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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1889

Regolamento delegato (UE) 2021/1889 della Commissione del 23 luglio 2021 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure di alleggerimento temporaneo delle norme sull’utilizzo delle bande orarie a causa della crisi COVID-19

Normativa europea32021R1889

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga le misure temporanee di alleggerimento del regime "use it or lose it" sulle bande orarie aeroportuali, introdotte per far fronte al crollo del traffico causato dalla pandemia di COVID-19. Per le stagioni di traffico comprese tra il 28 marzo 2021 e il 26 marzo 2022, il vettore aereo conserva la priorità storica se utilizza la serie di bande orarie almeno al 50%. Il testo fissa inoltre al 50% i valori percentuali rilevanti per altre disposizioni del regolamento base, con decorrenza immediata dal giorno successivo alla pubblicazione.

Proroga e rimodulazione temporanea delle norme sul mantenimento delle bande orarie aeroportuali nell’Unione a causa della crisi COVID-19, con fissazione del tasso di utilizzo al 50% per le stagioni 2021/2022.

Ambito di applicazione

Si applica ai vettori aerei e ai coordinatori delle bande orarie nell’Unione, nell’ambito del regolamento (CEE) n. 95/93 relativo all’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità. Riguarda le bande orarie messe a disposizione del coordinatore per la riassegnazione e, più in generale, il mantenimento della priorità storica sulle serie di bande orarie ai sensi degli articoli 8, 10 e 10 bis del regolamento base. L’intervento copre il periodo dal 28 marzo 2021 al 26 marzo 2022, suddiviso tra stagione estiva 2021 e stagione invernale 2021/2022, ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non introduce esclusioni specifiche ulteriori rispetto al perimetro del regolamento (CEE) n. 95/93.

Proroga delle misure temporanee sulle bande orarie aeroportuali a causa della COVID-19

Il regolamento delegato (UE) 2021/1889 interviene sul regolamento (CEE) n. 95/93 per prolungare le misure eccezionali di alleggerimento del regime di assegnazione e mantenimento delle bande orarie aeroportuali. Il contesto è quello della persistente contrazione del traffico aereo dovuta alla crisi COVID-19, con effetti ancora rilevanti sulle stagioni di traffico 2021 e 2021/2022.

Contesto e motivazioni

La Commissione richiama i dati sul traffico aereo forniti da Eurocontrol, l’andamento ancora molto inferiore ai livelli del 2019 e l’incertezza causata dalle misure sanitarie adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi. I considerando evidenziano che, senza un intervento correttivo, l’applicazione piena del principio "use it or lose it" potrebbe costringere i vettori a operare voli vuoti o quasi vuoti solo per conservare la priorità storica sulle bande orarie, con effetti negativi sia sulla situazione finanziaria delle compagnie sia sull’ambiente. La misura mira quindi anche a preservare un uso efficiente della capacità aeroportuale e a mantenere un livello minimo di servizi e di connettività.

Ambito temporale e regime derogatorio

L’intervento si applica al periodo compreso tra il 28 marzo 2021 e il 26 marzo 2022, articolato in due stagioni di traffico:

  • stagione 28 marzo 2021 - 30 ottobre 2021;
  • stagione 31 ottobre 2021 - 26 marzo 2022.

Per questo periodo, il mantenimento della stessa serie di bande orarie nella stagione corrispondente successiva è subordinato a un utilizzo minimo del 50% del tempo, da dimostrare al coordinatore in modo soddisfacente e con la sua autorizzazione. La disciplina è riferita sia alle bande orarie messe a disposizione del coordinatore per la riassegnazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 bis, sia al meccanismo di conservazione della priorità storica ai sensi degli articoli 8, paragrafo 2, e 10, paragrafo 2, del regolamento base.

Modifica dei valori percentuali nel regolamento base

Oltre alla regola principale sul mantenimento delle bande orarie, il regolamento fissa al 50% i valori percentuali richiamati dall’articolo 10, paragrafo 4, e dall’articolo 14, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CEE) n. 95/93. La scelta del 50% è motivata dall’esigenza di bilanciare la ripresa ancora incompleta della domanda, la necessità di evitare distorsioni concorrenziali e l’obiettivo di non bloccare capacità aeroportuale che potrebbe essere meglio utilizzata da altri operatori.

Base giuridica e rapporto con il regolamento (CEE) n. 95/93

L’atto è adottato come regolamento delegato sulla base dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 95/93, che consente alla Commissione di modificare sia la durata della sospensione del principio "use it or lose it" sia, se strettamente necessario, il tasso di utilizzo delle bande orarie entro la fascia 30%-70%. Il regolamento si innesta quindi sul quadro ordinario delle bande orarie aeroportuali, senza sostituirlo integralmente, ma introducendo una deroga temporanea e mirata.

Entrata in vigore

Per ragioni di certezza del diritto, in particolare nei confronti dei coordinatori delle bande orarie e degli operatori aerei, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga della sospensione/riduzione del principio "use it or lose it"

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 95/93, estendendo il periodo rilevante dal 28 marzo 2021 al 26 marzo 2022. Per ottenere la medesima serie di bande orarie nella stagione corrispondente successiva, il vettore aereo deve dimostrare in modo soddisfacente al coordinatore di aver operato la serie di bande orarie, con autorizzazione del coordinatore, per almeno il 50% del tempo nella stagione 28 marzo 2021-30 ottobre 2021 e per almeno il 50% del tempo nella stagione 31 ottobre 2021-26 marzo 2022.

Fissazione del tasso di utilizzo al 50%

Per il periodo considerato, i valori percentuali di cui all’articolo 10, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CEE) n. 95/93 sono fissati al 50% sia per la stagione di traffico estiva 2021 sia per la stagione invernale 2021/2022.

Base giuridica e finalità dell’intervento

Il regolamento è adottato dalla Commissione come atto delegato ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 95/93, che abilita a modificare il periodo di sospensione del principio "use it or lose it" e, se necessario, il tasso di utilizzo delle bande orarie entro un intervallo tra il 30% e il 70%. La finalità è evitare voli vuoti o quasi vuoti, preservare la solidità finanziaria dei vettori e tenere conto della persistente riduzione del traffico aereo dovuta alla crisi COVID-19.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereimercato internoconcorrenzaemergenza sanitariaambiente

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