Regolamento (UE) 2021/1237
Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo ampio il quadro GBER per adeguarlo alle priorità dell'Unione nel periodo post-pandemico e alla nuova programmazione 2021-2027. Introduce nuove categorie di esenzione per la cooperazione territoriale europea, per alcuni progetti di ricerca e innovazione con marchio di eccellenza e cofinanziati, per le infrastrutture digitali e per i prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU. Modifica inoltre condizioni, definizioni, soglie, obblighi di trasparenza e regole di cumulo, con particolare attenzione alle infrastrutture di ricarica e rifornimento, all'efficienza energetica degli edifici e alle reti fisse e mobili a banda larga.
Modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 estendendo e aggiornando le categorie di aiuti di Stato esentate dall'obbligo di notifica, con nuove disposizioni su COVID-19, cooperazione territoriale europea, ricerca e innovazione, connettività digitale, efficienza energetica, infrastrutture di ricarica e finanziamenti InvestEU.
Ambito di applicazione
Si applica agli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri nell'ambito del regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato, per le categorie di aiuti che rispettano le condizioni ivi previste e il capo I del regolamento. Riguarda in particolare imprese, PMI, piccole imprese a media capitalizzazione, intermediari finanziari, partner esecutivi, beneficiari finali e, per alcune misure, consumatori; copre settori come ricerca e sviluppo, ambiente, banda larga e mobile, mobilità a basse emissioni, cooperazione territoriale europea, sviluppo locale partecipativo, agricoltura, energia e strumenti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU. Restano escluse o soggette a limitazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero, taluni aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nella produzione primaria agricola, nonché gli aiuti alle imprese in difficoltà, salvo le deroghe espressamente previste, inclusa quella per imprese divenute in difficoltà tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 a causa della pandemia di COVID-19.
Modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di aiuti di Stato
Il regolamento interviene sul regime generale di esenzione per categoria (GBER) per adeguarlo alla risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19, alla nuova programmazione dei fondi 2021-2027 e al Fondo InvestEU. Il testo amplia l'elenco degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica e introduce condizioni specifiche per assicurare che gli aiuti siano compatibili con il mercato interno ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE.
Ambito generale e finalità
Il regolamento mira a semplificare la concessione di aiuti di Stato in settori considerati di interesse strategico o con effetti limitati sulla concorrenza, tra cui ricerca e innovazione, connettività digitale, efficienza energetica, mobilità a basse emissioni, cooperazione territoriale europea e strumenti finanziari InvestEU. Le motivazioni evidenziano l'esigenza di coordinare il GBER con la disciplina post-COVID, con i programmi Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa, con il meccanismo per collegare l'Europa e con i regolamenti sui fondi strutturali e di coesione 2021-2027.
Modifiche all'ambito di applicazione del GBER
L'articolo 1 è riformulato per includere nuove categorie e per precisare quelle escluse. In particolare:
- sono inseriti gli aiuti per progetti di cooperazione territoriale europea;
- sono inseriti gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU;
- sono confermate e aggiornate le regole per aeroporti regionali e porti;
- per il settore pesca e acquacoltura e per la produzione primaria agricola restano ferme esclusioni, salvo le eccezioni espressamente previste.
È inoltre precisato che, salvo specifiche deroghe, il regolamento non si applica ai regimi che ammettono aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti, né agli aiuti alle imprese in difficoltà. Fa eccezione la previsione secondo cui il regolamento si applica, in deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Nuove definizioni rilevanti
L'articolo 2 introduce o aggiorna definizioni essenziali per la concreta applicazione delle nuove sezioni. Tra le definizioni più rilevanti vi sono:
- infrastruttura di ricarica e infrastruttura di rifornimento per veicoli stradali;
- idrogeno rinnovabile;
- edificio residenziale, servizi sociali, digitalizzazione e smart readiness;
- piccola impresa a media capitalizzazione;
- rete passiva, locali serviti, motori socioeconomici e corridoio 5G;
- definizioni collegate al Fondo InvestEU, agli intermediari finanziari commerciali e ai nuovi operatori ferroviari.
Cooperazione territoriale europea, CLLD e PEI
Sono introdotte una sezione specifica per la cooperazione territoriale europea e nuove disposizioni per i progetti CLLD e PEI.
Articolo 19 bis: costi sostenuti dalle PMI
L'articolo 19 bis considera compatibili ed esentati dalla notifica gli aiuti ai costi sostenuti dalle PMI che partecipano a:
- progetti CLLD designati come Leader nel quadro FEASR;
- progetti dei gruppi operativi PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
Sono ammessi i costi di sostegno preparatorio, sviluppo di capacità, formazione, creazione di reti, realizzazione delle operazioni approvate, cooperazione del gruppo, costi di esercizio e animazione delle comunità. L'intensità di aiuto non può superare i tassi massimi di cofinanziamento previsti nei regolamenti di fondo applicabili.
Articolo 19 ter: importi limitati per le PMI beneficiarie
L'articolo 19 ter disciplina gli aiuti di importo limitato alle imprese che partecipano o beneficiano di progetti CLLD o PEI. Il massimale è di:
- 200 000 EUR per progetto CLLD;
- 350 000 EUR per progetto PEI.
Articoli 20 e 20 bis: cooperazione territoriale europea
L'articolo 20 copre gli aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti CTE. Sono elencate le principali categorie di costi ammissibili: personale, spese d'ufficio e amministrative, viaggio e soggiorno, consulenze e servizi esterni, apparecchiature, infrastrutture e lavori. L'intensità di aiuto non può superare il tasso massimo di cofinanziamento previsto dai regolamenti rilevanti.
L'articolo 20 bis prevede invece un aiuto di importo limitato per impresa e progetto pari a 20 000 EUR. Per tali aiuti la disciplina di trasparenza e di relazione annuale è semplificata: gli obblighi informativi ordinari non si applicano.
Ricerca, sviluppo, innovazione e marchio di eccellenza
L'articolo 25 viene aggiornato e sono introdotti gli articoli 25 bis, 25 ter, 25 quater e 25 quinquies.
Marchio di eccellenza
L'articolo 25 bis riguarda i progetti di ricerca e sviluppo e gli studi di fattibilità delle PMI insigniti del marchio di eccellenza nell'ambito di Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa. Le attività ammissibili sono quelle già considerate eleggibili nei programmi quadro, ma sono escluse quelle che superano lo sviluppo sperimentale. Il massimale di aiuto è pari a 2,5 milioni di EUR per PMI e per progetto o studio di fattibilità.
Azioni Marie Skłodowska-Curie e proof of concept CER
L'articolo 25 ter estende l'esenzione alle azioni Marie Skłodowska-Curie e alla verifica concettuale del Consiglio europeo della ricerca quando insignite del marchio di eccellenza. Il finanziamento pubblico totale non può superare il livello massimo di sostegno previsto nei programmi Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa.
Progetti cofinanziati e Teaming
L'articolo 25 quater si applica a progetti di ricerca e sviluppo o studi di fattibilità cofinanziati, compresi quelli nell'ambito di partenariati europei istituzionalizzati o azioni di cofinanziamento del programma. Richiede partecipazione di almeno tre Stati membri, oppure due Stati membri e almeno un paese associato, e selezione da parte di esperti indipendenti. Almeno il 30 % dei costi ammissibili totali deve essere coperto dal programma Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa.
L'articolo 25 quinquies disciplina le azioni di Teaming: sono ammessi gli aiuti a iniziative selezionate transnazionalmente, con limiti specifici sui costi ammissibili, sul tasso di finanziamento e sugli investimenti in attivi materiali e immateriali. Per gli investimenti infrastrutturali sono previste ulteriori condizioni di separazione contabile, prezzo di mercato, accesso aperto e meccanismi di monitoraggio e recupero.
Efficienza energetica degli edifici e ricarica dei veicoli
L'articolo 36 bis introduce un nuovo regime per le infrastrutture di ricarica o rifornimento accessibili al pubblico per veicoli a emissioni zero o basse emissioni. L'aiuto riguarda solo energia elettrica e idrogeno rinnovabile, e i costi ammissibili comprendono costruzione, installazione, ammodernamento, componenti elettrici, opere civili, adeguamenti di terreni o strade e autorizzazioni. Sono esclusi i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica e delle unità locali di produzione di idrogeno.
L'articolo richiede:
- procedura di gara competitiva con criteri chiari e non discriminatori;
- accesso non discriminatorio agli utenti;
- verifica preventiva della necessità dell'aiuto mediante consultazione pubblica o studio di mercato;
- divieto di superare il 40 % della dotazione complessiva del regime per lo stesso beneficiario.
Per l'efficienza energetica degli edifici, l'articolo 38 ridefinisce i costi ammissibili e consente combinazioni con impianti rinnovabili in loco, stoccaggio, ricarica dei veicoli elettrici e digitalizzazione degli edifici, con regole specifiche per edifici residenziali, educativi, sociali, pubblici e per edifici con attività economiche inferiori al 35 % della superficie interna. Sono previsti criteri di riduzione minima della domanda energetica primaria e limiti di aiuto, oltre a una disciplina specifica per i contratti di prestazione energetica, fino a 30 milioni di EUR per beneficiario.
L'articolo 39, dedicato agli strumenti finanziari per progetti di efficienza energetica nell'edilizia, viene allineato a tali nuove possibilità di combinazione. I massimali sono, tra gli altri, 15 milioni di EUR per progetto e 30 milioni di EUR nel caso degli investimenti combinati di cui al paragrafo 2 bis, con garanzia non superiore all'80 % del prestito.
Banda larga fissa, reti mobili 4G/5G e buoni internet
Gli articoli 52, 52 bis, 52 ter e 52 quater ridefiniscono il sostegno alla connettività digitale.
Reti fisse a banda larga
L'articolo 52 stabilisce che gli aiuti sono compatibili se rispettano condizioni rigorose su mappatura, consultazione pubblica, salto di qualità, procedura competitiva e accesso all'ingrosso. Sono individuate tre tipologie di intervento, basate su soglie di 30 Mbps, 100 Mbps e 300 Mbps; le reti sovvenzionate devono garantire almeno il raddoppio delle velocità rispetto alle reti esistenti o programmate e, a seconda dei casi, raggiungere 30 Mbps, 300/100 Mbps o 1 Gbps.
Reti mobili 4G e 5G
L'articolo 52 bis si applica alle reti mobili 4G e 5G. Anche qui valgono mappatura e consultazione pubblica, oltre all'obbligo di salto di qualità. Le reti sovvenzionate devono offrire accesso all'ingrosso attivo e passivo, con diritti di accesso attivo per almeno sette anni e accesso fisico non limitato nel tempo. Per gli aiuti superiori a 10 milioni di EUR è previsto un meccanismo di monitoraggio e recupero.
Progetti di interesse comune per la connettività digitale
L'articolo 52 ter riguarda i progetti di interesse comune nel settore dell'infrastruttura transeuropea di connettività digitale finanziati a norma del regolamento (UE) 2021/1153 o insigniti del marchio di eccellenza. Il beneficiario deve contribuire almeno per il 25 % dei costi ammissibili, il progetto deve essere selezionato secondo il regolamento 2021/1153 e deve garantire libero accesso all'ingrosso. Sono previsti casi specifici per corridoi 5G, dorsali terabit, interconnessioni tra motori socioeconomici e reti cablate sottomarine.
Buoni per il collegamento a internet
L'articolo 52 quater disciplina i regimi di buoni per consumatori e PMI. La durata massima è di 24 mesi. I buoni possono coprire fino al 50 % dei costi di installazione e dell'abbonamento mensile e sono utilizzabili solo in zone in cui esiste almeno una rete in grado di fornire le velocità richieste. È imposto il principio di neutralità tecnologica e, per gli operatori verticalmente integrati con quota retail superiore al 25 %, l'obbligo di offrire accesso all'ingrosso a condizioni aperte e non discriminatorie.
Fondo InvestEU
La nuova sezione 16 introduce una disciplina autonoma per gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU.
Condizioni comuni
L'articolo 56 quinquies prevede che la sezione si applichi agli aiuti nei prodotti finanziari che sostengono partner esecutivi, intermediari finanziari o beneficiari finali. Gli aiuti sono esentati dalla notifica se rispettano il capo I, l'articolo 56 quinquies e l'articolo 56 sexies o 56 septies, nonché le condizioni del regolamento (UE) 2021/523 e degli orientamenti InvestEU.
Regime principale per beneficiari finali
L'articolo 56 sexies copre numerose categorie di intervento: progetti digitali transeuropei, reti fisse a banda larga, produzione di energia e infrastrutture energetiche, infrastrutture sociali, educative, culturali e per il patrimonio naturale, trasporti e infrastrutture di trasporto, altre infrastrutture, protezione dell'ambiente, ricerca/sviluppo/innovazione/digitalizzazione e sostegno alle PMI o piccole imprese a media capitalizzazione.
Sono fissati massimali di finanziamento per categoria, ad esempio:
- 150 milioni di EUR per i progetti energetici e per le infrastrutture di trasporto o digitali rilevanti;
- 100 milioni di EUR per alcune infrastrutture e attività sociali o altre infrastrutture;
- 75 milioni di EUR per ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale;
- 30 milioni di EUR per innovazione di processo/organizzazione, servizi di consulenza innovativa e digitalizzazione delle PMI;
- 15 milioni di EUR o 2 milioni di EUR per alcune forme di sostegno a PMI e piccole imprese a media capitalizzazione.
L'articolo contiene inoltre condizioni specifiche su accesso di terzi, separazione contabile, procedure competitive, requisiti ambientali, limiti di potenza e categorie ammissibili per energia rinnovabile, biocarburanti sostenibili, infrastrutture elettriche e del gas.
Intermediazione commerciale
L'articolo 56 septies disciplina i prodotti finanziari commerciali intermediati sostenuti dal Fondo InvestEU. Gli intermediari devono essere selezionati in modo aperto, trasparente e non discriminatorio, mantenere un'esposizione minima al rischio del 20 % per operazione e non possono superare un finanziamento nominale di 7,5 milioni di EUR per beneficiario finale.
Trasparenza, relazione annuale e conservazione dei dati
Sono rafforzati gli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato, con soglie che variano a seconda del settore e del tipo di beneficiario. Per gli aiuti a progetti CTE l'obbligo informativo è attribuito allo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione; per alcuni aiuti CLLD, PEI e CTE di importo limitato gli obblighi di pubblicazione e relazione annuale non si applicano.
Per i prodotti finanziari InvestEU, la pubblicazione delle informazioni su aiuti individuali può essere assicurata dal partner esecutivo tramite trasmissione alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione. I registri dettagliati devono essere conservati per 10 anni dalla concessione dell'aiuto.
Disposizioni finali
L'articolo 58, paragrafo 3 bis, conferma la compatibilità e l'esenzione dalla notifica degli aiuti individuali concessi nel periodo 1 luglio 2014 - 2 agosto 2021 secondo le norme applicabili al momento della concessione. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'ambito del regolamento 651/2014
Sono estesi e riformulati i casi di esclusione e di applicazione del GBER: tra le nuove categorie rientrano gli aiuti per aeroporti regionali, porti, progetti di cooperazione territoriale europea e aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU. Vengono inoltre precisati i limiti per taluni regimi di aiuto, compresa la disciplina dei regimi con dotazione media annua superiore a 150 milioni di EUR e la proroga per specifici regimi a seguito di valutazione.
Nuove definizioni
Sono introdotte definizioni per infrastruttura di ricarica, infrastruttura di rifornimento, idrogeno rinnovabile, edificio residenziale, servizi sociali, digitalizzazione, smart readiness, piccola impresa a media capitalizzazione, rete passiva, locali serviti, motori socioeconomici, corridoio 5G, nuovo operatore e per i concetti rilevanti ai fini degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari InvestEU.
Nuove soglie di notifica e massimali
Sono aggiornati i massimali per numerose categorie di aiuto, incluse le soglie per i progetti CTE, il marchio di eccellenza, i progetti cofinanziati, le infrastrutture di ricarica e rifornimento accessibili al pubblico, le reti fisse e mobili a banda larga, i voucher internet, i progetti digitali transeuropei e gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari InvestEU.
Cooperazione territoriale europea e sviluppo locale partecipativo
Sono introdotti gli articoli 19 bis, 19 ter, 20 e 20 bis, che esentano taluni aiuti per i costi sostenuti dalle PMI e dalle imprese partecipanti a progetti CLLD, PEI e CTE, con limiti specifici per progetto: 200 000 EUR per i CLLD, 350 000 EUR per i PEI, 2 milioni di EUR per impresa per progetto CTE ai sensi dell'articolo 20 e 20 000 EUR per impresa per progetto per gli aiuti di importo limitato ex articolo 20 bis.
Ricerca, sviluppo e innovazione
Sono modificati l'articolo 25 e introdotti gli articoli 25 bis, 25 ter, 25 quater e 25 quinquies per i progetti di ricerca e sviluppo con marchio di eccellenza, le azioni Marie Skłodowska-Curie e proof of concept del CER, i progetti cofinanziati e le azioni di Teaming. Sono fissati requisiti su attività ammissibili, costi, tassi di cofinanziamento e limiti di importo, tra cui 2,5 milioni di EUR per PMI e progetto per il marchio di eccellenza.
Efficienza energetica e infrastrutture di ricarica/rifornimento
Sono riformati gli articoli 38 e 39 e introdotto l'articolo 36 bis. Per gli edifici individuati dal regolamento sono consentite combinazioni di investimenti in efficienza energetica, impianti rinnovabili in loco, accumulo, ricarica veicoli elettrici e digitalizzazione. Per infrastrutture pubbliche di ricarica o rifornimento, l'aiuto può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili mediante procedura competitiva, con limiti del 40 % per singolo beneficiario e condizioni di accesso non discriminatorio.
Banda larga, reti mobili 4G/5G e connettività digitale
Sono riscritti gli articoli 52, 52 bis, 52 ter e 52 quater per regolare gli aiuti alle reti fisse a banda larga, alle reti mobili 4G/5G, ai progetti di interesse comune nel settore della connettività digitale e ai voucher internet. Le disposizioni richiedono mappatura, consultazione pubblica, salto di qualità, procedure competitive, accesso all'ingrosso aperto e non discriminatorio e soglie di copertura/velocità specifiche.
Fondo InvestEU
È inserita la sezione 16, che disciplina gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU. Sono previste condizioni comuni, limiti massimi per progetto o beneficiario, regole sul tasso d'interesse, divieto di rifinanziamento di portafogli esistenti e una disciplina specifica per infrastrutture, energia, ambiente, ricerca, digitalizzazione e PMI, oltre a una categoria per prodotti finanziari commerciali intermediati.
Trasparenza, monitoraggio e conservazione
Sono rafforzati gli obblighi di pubblicazione su siti web, notifica alla Commissione, relazione annuale e tenuta dei registri per 10 anni. Per gli aiuti InvestEU, gli obblighi informativi possono essere assolti dal partner esecutivo secondo l'accordo di garanzia. Sono esclusi da taluni obblighi i progetti CTE ex articolo 20 bis e i progetti CLLD/PEI ex articoli 19 ter.
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L'articolo 58, paragrafo 3 bis, è modificato per confermare la compatibilità e l'esenzione dalla notifica degli aiuti individuali concessi tra il 1 luglio 2014 e il 2 agosto 2021 secondo le disposizioni applicabili al momento della concessione.
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