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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20113/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla violazione delle distanze legali tra costruzioni: il dante causa degli attuali resistenti (Ivo Battaglini) aveva fatto valere che la Acquaviva s.r.l. aveva edificato un immobile a distanza inferiore a m.5 dal muro di contenimento eretto nel 1982 (assunto come confine) e a meno di m.10 dalla parete finestrata dell'immobile confinante. Il giudizio ha riguardato l'individuazione del confine (muro vs. confine catastale), l'applicabilità delle distanze normative in presenza di dislivello tra fondi e l'eventuale risarcimento/danno derivante dalla violazione delle distanze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto da Acquaviva s.r.l. sia il ricorso incidentale degli eredi Battaglini. Ha dichiarato inammissibile l'intervento di Vincenza Favazza in cassazione. Ha confermato che: 1) l'art. 9 del D.M. 1444/1968 impone la distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e pareti antistanti anche quando esiste dislivello tra i fondi, valutando la distanza sulla proiezione orizzontale (piano virtuale); 2) la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la non contestazione del muro come confine da parte della società e non è sindacabile in sede di legittimità se non per specifico vizio di motivazione; 3) la liquidazione del danno può avvenire in via equitativa in presenza di danno presunto derivante dalla violazione delle distanze; 4) l'eccezione di usucapione non è stata adeguatamente documentata negli atti di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate; è stata rilevata la sussistenza dei presupposti per un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.M. n. 1444/1968

    La norma impone la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti antistanti; va applicata anche se i fondi sono a dislivello, la distanza va misurata sulla proiezione orizzontale e la norma ha natura inderogabile per la tutela di interessi generali (salubrità e sicurezza).

  • Codice Civile

    art. 872, comma II; art. 950, comma III

    Art. 872: azione a tutela della piena proprietà con conseguente restituzione o cessazione della turbativa. Art. 950, comma III: ruolo sussidiario delle mappe catastali nell'accertamento dei confini; le mappe sono utilizzabili solo se non vi è contestazione idonea a determinare diversamente il confine.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360, comma 1 nn. 3,4,5; artt. 167, 116, 329, 324, 183, 180

    Art. 360: criteri di ammissibilità dei motivi in cassazione (violazione di legge, nullità, vizio di motivazione). Le impugnazioni che mirano a riesaminare la valutazione della contestazione dei fatti/processuali sono spesso inammissibili. Le norme procedurali richiamate riguardano norme di processo sulle prove, sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sui limiti per la proposizione di eccezioni (es. eccezione di usucapione deve risultare documentalmente dalla rituale tempestiva proposta).

  • Costituzione

    Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte valuta se vi sia stata violazione del principio quando viene lamentata omessa pronuncia su eccezioni rilevanti.

  • D.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per l'ulteriore contributo unificato dovuto dalle parti quando sussistono i presupposti processuali indicati dalla pronuncia.

Massime di principio

  • La distanza minima prevista dall'art. 9 del D.M. 1444/1968 tra pareti finestrate e pareti antistanti (10 m) va valutata sulla proiezione orizzontale e si applica anche in presenza di dislivello tra i fondi: non è determinante che le pareti non si fronteggino al medesimo livello.
  • La violazione delle distanze legali può comportare un danno presunto per il proprietario confinante; in mancanza di prova contraria il giudice può liquidare il risarcimento anche equitativamente.
  • La qualificazione della contestazione o non contestazione del confine è attività di apprezzamento del giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo per specifici vizi motivazionali; pertanto le questioni di fatto richiedono puntuale allegazione per essere riesaminate in sede di legittimità.
  • Le mappe catastali hanno valore sussidiario per l'accertamento del confine (art. 950 c.c.) e possono essere escluse se il confine è ritenuto individuato da elementi di fatto non contestati; non sono elemento automatico per stabilire il confine quando vi sia contrasto fattuale.
  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non ha titolo automatico ad intervenire nel giudizio di cassazione; l'intervento in questa fase è in genere inammissibile salvo diversa previsione normativa.
  • Per far valere in cassazione l'omessa pronuncia su eccezioni (es. usucapione) è necessario indicare con precisione l'atto e il momento processuale in cui l'eccezione è stata proposto; la mancata puntualità rende la censura inammissibile.

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