nell’Unione da Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd, Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd e Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd. Non riguarda le altre società già soggette ad aliquote individuali nel regolamento (UE) 2017/2230. Le misure si applicano nel contesto di un riesame antidumping avviato ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, con effetti immediati dalla data di entrata in vigore del regolamento e con registrazione delle importazioni per nove mesi.
Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori di acido tricloroisocianurico
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 avvia un riesame relativo ai "nuovi esportatori" ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Il procedimento riguarda tre produttori esportatori cinesi di acido tricloroisocianurico e mira a stabilire se debba essere loro applicato un dazio antidumping individuale.
Contesto e finalità della misura
Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure antidumping già vigenti sul prodotto, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230. La Commissione rileva che i richiedenti hanno dimostrato di non aver esportato il prodotto nell’Unione durante l’inchiesta originaria, di non essere collegati ai produttori già soggetti a dazio e di aver iniziato a esportare solo successivamente.
Prodotto interessato e misure preesistenti
Il prodotto oggetto del riesame è l’acido tricloroisocianurico e suoi preparati, noto anche come simclosene, classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 e ai corrispondenti codici TARIC 2933698070 e 3808942020. Il prodotto è originario della Repubblica popolare cinese e, prima del presente regolamento, era soggetto a un dazio antidumping definitivo del 42,6 %, salvo le aliquote individuali previste per alcune società espressamente individuate.
Soggetti interessati dal riesame
Il riesame riguarda le importazioni del prodotto fabbricato per l’esportazione nell’Unione da tre imprese:
- Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd, codice addizionale TARIC C630;
- Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd, codice addizionale TARIC C629;
- Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd, codice addizionale TARIC C695.
Abrogazione del dazio e registrazione delle importazioni
Per le importazioni riconducibili ai tre richiedenti, il dazio antidumping istituito dal regolamento (UE) 2017/2230 è abrogato. In parallelo, le autorità doganali nazionali devono registrare tali importazioni in conformità all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, così da consentire l’eventuale riscossione di dazi se il riesame dovesse concludersi con un accertamento di dumping. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Periodo dell’inchiesta di riesame
La Commissione fissa il periodo dell’inchiesta di riesame dal 1º gennaio 2019 al 30 giugno 2021. La scelta è giustificata dal numero limitato di operazioni nel fascicolo e dall’esigenza di ricavare conclusioni rappresentative.
Partecipazione delle parti interessate e termini
Le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, le risposte al questionario e le altre informazioni devono essere trasmesse, salvo diversa disposizione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Entro lo stesso termine di 37 giorni è possibile chiedere di essere sentiti dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta, la richiesta deve comunque essere presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore e deve contenere i motivi della domanda.
Modalità di comunicazione, riservatezza e diritti di difesa
Le informazioni trasmesse alla Commissione devono essere prive di diritti d’autore oppure accompagnate dalle autorizzazioni necessarie per l’uso nel procedimento e per la comunicazione alle altre parti interessate. Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato sufficientemente dettagliato, marcato "For inspection by interested parties".
La Commissione invita le parti a utilizzare la piattaforma TRON.tdi e richiede l’uso di un account EU Login. Sono inoltre indicati i recapiti completi da fornire, con preferenza per comunicazioni elettroniche tramite TRON.tdi o e-mail. Il testo richiama anche le regole applicabili alle comunicazioni elettroniche nei procedimenti di difesa commerciale.
Omessa collaborazione e conseguenze istruttorie
Se una parte interessata non collabora, nega l’accesso alle informazioni necessarie, non le trasmette nei termini o ostacola l’inchiesta, la Commissione può fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036. Lo stesso vale se le informazioni fornite risultano false o fuorvianti. In tali casi l’esito dell’inchiesta può essere meno favorevole per la parte inadempiente.
Consigliere-auditore
Nel procedimento le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore per questioni connesse all’accesso al fascicolo, alla riservatezza dei documenti, alle proroghe dei termini e, più in generale, ai diritti di difesa. Le richieste devono essere motivate e presentate per iscritto; il consigliere-auditore può organizzare audizioni e facilitare la composizione delle controversie con i servizi della Commissione.
Durata del procedimento e protezione dei dati
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, l’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti nel corso del procedimento sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, con rinvio a un’informativa specifica disponibile sul sito della DG Commercio.
Disposizioni principali
Avvio del riesame per nuovi esportatori
È avviato, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 per determinare se debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato per l’esportazione nell’Unione da Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (TARIC C630), Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd (TARIC C629) e Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd (TARIC C695).
Prodotto oggetto del riesame e misure esistenti
Il prodotto riguarda acido tricloroisocianurico e suoi preparati, anche denominato simclosene, classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20, originario della Repubblica popolare cinese. Le importazioni erano soggette al dazio antidumping definitivo del 42,6 % istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230, salve le aliquote individuali previste per talune società.
Motivi dell’apertura del riesame
I richiedenti hanno fornito elementi sufficienti a dimostrare che non esportavano il prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta originaria (1º aprile 2003 - 31 marzo 2004), che non sono collegati ai produttori esportatori soggetti alle misure e che hanno iniziato a esportare nell’Unione solo dopo la conclusione di tale periodo.
Abrogazione del dazio e registrazione delle importazioni
Il dazio antidumping in vigore è abrogato per le importazioni dei tre esportatori interessati. Le autorità doganali nazionali devono registrare tali importazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036; la registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Periodo dell’inchiesta di riesame
L’inchiesta riguarda il periodo dal 1º gennaio 2019 al 30 giugno 2021, scelto per il numero limitato di operazioni nel fascicolo e per garantire conclusioni rappresentative.
Partecipazione delle parti interessate e termini procedurali
Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Salvo diversa disposizione, osservazioni scritte, risposte al questionario e altre informazioni devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le richieste di audizione devono essere presentate entro lo stesso termine di 37 giorni; per questioni relative alla fase di apertura, la richiesta va presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore.
Riservatezza, comunicazioni e strumenti elettronici
Le comunicazioni riservate devono essere marcate "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. È prevista l’uso della piattaforma TRON.tdi e dell’account EU Login; le parti devono fornire recapiti completi e accettano le regole sulle comunicazioni elettroniche. La Commissione indica anche l’indirizzo fisico ed e-mail dedicati alla corrispondenza.
Omessa collaborazione
Se una parte nega l’accesso alle informazioni, non le trasmette nei termini, ostacola gravemente l’inchiesta o fornisce informazioni false o fuorvianti, la Commissione può basarsi sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036, con esiti potenzialmente meno favorevoli per la parte inadempiente.
Consigliere-auditore
Le parti possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore per questioni relative a accesso al fascicolo, riservatezza, proroghe dei termini e diritti di difesa. Le domande devono essere motivate e presentate senza indugio; il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti e i servizi della Commissione.
Durata dell’inchiesta e dati personali
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dall’entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. I dati personali raccolti sono trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725.
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