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Legge

L.R. Toscana 79/2015

Misure incentivanti l’attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009.

Normativa regionaleL.R. Toscana 79/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 79/2015 aggiorna e proroga fino al 31 dicembre 2016 la disciplina degli interventi edilizi straordinari di ampliamento, sostituzione e demolizione-ricostruzione prevista dalla l.r. 24/2009, adeguandola alla l.r. 65/2014. Definisce ambiti, condizioni, titoli abilitativi e sanzioni, con limiti su destinazione d’uso, ubicazione, rischio idraulico e cumulabilità degli incentivi.

Misure incentivanti per l’attività edilizia privata e modifiche alla l.r. Toscana 24/2009

Misure incentivanti per l’attività edilizia privata in Toscana

La legge regionale Toscana n. 79 del 2015 modifica in più punti la l.r. 24/2009, adeguandone i riferimenti alla nuova disciplina urbanistica regionale e confermando un regime straordinario di incentivi per interventi edilizi privati. La disciplina riguarda solo il territorio della Toscana e, per la presentazione dei titoli abilitativi, opera entro un termine finale preciso.

Ambito della disciplina e finalità

Il provvedimento aggiorna la legge sulle misure urgenti e straordinarie per il rilancio dell’economia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, sostituendo i richiami alla vecchia legge urbanistica con quelli alla l.r. 65/2014. Viene inoltre chiarito che gli interventi possono essere attivati non solo con SCIA, ma anche, in alternativa, con richiesta di permesso di costruire.

Interventi straordinari sugli edifici abitativi

La legge precisa che gli interventi straordinari di ampliamento e demolizione-ricostruzione riguardano gli edifici abitativi, includendo anche gli edifici a destinazione d’uso abitativa. Per gli ampliamenti è introdotta anche una categoria riferita agli edifici diversi da quelli già espressamente considerati, purché con superficie utile lorda non superiore a 350 mq.

Gli interventi non possono comportare modifiche della destinazione d’uso degli edifici interessati. I frazionamenti sono ammessi solo se previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

Presupposti urbanistici, edilizi e localizzativi

Gli interventi sugli edifici abitativi sono ammessi solo se gli strumenti urbanistici comunali consentono le categorie di intervento richiamate dalla l.r. 65/2014. Essi possono essere eseguiti in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, ma nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati.

Per gli edifici abitativi devono inoltre sussistere condizioni precise:

  • ubicazione all’interno dei centri abitati, oppure, se fuori dai centri abitati, presenza di approvvigionamento idropotabile e di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue;
  • collocazione al di fuori degli ambiti a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata.

Per gli edifici abitativi situati in centri abitati e ricadenti in ambiti a elevata pericolosità idraulica, il progetto allegato alla SCIA o al permesso di costruire deve contenere verifiche sulla sicurezza delle persone e sul non aggravamento della pericolosità idraulica, con eventuale contestuale realizzazione di interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione.

Interventi sugli edifici industriali o artigianali

Sugli edifici a destinazione industriale o artigianale, inseriti nel perimetro individuato dalla disciplina e ricadenti in aree produttive, sono ammessi interventi di addizione volumetrica o di sostituzione edilizia con incremento massimo del 20% della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011, purché legittimata da titolo abilitativo.

Anche tali interventi sono realizzati in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati. Restano ferme le condizioni di messa in sicurezza idraulico-geomorfologica previste dalla normativa vigente.

Regole comuni sulle altezze, sulle sanatorie e sul cumulo

Le altezze utili degli interventi non possono superare i tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Sono però previste deroghe specifiche:

  • per gli ampliamenti di cui agli articoli 3 e 3 bis, possono essere mantenute altezze superiori a tre metri se già esistenti nella porzione di edificio oggetto di ampliamento;
  • per gli interventi di addizione volumetrica o di demolizione e ricostruzione di cui agli articoli 3 bis e 4, possono essere ricostruiti locali con altezze superiori a tre metri, se già presenti nell’edificio originario.

Le superfici già oggetto di sanatoria edilizia straordinaria o di sanzione pecuniaria devono essere considerate nel calcolo della superficie utile lorda esistente e sottratte dagli ampliamenti realizzabili.

Gli ampliamenti previsti dalla legge non sono cumulabili con quelli consentiti dagli strumenti urbanistici comunali sugli stessi edifici; restano invece cumulabili gli eventuali incentivi per il contenimento dei consumi energetici previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

Titoli abilitativi e termine finale

Gli interventi di ampliamento, addizione volumetrica e demolizione-ricostruzione sono realizzati mediante SCIA oppure, in alternativa, previo rilascio del permesso di costruire.

La relazione asseverata deve attestare espressamente la conformità delle opere alla legge regionale. La SCIA o la richiesta di permesso di costruire potevano essere presentate non oltre il 31 dicembre 2016.

Sanzioni

La legge aggiorna anche il quadro sanzionatorio, rinviando alle corrispondenti disposizioni della l.r. 65/2014 per gli abusi o le difformità rispetto alla disciplina degli interventi straordinari.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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